buongiorno, ho un contratto redatto nello stato del Messico e tradotto in Italiano. vorrei un vos...

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Quesito risolto:
buongiorno, ho un contratto redatto nello stato del Messico e tradotto in Italiano.

vorrei un vostro parere sulla correttezza di promessa di costituzione fiduciaria di trasferimento di proprietà.

dovrei allegare il file in pdf, come posso fare?



Inviato: 3560 giorni fa
Materia: Contratti
Pubblicato il: 21/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3552 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza e alla documentazione inviatami per rassegnarle il seguente parere.
Come mi riferisce, lei avrebbe stipulato un contratto redatto nello stato del Messico e tradotto in Italiano avente ad oggetto la promessa di costituzione fiduciaria di trasferimento di proprietà.
Il negozio fiduciario è il negozio con il quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di un diritto, il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario (Bianca M., Diritto Civile III).
La fattispecie si sostanzia in un accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce (o costituisce) in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva (reale o personale) per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, ed il fiduciario, per la realizzazione di tale risultato, assume l'obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, e di porre in essere un proprio comportamento coerente e congruo (Trimarchi V.M., Negozio fiduciario, Enc. Dir. XXVIII).
L'attività giuridica che il fiduciario si impegna a svolgere per conto del fiduciante risulta dall'accordo obbligatorio, mentre l'attribuzione del diritto al fiduciario costituisce soltanto lo strumento per realizzare tale scopo: il trasferimento del diritto è attuato in funzione dell'adempimento degli obblighi derivanti dal pactum fiduciae (Carraro L., Il mandato ad alienare).
Al fiduciario viene così attribuita una posizione che eccede l'intento delle parti, per la cui realizzazione sorge l'obbligazione del fiduciario verso il fiduciante (Santoro Passarelli F., Dottrine Generali del Diritto Civile).
Lo scopo pratico da realizzare è più ridotto rispetto agli effetti tipici del negozio traslativo posto in essere dalle parti, e viene perseguito mediante un accordo che impone al fiduciario un obbligo di cooperazione giuridica nei riguardi del fiduciante e limita l'esercizio del diritto attribuitogli (ed il potere di disposizione derivante dalla titolarità del diritto), riportando gli effetti del negozio entro l'ambito voluto dai contraenti.
Con il negozio fiduciario la titolarità del diritto viene effettivamente attribuita al fiduciario, il quale agisce in nome proprio ma per conto del fiduciante (nell'interesse di quest'ultimo, o dello stesso fiduciario o di terzi), così come avviene nel mandato senza rappresentanza, dove il mandatario agisce in nome proprio per conto del mandante.
Per quanto riguarda la legge italiana tengo a sottolineare che il negozio fiduciario non è previsto espressamente dalla legge, e parte della dottrina esclude la sua stessa ammissibilità nel nostro ordinamento.
Elemento specifico del negozio fiduciario è la fiducia, intesa come affidamento del fiduciante sulla lealtà del comportamento del fiduciario. Il negozio fiduciario si caratterizza per:
- l'eccedenza del mezzo (il negozio traslativo del diritto) sullo scopo pratico perseguito dalle parti, e la sproporzione tra la causa del negozio e gli effetti prodotti: nella fiducia viene prescelto dalle parti, per il conseguimento di un dato risultato, un negozio giuridico i cui effetti vanno oltre quello scopo;
- la possibilità di abuso da parte del fiduciario, consistente nell'esercizio del diritto in modo difforme da quanto concordato con il fiduciante (ad esempio, trasferimento del diritto a un terzo, invece del previsto ritrasferimento al fiduciante), in quanto il potere attribuito fiduciario è più ampio del dovere che gli deriva dal pactum fiduciae.
Nel negozio fiduciario il trasferimento del diritto ha efficacia reale, verso i terzi, mentre il pactum fiduciae ha efficacia soltanto obbligatoria, tra le parti (v. art. ---- c.c.): la violazione del patto è inopponibile ai terzi, per cui, in caso di alienazione a terzi, il fiduciante non può rivendicare il bene ed ha diritto soltanto al risarcimento del danno
Una prima teoria concepisce il negozio fiduciario come un unico negozio con causa atipica (non dunque costituito da un negozio con efficacia reale e da uno con efficacia obbligatoria, limitativo del primo), caratterizzato dalla causa fiduciae, che unifica l'elemento traslativo (efficacia reale, esterna) con quello obbligatorio (efficacia obbligatoria, interna) e viene ritenuta idonea ad operare il trasferimento del diritto.
La causa fiduciae si concretizzerebbe nella funzione di utilizzazione della titolarità di un diritto reale ad un fine più ristretto di ciò che la titolarità medesima comporterebbe, e quindi nel circoscrivere con effetti obbligatori un'attribuzione effettuata sena limiti sul piano reale.
Si tratterebbe quindi di un negozio atipico con efficacia reale, ammissibile in quanto al principio del numero chiuso dei diritti reali non corrisponde anche un numero chiuso dei negozi con efficacia reale (in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale privata stabilito dall'art. ---- c.c.). Ciò che il negozio fiduciario trasferisce è una proprietà fiduciaria, con contenuto limitato nel tempo e nei poteri: al fiduciario viene attribuito un diritto reale strumentale temporalmente limitato, una proprietà conformata al vincolo obbligatorio per la realizzazione di un risultato.
Il problema posto da questa ricostruzione è se la causa fiduciae possa produrre il trasferimento del diritto di proprietà: essendo inconcepibile un'incongruenza tra causa ed effetti del negozio - in quanto un negozio non può produrre effetti che eccedano la funzione per la quale riceve tutela dall'ordinamento - è evidente l'insufficienza della causa fiduciae a giustificare un effetto più ampio di quello che sarebbe necessario a realizzarla.
Pertanto, se l'acquisto fosse veramente determinato da quella causa, si avrebbe l'attribuzione al fiduciario di un diritto non pieno, ma limitato dalla funzione del negozio fiduciario, e si verrebbe ad introdurre un nuovo diritto reale, in contrasto con il principio del numerus clausus dei diritti reali (che trova il proprio fondamento nel contenuto del diritto di proprietà, definito pieno ed esclusivo dall'art. --- c.c., e riceve copertura costituzionale dall'art. --, -° comma, Cost., che prevede la riserva di legge nella determinazione dei limiti alla proprietà privata; sull'operatività del principio nel nostro ordinamento, v. Cass. --.-.---- n. -----).
Una seconda opinione individua nel negozio fiduciario due distinti negozi connessi o collegati: un negozio traslativo tipico (ad es. vendita, donazione) cui si collega funzionalmente un accordo fiduciario; il primo di carattere esterno, con efficacia reale verso i terzi, l'altro interno e obbligatorio, volto a modificare il risultato finale del negozio traslativo (v. Cass. -.-.---- n. ----).
In base a questa ricostruzione, il diritto viene trasferito con un negozio distinto dal contratto causale obbligatorio: si verifica, pertanto, l'astrazione (parziale) della causa del negozio tipico (posto che una vendita non può essere contemporaneamente un mandato) laddove il negozio traslativo produce l'effetto reale senza una propria sottostante causa.
Ma il nostro ordinamento, che prevede la causa come requisito di validità del contratto (artt. ---- n. - c.c. e ----, -° comma, c.c.), non ammette negozi astratti di trasferimento: i negozi che operano il trasferimento della proprietà hanno una propria causa e producono effetti reali ed obbligatori insieme (così, ad esempio, la vendita, a norma dell'art. ---- c.c.; nel caso del mandato ad acquistare immobili, il ritrasferimento previsto dall'art. ----, -° comma, c.c. è eseguito solvendi causa: non è un vero e proprio negozio astratto bensì un negozio di attribuzione a titolo oneroso, con funzione di liberazione dal vincolo obbligatorio).
In sintesi, se si afferma che il negozio fiduciario produce il trasferimento di un diritto di proprietà limitato in conformità della causa fiduciae, si va contro il principio del numero chiuso dei diritti reali; se invece si ritiene che il negozio fiduciario operi il trasferimento del diritto di proprietà pieno, tale effetto eccede la causa fiduciae, la quale non è sufficiente a produrlo, per cui si dovrebbe ammettere un'astrazione parziale della causa del negozio traslativo tipico, in contrasto con il principio della causalità del negozio (art. ---- n. - c.c.).
In via di principio, il negozio fiduciario così delineato non appare quindi ammissibile nel nostro ordinamento. Diversamente, la fiducia statica (rapporto fiduciario in cui la titolarità del diritto in capo al fiduciario non deriva da un trasferimento attuato dal fiduciante) non presenta i problemi dogmatici del negozio fiduciario, quali l'alternativa tra collegamento negoziale e unicità della causa fiduciae, l'ammissibilità dell'astrazione parziale della causa del negozio tipico, il virtuale contrasto con il principio del numerus clausus dei diritti reali.
In ogni caso, le parti possono servirsi di altri strumenti per conseguire analoghi risultati: il negozio indiretto, i negozi collegati, la rappresentanza indiretta, il mandato ed in genere i negozi di fiducia, o l'inserzione di opportune clausole nella struttura di un negozio tipico, che ne determinino specificamente il contenuto, nei limiti di elasticità della sua causa.
In ogni caso, non avendo una specifica conoscenza della normativa messicana in materia, si consiglia in ogni casodi rivolgersi ad un notaio della zona che possa meglio delineare gli strumenti giuridici opportuni per il raggiungimento dello scopo contrattuale.
A disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni, porgo distinti saluti.



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