Casa:
Per la sospensione dell'esecuzione dello sfratto occorre o la mancata disponibilità di altra abitazione o quella di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa
Pubblicata il 06/05/2008
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Con ricorso 13.1.03 Fo. Ma. Ro. chiedeva al Tribunale di Salerno in funzione di G.E. che, ai sensi del Decreto Legge n. 122 del 2002, articolo 1 fosse dichiarato che a Ma. Ni. non spettava la sospensione dell'esecuzione dello sfratto, relativamente all'immobile in (OMESSO), prevista dalla norma suddetta, in riferimento alla Legge n. 388 del 1990, articolo 80, commi 20 - 22.
Con ordinanza 18.1.03 il G.E. disponeva che l'esecuzione proseguisse.
Con successivo ricorso del 28.1.03 la Ni. si opponeva Decreto Legge n. 122 del 2002 ex articolo 1, comma 2, ultimo periodo, conv. in Legge n. 185 del 2002 al suddetto provvedimento, e l'adito Tribunale, con sentenza depositata il 23.9.03, accoglieva l'opposizione, disponendo la sospensione dell'esecuzione dello sfratto sino al 30.6.03.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., la Fo., affidandosi ad un unico motivo, mentre nessuna attivita' difensiva e' stata svolta dall'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione della Legge n. 388 del 2000, articolo 80 commi 20, 21 e 22, in combinato disposto con il Decreto Legge n. 122 del 2002, articolo 1 commi 1 e 2, conv. in Legge n. 185 del 2002 ed in relazione all'articolo 12 preleggi, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che per "altra abitazione" di cui parlano le norme suddette debba intendersi una diversa abitazione che sia equipollente con quella oggetto di sfratto.
Il ricorso e' fondato.
Ha ritenuto, infatti, la sentenza gravata che per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, gia' disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo dal Decreto Legge n. 450 del 2001, articolo 1 comma 1, conv. in Legge n. 14 del 2002 e prorogata sino alla data del 30.6.03 dal Decreto Legge n. 122 del 2002, articolo 1 comma 1, occorresse che almeno uno dei requisiti previsti dalla prima parte della norma di cui alla Legge n. 388 del 2000, articolo 80 comma 20, (esecutato o suo familiare ultrasessantacinquenne o gravemente handicappato) concorresse con almeno uno della seconda parte della norma stessa (mancanza di reddito idoneo a garantire una valida alternativa abitativa, ovvero indisponibilita' di altra abitazione), ed ha sottolineato inoltre come la norma suddetta di legge si limitasse a postulare la possibilita' sic et simpliciter di un'alternativa abitativa, tanto da legittimare la tesi dell'equipollenza dell'alternativa alla soluzione esistente, onde offrire una tutela sempre piu' effettiva a persone di eta' gia' molto avanzata.
E' stato cosi' escluso che la Ni., sessantaicinquenne, fosse titolare di un reddito tale da consentirle il fitto di un alloggio con caratteristiche analoghe a quelle dell'immobile oggetto dell'esecuzione, e che comunque, in rapporto alle finalita' in materia della legge, si potesse imporre all'esecutata un particolare onere - date le sue modeste capacita' reddituali - di adattarsi anche a soluzioni abitative piu' disagiate di quella allo stato esistente.
L'assunto in questione viola manifestamente il tenore letterale delle norme richiamate dal ricorrente nell'intitolazione del motivo di ricorso.
Ed invero, ove si tenga presente il chiaro disposto della norma della Legge n. 388 del 2000, articolo 80 citato comma 20, cosi' come riportato testualmente nella sentenza impugnata, si rileva che nessun elemento consente ragionevolmente una sua interpretazione nel senso voluto dal Tribunale, e cioe' che all'esecutata non possa imporsi alcuna soluzione alternativa abitativa che non sia equipollente (per le dimensioni piu' ridotte dell'alloggio e la sua localizzazione in zona della citta' piu' periferica).
Se e' vero, infatti, che dalla lettera della legge non risultano imposti siffatti sacrifici, e' pero' altrettanto vero che dalla medesima non si evince neppure l'opposta soluzione, fondata sulla tesi dell'equipollenza dell'alternativa alla soluzione esistente.
La norma si limita a prescrivere che, ai fini della sospensione dell'esecuzione, oltre alla presenza nell'immobile di persone, almeno sessantacinquenni o gravemente handicappate, appartenenti al nucleo familiare, occorra altresi' o la mancata disponibilita' di altra abitazione o quella di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa, per cui la valu-tazione del reddito a disposizione dell'inquilino (nella specie, euro 995,00 mensili) deve essere effettuata non in relazione alla possibilita' di affitto di un alloggio equipollente (nel senso sopra indicato) a quello oggetto dell'esecuzione, ma in relazione a quella del reperimento in ogni caso di un alloggio a condizioni anche piu' disagiate di quelle gia' esistenti, quanto ad estensione di esso e ad ubicazione nel perimetro cittadino, purche' pur sempre in astratto idoneo alle esigenze abitative dell'esecutata ed alle sue condizioni personali.
Deve, dunque, affermarsi il principio che nel caso in esame, ai fini della sospensione dell'esecuzione in danno della Ni. sino alla data del 30.6.03, non debba aversi riguardo alla disponibilita', da parte dell'esecutata, di un reddito sufficiente ad accedere alla locazione di un alloggio aventi caratteristiche analoghe a quelle dell'immobile oggetto di esecuzione:, bastando che esso consenta comunque il fitto di un alloggio, anche a condizioni piu' disagiate (quanto all'ampiezza, alla, ubicazione meno favorevole in citta' ed alla stessa tipologia dell'immobile), purche' adeguato alla situazione personale ed alle conseguenti esigenze abitative dell'interessata.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, che dovra' attenersi al principio di diritto come sopra affermato e provvedera' anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.