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L'estinzione del contratto

L'estinzione del contratto si verifica in tutti i casi in cui questo perde la propria efficacia. Le due figure fondamentali di estinzione sono l'annullamento e la risoluzione.

Si ha l'estinzione del contratto in tutti i casi in cui questo perde la propria efficacia. Le due figure fondamentali di estinzione sono l'annullamento (che si verifica quando esiste una causa di invalidità del contratto) e la risoluzione (che si ha quando il contratto si estingue per un evento inpeditivo del rapporto.
Il vincolo contrattuale può poi sciogliersi per rescissione.

La rescissione

La rescissione è una forma di invalidità del contratto posta a tutela di chi contrae a condizioni inique per il suo stato di bisogno o di pericolo.
L'art. 1447 prevede l'ipotesi in cui una delle parti ha assunto obbligazioni a condizioni inique perché si trovava nella " necessità, nota alla controparte, di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona ".
I presupposti necessari per rescindere il contratto sono:

  • lo stato di pericolo;
  • l'iniquità delle condizioni;
  • la conoscenza dello stato di pericolo.
    Ai sensi dell'art. 1448, il contratto è rescindibile anche quando è stato stipulato a condizioni di grave sproporzione in dipendenza dello stato di bisogno di una parte, conosciuto dall'altro contraente.

I presupposti dell'azione sono:

  • la lesione ultra dimidium: ossia la sproporzione fra le due prestazioni superiore alla metà;
  • lo stato di bisogno;
  • l'approfittamento dello stato di bisogno.
La risoluzione del contratto per inadempimento

Se una parte non adempie la prestazione cui era tenuta, la parte adempiente può chiedere giudizialmente l'adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione. Una volta chiesta la risoluzione, non può più chiedere l'adempimento.
La risoluzione per inadempimento può aversi anche, senza la sentenza di un giudice, in questi tre casi regolati dal codice:

  1. la diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta attraverso la quale la parte adempiente intima alla parte inadempiente di eseguire la prestazione entrò un ragionevole termine;
  2. la clausola risolutiva espressa è quella pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto se una o più obbligazioni non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse da quelle pattuite;
  3. il termine essenziale fissa il momento successivo al quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione. L'essenzialità del termine può essere espressamente pattuita oppure può desumere si dalla natura o dar l'oggetto del contratto.
La risoluzione per impossibilita' sopravvenuta

Se la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile ad una delle parti, l'obbligazione si estingue e il debitore è liberato. È necessario che l'impossibilità sia totale. Se l'impossibilità della prestazione è soltanto parziale si attribuisce alla controparte la scelta tra:

  • il diritto ad una riduzione della prestazione;
  • il diritto a recedere dal contratto.
La risoluzione per eccessiva onerosita'

Nei contratti di durata, che comportano un'esecuzione differita o protratta nel tempo, può domandare la risoluzione del contratto la parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.
È necessario che la parte, contro cui è domandata la risoluzione, non si offra di modificare equamente le condizioni del contratto.

Il recesso

Il recesso va definito come il diritto di sciogliere il contratto concluso mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'altra parte. Il recesso può essere esercitato sino a quando non sia stata data esecuzione al contratto. Il recesso deve presentare la stessa forma del contratto originario.
Può avere fonte:

  • legale: se è previsto dalla legge (società, locazione, mandato, mutuo ecc.);
  • convenzionale: quando è previsto contrattualmente con apposita clausola. Spesso in questi casi è anche previsto un corrispettivo per la parte che è destinata a subire l'esercizio del diritto di recesso.
Il mutuo consenso

Nel dare la definizione di contratto, l'articolo 1321 sancisce che questo è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico; l'articolo 1372 ribadisce inoltre che il contratto può essere sciolto per mutuo consenso. Mutuo consenso è quindi l'accordo contrattuale con il quale le parti sciolgono un precedente contratto.

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