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Contratti conclusi con il consumatore e clausole vessatorie
Il sanzionamento da parte della legge delle clausole vessatorie, che - ai sensi del comma 1° dell'art. 1469 bis c.c. - malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La L. 6/2/1996, n. 52, in attuazione della direttiva CE n. 8 del 1994, ha introdotto nel codice civile il capo XIV bis, intitolato dei contratti con il consumatore. Come si evince dalla stessa rubrica, la nuova normativa conferisce rilevanza alla qualità soggettiva delle parti, ponendo regole di condotta per qualsiasi contratto concluso tra professionista e consumatore (il riferimento alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, originariamente contenuto nell’art. 1469 bis, è infatti venuto meno a seguito delle modifiche apportate alla disciplina in esame dalla L. 12/12/99, n. 526).
La legge dà una definizione di consumatore e di professionista. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto.
La legge sanzione le clausole vessatorie, che – ai sensi del comma 1° dell’art. 1469 bis c.c. – malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Secondo alcuni autori si tratterebbe di buona fede in senso soggettivo; secondo altri, invece, perché una clausola sia vessatoria non viene in rilievo lo stato psicologico dell’operatore professionista: l’art. 1469bis c.c. adotterebbe una concezione oggettiva della buona fede.
Per quanto concerne lo squilibrio tra prestazioni, deve essere significativo e andrà valutato con riguardo sia all’assetto giuridico e normativo che a quello economico voluto dalle parti.
La legge indica un elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria; sono quelle che hanno per oggetto o per effetto di:
- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
- escludere o limitare i diritti e le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- escludere o limitare l’opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
- preveder un impegno definitivo da parte del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazione all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati a una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell' articolo 1355.
Le clausole vessatorie sono inefficaci Si tratta, tuttavia, di una figura speciale di inefficacia, in quanto:
- relativa: opera, infatti, solo a vantaggio del consumatore;
- rilevabile d’ufficio dal giudice;
- parziale, in quanto il contratto rimane efficace per il resto.
L’art. 1469 quater dispone, inoltre, che le clausole devono essere inserite nel contratto per iscritto e devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile; nel dubbio prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.
Da ultimo va notato che l’ambito di operatività, più ampio rispetto agli artt. 1341 e 1342 c.c., della normativa contenuta nel capo XVI bis, investe non solo i contratti per adesione c.d. di serie, il cui contenuto è predisposto unilateralmente per una serie indeterminata di contratti della stessa natura (artt. 1341 e 1342 c.c.), ma anche per i contratti per adesione c.d. individuali, cioè quelli il cui contenuto è unilateralmente predisposto per un singolo rapporto tra professionista e consumatore.