Quando venga concesso in leasing traslativo un immobile già locato, l'utilizzatore subentra nei diritti derivanti dal contratto di locazione a norma dell'art. 1602 cod. civ

Quando venga concesso in leasing traslativo un immobile già locato, l'utilizzatore subentra nei diritti derivanti dal contratto di locazione a norma dell'art. 1602 cod. civ., poiché egli consegue, sin dalla consegna, il godimento della cosa, e, per effetto della disposizione indicata, terzo acquirente non è unicamente colui che, per atto tra vivi, sia divenuto proprietario dell'immobile locato, ma qualunque soggetto a cui, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, l'originario locatore-proprietario abbia trasferito il possesso ed il godimento dell'immobile, tanto più che non appare configurabile il diritto del concedente a percepire due autonomi corrispettivi per il godimento, uno dall'utilizzatore e l'altro dal conduttore, né risulta ragionevole assumere che il pagamento del canone di leasing sia parzialmente senza causa, in quanto l'utilizzatore, nonostante la sua corresponsione, nulla potrebbe pretendere dal conduttore. (Fattispecie relativa ad opposizione allo stato passivo nel fallimento, ammessa dalla S.C., riguardante la domanda di ammissione del credito per deposito cauzionale).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 2 aprile 2012, n. 5253



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24078/2009 proposto da:

(OMESSO) S.R.L. (cod. fisc. (OMESSO)), in persona del co-amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMESSO), presso l'avvocato (OMESSO), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dr. (OMESSO) in (OMESSO);

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMESSO) S.R.L. A SOCIO UNICO (cod.fisc. (OMESSO)), in persona del Curatore sig.ra (OMESSO), elettivamente domiciliato in (OMESSO), presso l'avvocato (OMESSO), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMESSO) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CUNEO, depositato il 13/10/2009; n. 1463/09 Rep.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2012 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato (OMESSO) (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 13/10/2009, e comunicato il 14/10/2009, il Tribunale di Cuneo ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta da (OMESSO) s. a r.l. nei confronti del Fallimento (OMESSO) s.r.l. a socio unico, intesa ad ottenere l'ammissione al passivo, in chirografo, del credito di euro 242.354,30, pari all'importo del deposito cauzionale a suo tempo versato alla societa' fallita dai conduttori di immobili siti in (OMESSO), in relazione ai contratti di locazione nei quali la ricorrente deduceva di essere subentrata quale locatrice, precisando che la proprieta' degli immobili era stata trasferita da ultimo a (OMESSO) s.r.l. a socio unico,e da questa alla (OMESSO) s.p.a., che aveva contestualmente concesso i beni immobili in leasing a (OMESSO), che aveva cosi' assunto la qualita' di utilizzatore finale.

Il Tribunale ha rilevato che in caso di cessione in leasing di immobile locato non trovano applicazione l'articolo 1599 c.c. e ss., ma le regole generali dell'articolo 1406 c.c., per cui se il conduttore ceduto non vi consente, l'utilizzatore non subentra nella posizione del locatore, indipendentemente dagli accordi con il concedente, ma puo' solo, eventualmente, gestire il rapporto in nome e per conto del concedente, per cui la possibilita' per l'utilizzatore di far valere efficacemente i diritti propri del locatore dipende dalla configurabilita' in concreto della cessione del contratto, accettata dal conduttore; nella specie, a fronte della prova documentale del trasferimento della proprieta' alla (OMESSO), subentrata nella locazione ex articolo1602 c.c., e della stipulazione del contratto di leasing tra detta societa' e la (OMESSO), non era stata provata la cessione, accettata dai locatori, del contratto di locazione, ed ininfluente doveva ritenersi la prova per testi, intesa a dimostrare che (OMESSO) aveva concretamente gestito il rapporto.

Avverso detta decisione propone ricorso (OMESSO), sulla base di due motivi.

La Curatela ha depositato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1599, 1602, 1575 e/o 1523 c.c., e falsa applicazione dell'articolo 1406 c.c.. Secondo la ricorrente, nel leasing l'attribuzione del godimento del bene e' elemento essenziale del contratto, che, se mancante, renderebbe il negozio privo di causa( e vedi anche l'articolo 1, lettera b) della Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale di Ottawa del 28/5/88, resa esecutiva in Italia con Legge n. 259 del 1993, pur operante solo nei rapporti internazionali; nonche' gli usi raccolti dalla Camera di Commercio di Milano); la giurisprudenza del S.C. distingue il leasing traslativo, a cui e' applicabile per analogia la disciplina della vendita con riserva della proprieta',dal leasing di godimento, ed ambedue le tipologie sono caratterizzate dal conseguimento della disponibilita' del bene e quindi, del godimento dello stesso; nella specie, ricorre la figura del leasing traslativo, in quanto il contratto ha ad oggetto beni immobili, capaci di conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, a fronte di canoni che scontano anche una quota di prezzo in previsione dell'acquisto, da cui l'applicazione analogica delle norme della vendita con patto di riservato dominio; anche a ritenere nella specie la forma del leasing di godimento, sarebbe pur sempre l'attribuzione della disponibilita' all'utilizzatore elemento essenziale del contrattola cui l'applicazione analogica dell'articolo 1575 c.c., nella parte in cui prevede che il locatore consegni la cosa locata al conduttore e ne garantisca il pacifico godimento durante la locazione.

Ne' puo' sostenersi, come inteso dal Tribunale, che il contratto di leasing costituisca una sorta di mandato con rappresentanza.

1.2.- Con il secondo motivo,avanzato in via di subordine, la ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione circa fatto controverso e decisivo, e violazione dell'articolo 1406 c.c..

La prova per testi, non ammessa dal Tribunale, e' intesa a provare che i conduttori hanno accettato il subentro di (OMESSO).

2.1.- Va rapidamente disattesa l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per carenza di autosufficienza, avanzata dal Fallimento, risultando in ricorso specificate le norme in tesi violate e le argomentazioni del Tribunale oggetto di censura.

Cio' posto, individuata la questione di diritto nell'ipotizzato subentro ex articoli 1599 e 1602 c.c., nel contratto di locazione in corso, da parte dell'utilizzatore, in forza di contratto di leasing avente ad oggetto bene immobile, e ritenuto che, avuto riguardo alla natura del bene oggetto del contratto,ben puo' agevolmente ritenersi nel caso la natura traslativa del leasing (vedi anche le difese del Fallimento, che in alcun modo hanno fatto riferimento alla diversa tipologia del leasing di godimento), va resa applicazione dell'orientamento espresso da questa Corte nella pronuncia 1747/2011, che, partendo dal rilievo che l'utilizzatore consegue, sin dalla consegna, il godimento della cosa, ha concluso nel senso che "il terzo acquirente, a cui fa riferimento l'articolo 1602 c.c., non e' unicamente colui che - per atto tra vivi - sia divenuto proprietario dell'immobile locato, ma qualunque soggetto a cui - in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico - l'originario locatore - proprietario abbia trasferito il possesso dell'immobile stesso ed il suo godimento".

Ne' potrebbe ritenersi che la qualifica di locatore sia rimasta in capo alla Banca, nonostante il contratto di leasing, stante la non configurabilita' del titolo a percepire due autonomi corrispettivi per il godimento, uno dall'utilizzatore e l'altro dalla conduttrice, e l'insostenibilita' della prospettazione del pagamento del canone di leasing parzialmente senza causa, atteso che l'utilizzatore, a fronte del pagamento del canone, nulla potrebbe pretendere dalla conduttrice.

L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo motivo.

3.1.- La sentenza impugnata va quindi cassata e, non residuando accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, disponendosi l'ammissione allo stato passivo del Fallimento del credito insinuato da (OMESSO) s. a' r.l., nell'importo di euro 242.345,30 in via chirografaria.

Attesa la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale applicato, si reputa di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo del ricorso, assorbito il 2, cassa il decreto impugnato e ammette allo stato passivo del Fallimento (OMESSO) s.r.l. a socio unico il credito insinuato da (OMESSO) s. a r. l. di euro 242.345,30, a titolo chirografario.

Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

INDICE
DELLA GUIDA IN Locazioni

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2676 UTENTI