Contratti: Guide e Consulenze Legali

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I contratti in generale

L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come: "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Da tale definizione si deduce che:

  1. il contratto è un negozio necessariamente bi o plurilaterale col quale si compongono interessi non coincidenti;
  2. il contratto ha la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico. In particolare:
    • costituire un rapporto giuridico significa incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti, introducendo per essi un nuovo rapporto;
    • regolare significa introdurre una qualsiasi modificazione di un rapporto già esistente;
    • estinguere significa porre fine ad un rapporto preesistente;
       
  3. il contratto ha sempre natura patrimoniale.
Fonti ed elementi

Il regime giuridico del contratto è dettato:

  1. dalla legge;
     
  2. dalla volontà delle parti, che può essere integrativa, quando la legge nulla dice al riguardo, ovvero derogatrice, quando le norme di legge sono derogabili. Nel caso di norme cogenti o imperative, l'eventuale deroga delle parti comporta la nullità del contratto (art. 1418).

Il contratto è un negozio giuridico e come tale presenta gli elementi (essenziali e accidentali) propri di ogni negozio giuridico. Gli elementi essenziali del contratto sono enunciati dall'art. 1325 e sono:

  1. l'accordo o consenso delle parti;
     
  2. la causa;
     
  3. l'oggetto;
     
  4. la forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità
La classificazione dei contratti: contratti consensuali e reali

Riguardo al modo e al momento di perfezione del vincolo contrattuale si distinguono:

  1. contratti consensuali: si perfezionano con il semplice consenso ( il contratto si perfeziona quando si forma l'accordo con la controparte);
     
  2. contratti reali: tale categoria richiede, per il suo perfezionarsi, oltre al consenso delle parti, anche la consegna della cosa.
Contratti con efficacia reale e contratti obbligatori

Con riguardo agli effetti del contratto si distinguono:

  1. contratti ad effetti reali: sono quelli che producono il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato. L'efficacia reale può essere differita o eventuale.
     
  2. contratti ad effetti obbligatori: sono quelli non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti personali di obbligazione (es. locazione, deposito etc.)
Contratti ad esecuzione istantanea e di durata

Tale classificazione riguarda il momento di produzione degli effetti contrattuali ed il loro perdurare nel tempo:

  1. i contratti ad esecuzione istantanea sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo momento;
     
  2. i contratti di durata sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo per soddisfare un bisogno del creditore che si estende anche esso nel tempo.
Contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici), contratti unilaterali, contratti a struttura associativa

 

  1. I contratti a prestazioni corrispettive sono caratterizzati dal fatto che:
    • il contratto genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte;
    • tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività (sinallagma) che consiste nella interdipendenza fra esse per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione se non è effettuata anche la prestazione dell'altra parte.
       
  2. I contratti unilaterali o con obbligazioni a carico di una sola parte sono quei contratti che, pur implicando l'esistenza di due parti, generano l'obbligo della prestazione per una sola parte.
     
  3. I contratti a struttura associativa sono quelli in cui due o più parti conferiscono beni o servizi per il conseguimento di uno scopo comune (es. contratto di associazione)
Contratti commutativi e aleatori

Nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in relazione al rapporto tra la prestazione e la controprestazione, si distinguono:

  1. contratti commutativi: sono quelli in cui non solo vi è un nesso di corrispettività tra le prestazione, ma anche fra il valore economico di esse;
     
  2. contratti aleatori: sono quelli nei quali alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell'altra (es. assicurazione), o nei quali vi è incertezza per entrambe le parti (es. scommessa).

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