Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

D.Lgs. 1-9-1993 n. 385

 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (1).
 
 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (2) (3) (4).
 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

(2) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.

 
(3) Vedi, anche, l'allegato 1 al Provv. 12 maggio 2009.
 

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

 

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 2 settembre 1998, n. 26549; Circ. 29 luglio 1998, n. 900309; Circ. 25 settembre 1998, n. 1068586; Circ. 16 aprile 1999, n. 1;

 

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 1 marzo 2004, n. 1/T;

 

- Ministero delle finanze: Circ. 8 ottobre 1996, n. 246/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;

 

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 4 ottobre 1999, n. 80712; Circ. 4 luglio 2000, n. 84861; Circ. 12 gennaio 2001, n. 80113; Circ. 27 giugno 2001, n. 81978; Lett.Circ. 18 gennaio 2002, n. 83402; Lett.Circ. 24 giugno 2002, n. 82785;

 

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S;

 

- Ministero per le politiche agricole: Circ. 11 febbraio 1998, n. 6232786;

 

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 maggio 1996, n. 290; Circ. 4 settembre 1996; Circ. 22 luglio 1997, n. 391; Circ. 22 giugno 1998.

 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 

Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

 

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

 
Emana il seguente decreto legislativo:
 
 
 
 
 
1. Definizioni.
 
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
 

a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

 

b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

 

c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

 

d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

 

d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione (5);

 

e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

 
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
 

g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;

 

g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività (6);

 

g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi (7);

 

h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità Europea;

 

i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;

 

l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari (8);

 

m) «Ministro dell'economia e delle finanze » indica il Ministro dell'economia e delle finanze (9).

 
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
 
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
 

b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

 

c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

 

d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

 

e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;

 

f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:

 

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

 

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);

 
3) leasing finanziario;
 
4) servizi di pagamento;
 

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito);

 
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
 

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

 

- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

 
- cambi;
 
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
 
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 
- valori mobiliari;
 

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

 

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

 

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;

 
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
 
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
 
13) servizi di informazione commerciale;
 
14) locazione di cassette di sicurezza;
 

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

 

g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;

 

h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

 
1) controlla la banca;
 
2) è controllato dalla banca;
 

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

 

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

 

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto (10);

 

h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica (11);

 

h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente (12);

 

h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (13);

 

h-quinquies) 'partecipazioni rilevanti': le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società (14).

 

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (15).

 

3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti (16).

 

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti (17) (18).

 

(5) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 

(7) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 

(8) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(9) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(10) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(11) Lettera aggiunta dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 

(12) Lettera aggiunta dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 

(13) Lettera aggiunta dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(14) Lettera aggiunta dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(16) Comma aggiunto dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(17) Comma aggiunto dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(18) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
TITOLO I
 
Autorità creditizie
 
2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
 

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia (19).

 

2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario (20).

 

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia (21).

 

(19) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 

(20) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 

(21) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
3. Ministro dell'economia e delle finanze.
 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.

 

2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni (22).

 

(22) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
4. Banca d'Italia.
 

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell'art. 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

 

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza.

 

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.

 

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

 
 
 
5. Finalità e destinatari della vigilanza.
 

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

 

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.

 

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

 
 
 
6. Rapporti con il diritto comunitario.
 

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

 
 
 
 
 
7. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità.
 

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (23).

 

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

 

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

 

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

 

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio (24).

 

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni (25).

 

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite (26).

 

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7 (27).

 

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi (28).

 

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime (29) (30).

 

(23) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(24) Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(25) Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(26) Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(27) Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(28) Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(29) Gli attuali commi da 5 a 10 hanno sostituito gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.

 

(30) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
8. Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici.
 

1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione.

 

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

 

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza (31).

 

(31) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
9. Reclamo al CICR.
 

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

 

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

 

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

 
 
 
TITOLO II
 
Banche
 
Capo I
 
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
 
10. Attività bancaria.
 

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

 

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

 

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

 
 
 
11. Raccolta del risparmio.
 

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

 

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche (32).

 

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (33).

 

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro (34).

 

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

 

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

 

b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

 

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

 

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio (35).

 

4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio (36).

 

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico (37).

 

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (38).

 

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza (39).

 

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (40) (41).

 

(32) Vedi, anche, l'art. 58, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

(33) Comma aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 

(34) Comma così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(35) Il presente comma, già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dall'art. 2 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato poi così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(36) Il presente comma, aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato poi così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(37) Comma aggiunto dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(38) Comma aggiunto dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(39) Comma aggiunto dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(40) Comma prima sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, poi modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ed infine così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(41) Vedi, anche, la Del.CICR 19 luglio 2005, n. 1058.

 
 
 
12. Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.
 

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

 

2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati (42).

 

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile (43).

 

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412 (44).

 

4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile (45).

 

5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni (46).

 

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.

 

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

 

(42) L'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, ha abrogato il comma 2 dell'art. 12, disponendo che esso continua ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentato previsto dall'articolo 56 nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie.

 

(43) Comma così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(44) Il presente comma, già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è stato poi così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(45) Comma aggiunto dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(46) Comma così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
Capo II
 

Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

 
 
 
13. Albo.
 

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

 

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

 
 
 
14. Autorizzazione all'attività bancaria.
 

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

 

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

 

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica (47);

 

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

 

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

 

d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 (48);

 

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26 (49);

 

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (50).

 

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

 

2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (51).

 

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

 

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità (52).

 

(47) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(48) Lettera così sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(49) Lettera così sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(50) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

 

(51) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(52) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 26, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 
 
 
15. Succursali.
 

1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

 

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

 

3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

 

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

 

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

 
 
 
16. Libera prestazione di servizi.
 

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

 

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

 

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

 

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare (53).

 

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

 

(53) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
17. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento.
 

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

 
 
 
18. Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
 

1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

 

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

 

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

 

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.

 

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.

 
 
 
Capo III
 
Partecipazioni al capitale delle banche (54)
 
19. Autorizzazioni.
 

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (55).

 

2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

 

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.

 

4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

 

5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.

 

6. [I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti] (56).

 

7. [La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa] (57).

 

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

 

8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto (58).

 

9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo (59).

 
(54) Vedi, anche, l'allegato 1 al Provv. 12 maggio 2009.
 

(55) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma vedi l'allegato 1 al Provv. 12 maggio 2009.

 

(56) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

 

(57) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

 

(58) Comma aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

(59) Articolo così sostituito dall'art. 9.5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004, la Del.CICR 19 luglio 2005, n. 1057 e l'art. 19, comma 12, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 
 
 
20. Obblighi di comunicazione.
 

1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia (60).

 

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso (61).

 

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma 2 (62).

 

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

 

(60) Comma così sostituito dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(61) Comma così modificato dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(62) Comma così modificato dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
21. Richiesta di informazioni.
 

1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

 

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.

 

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

 

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

 

5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato (63).

 

(63) Articolo così sostituito dall'art. 9.7, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
22. Partecipazioni indirette.
 

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona (64).

 

(64) Articolo così sostituito dall'art. 9.8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
23. Nozione di controllo.
 

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento (65).

 

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

 

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

 

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

 

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

 
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

 

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

 

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

 

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi (66).

 

(65)  Comma così modificato dall'art. 40, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

 

(66) Articolo così sostituito dall'art. 9.9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. Vedi, ora, l'art. 33 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 
 
 

24. Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione (67).

 

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.

 

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

 

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate, nonché quelle possedute in violazione dell'articolo 19, comma 6, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Per le partecipazioni possedute in violazione dell'articolo 19, comma 6, in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni stesse (68).

 

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate (69).

 

(67) Rubrica così sostituita dall'art. 41, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

 

(68) Articolo così sostituito dall'art. 9.10, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(69) Comma aggiunto dall'art. 41, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

 
 
 
Capo IV
 
Requisiti di professionalità e di onorabilità
 
25. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.
 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti (70).

 

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

 

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

 

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia (71).

 

(70) Vedi il regolamento approvato con D.M. 18 marzo 1998, n. 144.

 

(71) Articolo così sostituito dall'art. 9.11, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 

26. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali (72).

 

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (73).

 

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia (74).

 

2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2 (75).

 

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2 (76).

 

(72) Rubrica così sostituita dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(73) Comma così modificato dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. Vedi, inoltre, il regolamento approvato con D.M. 18 marzo 1998, n. 161.

 

(74) Comma così sostituito dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(75) Comma aggiunto dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(76) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
27. Incompatibilità.
 

1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26.

 
 
 
Capo V
 
Banche cooperative
 
28. Norme applicabili.
 

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

 

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.

 

2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto (77).

 

(77) Comma aggiunto dall'art. 9.13, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
Sezione I
 
Banche popolari
 
 
 
29. Norme generali.
 

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

 

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro (78).

 

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali (79).

 

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

 

(78) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 4, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Il testo in vigore fino a tale data stabiliva che il valore nominale delle azioni non potesse essere inferiore a lire cinquantamila. Vedi, anche, l'art. 145, comma 80, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

(79) Comma così sostituito dall'art. 42, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

 
 
 
30. Soci.
 

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

 

2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca (80).

 

3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

 

4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

 

5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (81).

 

6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

 

(80) Per la proroga del termine vedi l'art. 28-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 14 dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

 

(81) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 
 
 
 
 
31. Trasformazioni e fusioni.
 

1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.

 

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

 

3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

 
 
 
32. Utili.
 

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

 

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

 
 
 
Sezione II
 
Banche di credito cooperativo
 
33. Norme generali.
 

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

 

2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».

 

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali (82).

 

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire venticinque euro né superiore a cinquecento euro (83).

 

(82) Comma così sostituito dall'art. 43, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

 

(83) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 4, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Il comma in vigore fino a tale data disponeva che il valore nominale di ciascuna azione non potesse essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.

 
 
 
34. Soci.
 

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

 

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

 

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

 

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro (84).

 

5. [Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci] (85).

 
6. Si applica l'art. 30, comma 5 (86).
 

(84) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 4, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Il comma in vigore fino a tale data disponeva che nessun socio potesse possedere azioni il cui valore nominale complessivo superasse ottanta milioni di lire.

 

(85) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(86) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 
 
 
35. Operatività.
 

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

 

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

 
 
 
36. Fusioni.
 

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

 

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

 
3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
 
 
 
37. Utili.
 

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

 

2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

 

3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

 
 
 
Capo VI
 
Norme relative a particolari operazioni di credito
 
Sezione I
 
Credito fondiario e alle opere pubbliche
 
 
 

38. Nozione di credito fondiario.

 

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

 

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti (87) (88).

 

(87) Con deliberazione 22 aprile 1995 (Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111) il Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dettato norme in materia di credito fondiario.

 

(88) La Corte costituzionale, con sentenza 10-22 giugno 2004, n. 175 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 
 
 
 
 
39. Ipoteche.
 

1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

 

2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

 

3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

 

4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

 

5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.

 

6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia (89).

 

6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote (90).

 

6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso (91).

 

6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo (92).

 

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

 

(89) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

 

(90) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

 

(91) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

 

(92) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

 
 
 
40. Estinzione anticipata e risoluzione del contratto.
 

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni (93).

 

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

 

(93) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. I criteri di cui al presente comma sono stati stabiliti con Del.CICR 9 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43).

 
 
 
 
 
41. Procedimento esecutivo.
 

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo (94).

 

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

 

3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.

 

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile.

 

5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

 

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.

 

(94) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 95 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, relativamente all'art. 41, comma 1, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione.

 
 
 
42. Nozione di credito alle opere pubbliche.
 

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.

 

2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.

 

3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.

 

4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.

 
 
 
Sezione II
 
Credito agrario e peschereccio
 
43. Nozione.
 

1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

 

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

 

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR (95).

 

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

 

(95) Con deliberazione 22 aprile 1995 (Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111) il Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dettato norme in materia di credito agrario e peschereccio.

 
 
 
 
 
44. Garanzie.
 

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

 

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

 

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

 

b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

 

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

 

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

 

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

 

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario (96).

 

(96) Articolo sostituito prima dall'art. 1, D.L. 4 gennaio 1994, n. 1 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1994, n. 4), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 135 (Gazz. Uff. 1° marzo 1994, n. 49) e poi dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Ai sensi dell'art. 2 il citato D.L. n. 1 del 1994 ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 
 
 
45. Fondo interbancario di garanzia.
 

[1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.

 

3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 (97).

 

5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 (98) (99)] (100).

 

(97) Con D.M. 30 luglio 2003, n. 283 è stato adottato il regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui al presente comma.

 

(98) Il Fondo interbancario di garanzia di cui al presente articolo è stato soppresso dal comma 7 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dal comma 5 dell'art. 17, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo vedi l'art. 26, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(99) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 

(100) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 
 
 
Sezione III
 
Altre operazioni
 
 
 
46. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.
 

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

 

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

 

b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

 
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
 

d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti (101).

 

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

 

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (102).

 

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

 

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

 
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (103).
 

(101) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(102) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(103) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 
 
 
 
 
47. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.
 

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

 

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

 

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente (104).

 

(104) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 
 
 
48. Credito su pegno.
 

1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia (105).

 

(105) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 
 
 
Capo VII
 
Assegni circolari e decreto ingiuntivo
 
49. Assegni circolari.
 

1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1 (106).

 

(106) Con deliberazione 22 aprile 1995 (Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111) il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dettato norme in materia di assegni circolari ed altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili.

 
 
 
 
 
50. Decreto ingiuntivo.
 

1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

 
 
 
TITOLO III
 
Vigilanza
 
Capo I
 
Vigilanza sulle banche
 
51. Vigilanza informativa.
 

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

 
 
 
 
 

52. Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti (107).

 

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (108).

 

2. Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto (109).

 

2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale (110).

 

3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 (111).

 

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2 (112).

 

(107) Rubrica così sostituita dall'art. 11, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(108) Comma così modificato dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(109) Comma così modificato dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(110) Comma aggiunto dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(111) Comma così modificato dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(112) Articolo così sostituito dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

 
 
 
 
 
53. Vigilanza regolamentare.
 

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

 
a) l'adeguatezza patrimoniale;
 

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

 
c) le partecipazioni detenibili;
 

d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni (113);

 

d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d) (114) (115).

 

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

 

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

 

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

 

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia (116).

 

2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali (117).

 
3. La Banca d'Italia può:
 

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;

 

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

 

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

 

d) adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonchè il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio (118) (119).

 

4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonchè dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio (120).

 

4-bis. [Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

 
a) dell'entità del patrimonio della banca;
 
b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;
 

c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia] (121).

 

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione (122).

 

4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica (123).

 

(113) Con Del.CICR 2 agosto 1996 (Gazz. Uff. 27 agosto 1996, n. 200), modificata dalla Del.CICR 23 marzo 2004 (Gazz. Uff. 28 aprile 2004, n. 99), sono state emanate le norme di attuazione della lettera d) del comma 1 del presente articolo.

 

(115) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 29 luglio 2008, n. 276.

 

(114) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(116) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.

 

(117) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.

 

(118) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.

 

(119) Con deliberazione 22 aprile 1995 (Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111) il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dettato norme in materia di investimenti immobiliari delle banche.

 

(120) Comma prima modificato dall'art. 9.15, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi così sostituito dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 29 luglio 2008, n. 277.

 

(121) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi abrogato dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 

(122) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(123) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 29 luglio 2008, n. 277.

 
 
 
54. Vigilanza ispettiva.
 

1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

 

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

 

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

 

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.

 

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

 
 
 

55. Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie.

 

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

 
 
 
56. Modificazioni statutarie.
 

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione (124).

 

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

 

(124) Vedi, anche, l'art. 4, comma 14, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 
 
 
57. Fusioni e scissioni.
 

1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

 

2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 (125).

 

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

 

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

 

(125) Comma così sostituito dall'art. 9.16, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
 
 
58. Cessione di rapporti giuridici (126).
 

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

 

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (127).

 

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti (128).

 

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

 

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

 

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

 

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 (129).

 

(126) Rubrica così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(127) Comma così sostituito dall'art. 9.17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(128) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(129) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 
 
 
Capo II
 
Vigilanza su base consolidata
 
59. Definizioni.
 
1. Ai fini del presente capo:
 

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 (130).

 

b) per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (131);

 

c) per «società strumentali» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici (132) (133).

 

1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica (134).

 

(130) Lettera così sostituita dall'art. 44, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

 

(131) Lettera così sostituita dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(132) Lettera così sostituita dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(133) Vedi, anche, l'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

(134) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 
 
 
Sezione I
 
Gruppo bancario
 
60. Composizione.
 
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
 

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

 

b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie (135).

 

(135) Lettera così sostituita dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 
 
 
61. Capogruppo.
 

1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo (136).

 

2. [La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali] (137).

 

3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.

 

4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

 

5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52 (138).

 

(136) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(137) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(138) Comma così sostituito dall'art. 9.18, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 

62. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (139).

 

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche (140).

 

(139) Rubrica così modificata dall'art. 9.19, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(140) Comma così modificato dall'art. 9.19, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
63. Partecipazioni.
 

1. Alle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV (141).

 

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21 (142).

 

(141) Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

 

(142) Il presente articolo, già modificato dall'art. 13, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato poi così sostituito dall'art. 9.20, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
64. Albo.
 

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

 

2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

 

3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.

 

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

 

5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

 
 
 
Sezione II
 
Ambito ed esercizio della vigilanza
 

65. Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.

 

1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

 
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
 

b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

 

c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

 

d) [società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69] (143);

 

e) [società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d)] (144);

 

f) [società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e)] (145);

 

g) [società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca] (146);

 

h) società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca (147);

 

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo (148).

 

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

 

(143) Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(144) Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(145) Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(146) Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(147) Lettera così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(148) Lettera così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 
 
 
66. Vigilanza informativa.
 

1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonchè ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata (149).

 

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

 

3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (150).

 

4. Le società indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata (151).

 

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.

 

(149) Comma così sostituito dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.

 

(150) Comma così sostituito dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(151) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 
 
 
67. Vigilanza regolamentare.
 

1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

 
a) l'adeguatezza patrimoniale;
 
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 
c) le partecipazioni detenibili;
 

d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

 

e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma (152) (153).

 

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

 

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:

 

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;

 

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia (154).

 

2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, nonchè il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio (155).

 

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65 (156).

 

3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario (157).

 

(152) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 29 luglio 2008, n. 276.

 

(153) Con Del.CICR 2 agosto 1996 (Gazz. Uff. 27 agosto 1996, n. 200), modificata dalla Del.CICR 23 marzo 2004 (Gazz. Uff. 28 aprile 2004, n. 99), sono state emanate norme in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni. Con Del.CICR 2 agosto 1996 (Gazz. Uff. 27 agosto 1996, n. 200) sono state emanate norme in materia di vigilanza regolamentare consolidata.

 

(154) Comma aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(155) Comma aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(156) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.

 

(157) Comma aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.

 
 
 
68. Vigilanza ispettiva.
 

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

 

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

 

3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, se lo desidera, prendervi parte (158).

 

3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità (159).

 

(158) Comma prima sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142. Vedi, anche, l'art. 20 del citato D.Lgs. n. 142 del 2005.

 

(159) Comma aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 
 
 
69. Collaborazione tra autorità e obbighi informativi (160).
 

1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonchè la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi (161).

 

1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:

 

a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;

 

b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);

 

c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) (162).

 

1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie (163).

 

(160) Rubrica così sostituita dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(161) Comma così sostituito dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(162) Comma aggiunto dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(163) Comma aggiunto dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 
 
 
TITOLO IV
 
Disciplina delle crisi
 
Capo I
 
Banche
 
Sezione I
 
Amministrazione straordinaria
 
 
 
70. Provvedimento.
 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

 

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

 
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
 

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

 

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6 (164).

 

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73 (165).

 

4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (166).

 

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4 (167).

 

6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia (168).

 

7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato (169) (170).

 

(164) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(165) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(166) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(167) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(168) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(169) Comma così sostituito dall'art. 9.21, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(170) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
71. Organi della procedura.
 

1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina:

 
a) uno o più commissari straordinari;
 

b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

 

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese (171).

 

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

 

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.

 

5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

 

6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26 (172).

 

(171) Comma così sostituito dall'art. 9.22, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(172) Comma aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 
 
 
72. Poteri e funzionamento degli organi straordinari.
 

1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (173).

 

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia (174).

 

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti (175).

 

4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza (176).

 

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse (177).

 

5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa (178).

 

6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato (179).

 

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari (180).

 

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia (181).

 

(173) Comma così sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(174) Comma così sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(175) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(176) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(177) Comma così sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(178) Comma aggiunto dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(179) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(180) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 

(181) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 
 
 
73. Adempimenti iniziali.
 

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale (182). I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.

 

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

 

3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

 

4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili (183).

 

(182) Periodo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(183) Comma così sostituito dall'art. 9.24, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
74. Sospensione dei pagamenti.
 

1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

 

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

 
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza (184).
 

(184) Così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
75. Adempimenti finali.
 

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

 

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1 (185).

 

(185) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

 
 
 
76. Gestione provvisoria.
 

1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (186).

 

2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.

 

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5.

 

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1 (187).

 

(186) Comma così sostituito dall'art. 9.25, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(187) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342

 
 
 
77. Succursali di banche extracomunitarie.
 

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.

 

1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo (188).

 

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

 

(188) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 
 
 
Sezione II
 
Provvedimenti straordinari
 
78. Banche autorizzate in Italia.
 

1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

 
 
 
79. Banche comunitarie.
 

1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

 

2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente.

 
 
 
Sezione III
 
Liquidazione coatta amministrativa
 
80. Provvedimento.
 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art. 70 siano di eccezionale gravità.

 

2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

 

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85 (189).

 

4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.

 

6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare (190).

 

(189) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(190) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
81. Organi della procedura.
 
1. La Banca d'Italia nomina:
 
a) uno o più commissari liquidatori;
 

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

 

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese (191).

 

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

 

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

 

(191) Comma così sostituito dall'art. 9.26, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
 
 
82. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
 

1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.

 

2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare (192).

 

3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare.

 

(192) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 82, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 
 
 
 
 

83. Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

 

1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85 (193).

 

2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare (194).

 

3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale (195).

 

(193) Comma prima modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 

(194) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(195) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
84. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.
 

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

 

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

 

3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

 

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione (196).

 

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia (197).

 

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.

 

7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.

 

(196) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 

(197) Comma così sostituito dall'art. 9.27, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
85. Adempimenti iniziali.
 

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario (198).

 
2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
 

(198) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
86. Accertamento del passivo.
 

1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.

 

2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari (199).

 

3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.

 

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

 

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.

 

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo (200).

 

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

 

8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

 

(199) Comma sostituito prima dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi modificato dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(200) Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi modificato dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 
 
 
87. Opposizioni allo stato passivo.
 

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.

 

2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.

 

3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.

 

4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.

 

5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

 
 
 
88. Appello e ricorso per cassazione.
 

1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.

 

2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.

 

3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.

 

4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

 
 
 
89. Insinuazioni tardive.
 

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile (201).

 

(201) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
 
 
90. Liquidazione dell'attivo.
 

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.

 

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo (202).

 

3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo (203).

 

4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

 

(202) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(203) Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
 
 
91. Restituzioni e riparti.
 

1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare (204).

 

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione (205).

 

3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.

 

4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

 

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

 

6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

 

7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

 

8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.

 

9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

 

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

 

11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio (206).

 

(204) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(205) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(206) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
92. Adempimenti finali.
 

1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

 

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

 

3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.

 

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91.

 

5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.

 

6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali (207).

 

7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.

 

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.

 

9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario (208).

 

(207) Comma così sostituito dall'art. 9.28, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(208) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
93. Concordato di liquidazione.
 

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

 

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

 

3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.

 

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.

 

5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

 

6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'art. 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.

 

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.

 
 
 
94. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.
 

1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.

 

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali (209).

 

3. Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare.

 

(209) Comma così sostituito dall'art. 9.29, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
95. Succursali di banche extracomunitarie.
 

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili (210).

 

(210) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 
 
 
Sezione III-bis
 
Banche operanti in àmbito comunitario (211)
 

95-bis. Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione.

 

1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.

 

2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri (212).

 

(211) La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 

(212) La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 
 
 
95-ter. Deroghe.
 

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:

 

a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;

 

b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

 

c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;

 

d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

 

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto gli accordi di compensazione e di novazione, nonché, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato.

 

3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

 

a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;

 

b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;

 

c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

 

4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

 

5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca è spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa è pendente.

 

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca (213).

 

(213) La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 
 
 
95-quater. Collaborazione tra autorità.
 

1. La Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza degli Stati comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.

 

2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di una procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine (214).

 

(214)  La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 
 
 
95-quinquies. Pubblicità e informazione agli aventi diritto.
 

1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

 

2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

 

3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

 

4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

 

5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel comma 1 (215).

 

(215) La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 
 
 
95-sexies. Norme di attuazione.
 

1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione (216).

 

(216) La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 
 
 
95-septies. Applicazione.
 

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004 (217).

 

(217) La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 
 
 
Sezione IV
 
Sistemi di garanzia dei depositanti (218)
 
96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia.
 

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

 

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

 

3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

 

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.

 

5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi (219).

 

(218) L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:

 
«
 

Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto».

 

(219) L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302), così come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1997, n. 13, ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:

 
«
 

Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto».

 
 
 
96-bis. Interventi.
 

1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

 

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

 

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

 
4. Sono esclusi dalla tutela:
 
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
 

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

 

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

 

c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile (220);

 

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

 

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

 

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

 

g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica (221);

 

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

 

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19 (222);

 

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

 

5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a lire duecento milioni.

 

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

 

7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.

 

8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi (223).

 

(220) Lettera aggiunta dall'art. 9.30, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(221) Lettera così modificata dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 

(222) Lettera così sostituita dall'art. 9.30, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(223) L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302), così come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1997, n. 13, ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:

 
«
 

Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto».

 
 
 
96-ter. Poteri della Banca d'Italia.
 

1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario:

 

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;

 

b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;

 

c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione (224);

 

d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;

 

e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;

 

f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;

 

g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

 

h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione (225).

 

(224) Vedi, anche, il Comunicato 16 dicembre 2004.

 

(225) L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:

 
«
 

Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto».

 
 
 
96-quater. Esclusione.
 

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

 

2. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.

 

3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

 

4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

 

5. La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria (226).

 

(226) L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:

 
«
 

Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto».

 
 
 
96-quinquies. Liquidazione ordinaria.
 

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

 

2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

 

3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

 

4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto (227).

 

(227) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 
 
 
Sezione V
 
Liquidazione volontaria (228)
 
97. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.
 

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.

 

2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2.

 

3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

 

(228) Sezione così inserita dall'art. 3, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302).

 
 
 
Sezione V-bis
 

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato (229)

 

97-bis. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.

 

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

 

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

 

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

 

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie (230).

 

(229) La sezione V-bis, comprendente l'articolo 97-bis, è stata aggiunta dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 

(230) La sezione V-bis, comprendente l'articolo 97-bis, è stata aggiunta dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 
 
 
Capo II
 
Gruppo bancario
 
Sezione I
 
Capogruppo
 
98. Amministrazione straordinaria.
 

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

 

2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:

 

a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4;

 

b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo (231).

 

3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, salvo che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore a un anno.

 

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

 

5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

 

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

 

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

 

8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 2 (232).

 

(231) La presente lettera, già corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1994, n. 8, è stata poi così sostituita dall'art. 9.31, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(232) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
99. Liquidazione coatta amministrativa.
 

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

 

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.

 

3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione (233).

 
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.
 

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

 

(233) Comma così sostituito dall'art. 9.32, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
Sezione II
 
Società del gruppo
 
100. Amministrazione straordinaria.
 

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

 

2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti (234).

 

3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

 

4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8.

 

5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

 

(234) Comma così modificato dall'art. 9.33, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
101. Liquidazione coatta amministrativa.
 

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

 

2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

 

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.

 
 
 
102. Procedure proprie delle singole società.
 

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

 
 
 
Sezione III
 
Disposizioni comuni
 
103. Organi delle procedure.
 

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

 

2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

 

3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

 
 
 
104. Competenze giurisdizionali.
 

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.

 

2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.

 
 
 
105. Gruppi e società non iscritti all'albo.
 

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'art. 64.

 
 
 
TITOLO V
 
Soggetti operanti nel settore finanziario
 
 
 
106. Elenco generale.
 

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC (235).

 

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

 

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

 

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

 
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
 

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

 

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 (236).

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

 

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

 

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali (237).

 

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (238).

 

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità (239).

 

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura (240) (241).

 

(235) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Con D.M. 11 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303) sono stati fissati modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco generale.

 

(236) Lettera così sostituita dall'art. 9.34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(237) Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 14 novembre 2003, n. 104700.

 

(238) Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(239) Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(240) Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374. Vedi, inoltre, il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29.

 

(241) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, il Provv. 14 maggio 2009.

 
 
 
107. Elenco speciale.
 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (242).

 

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonchè l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio (243).

 

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

 

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

 

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia (244).

 

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

 

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

 

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonchè vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto (245).

 

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

 

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (246).

 

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 (247) (248).

 

(242) Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 14 novembre 2003, n. 104702.

 

(243) Comma così sostituito prima dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione. Con Del.CICR 25 luglio 2000 (Gazz. Uff. 26 agosto 2000, n. 199) è stata stabilita l'organizzazione amministrativa, contabile ed i controlli interni degli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui al presente articolo.

 

(244) Comma aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(245) Comma aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi così sostituito dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

 

(246) Comma aggiunto dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e poi così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

 

(247) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(248) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto e l'art. 19, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164. Vedi, inoltre, il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29.

 
 
 
108. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.
 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari (249).

 

2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

 

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

 

4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia (250).

 

(249) I requisiti previsti dal presente comma sono stati stabiliti con D.M. 30 dicembre 1998, n. 517.

 

(250) Articolo così sostituito dall'art. 9.35, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 

109. Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali (251).

 

1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari (252) (253).

 

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto (254).

 

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

 

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale (255).

 

4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4 (256) (257).

 

(251) Rubrica così sostituita dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(252) Comma così modificato dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(253) I requisiti previsti dal presente comma sono stati stabiliti con D.M. 30 dicembre 1998, n. 516.

 

(254) Comma così sostituito dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(255) Comma così sostituito dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(256) Comma aggiunto dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(257) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
110. Obblighi di comunicazione.
 

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, è titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia (258).

 

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.

 

3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.

 

4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea (259).

 

(258) Comma così sostituito dall'art. 9.37, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(259) Comma così sostituito dall'art. 9.37, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
111. Cancellazione dall'elenco generale.
 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:

 

a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;

 

b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);

 

c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo (260).

 

2. [La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco] (261). Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia (262).

 

3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

 

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società (263).

 

5. Il presente articolo non si applica nei sensi dell'articolo 107, comma 6 (264) (265).

 

(260) Comma così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(261) Periodo soppresso dall'art. 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(262) Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(263) Comma così sostituito dall'art. 9.38, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(264) Comma aggiunto dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

 

(265) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
112. Comunicazioni del collegio sindacale.
 

1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (266).

 

2. [La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale] (267).

 

(266) Comma così sostituito dall'art. 9.39, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(267) Comma abrogato dall'art. 9.39, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
113. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico.
 

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.

 

2. Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'articolo 109 (268) (269).

 

(268) Comma così sostituito dall'art. 9.40, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(269) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29 e il Provv. 14 maggio 2009.

 
 
 
114. Norme finali.
 

1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.

 

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.

 

3. [La Banca d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni] (270) (271).

 

(270) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 (Gazz. Uff. 28 settembre 1999, n. 228).

 

(271) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
TITOLO V-bis
 
Istituti di moneta elettronica (272)
 
114-bis. Emissione di moneta elettronica.
 

1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.

 

2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.

 

3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria (273).

 

(272) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. Per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo vedi la Del.CICR 4 marzo 2003.

 

(273) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 
 
 

114-ter. Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera.

 

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.

 

2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

 

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;

 

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

 

3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4 (274).

 

(274) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 
 
 
114-quater. Vigilanza.
 

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.

 

2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.

 

3. La Banca d'Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito (275).

 

(275) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 
 
 
114-quinquies. Deroghe.
 

1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

 

a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;

 

b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;

 

c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.

 

2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.

 

3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento (276).

 

(276) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 
 
 
TITOLO VI
 
Trasparenza delle condizioni contrattuali
 
Capo I
 
Operazioni e servizi bancari e finanziari
 
115. Àmbito di applicazione.
 

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

 

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati (277).

 

(277) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
 
 
116. Pubblicità.
 

1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi (278).

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato (279):

 

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

 

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;

 

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

 
3. Il CICR:
 

a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità (280);

 

b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

 

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

 

d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

 

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile (281).

 

(278) Comma così modificato prima dall'art. 13, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 

(279) Alinea così modificato dall'art. 25, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(280) Lettera così modificata dall'art. 23, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(281) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
116-bis. Decisioni di rating.
 

1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione non da luogo ad oneri per il cliente (282).

 

(282) Articolo aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.

 
 
 
 
 
117. Contratti.
 

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

 

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

 

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

 

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

 

5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

 

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

 

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

 

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

 

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

 

8. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia, adottate d'intesa con la CONSOB (283) (284).

 

(283) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(284) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
 
 
118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
 

1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

 

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

 

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

 

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente (285) (286).

 

(285) Comma così modificato dal comma 451 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

(286) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 
 
 
 
 
119. Comunicazioni periodiche alla clientela.
 

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

 

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

 

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (287).

 

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (288).

 

(287) Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(288) Comma così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 
 
 
 
 

120. Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi (289).

 

1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

 

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (290) (291).

 

(289) Rubrica così sostituita dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(290) Comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Le modalità ed i criteri di cui al presente comma sono stati stabiliti con Del.CICR 9 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43).

 

(291) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 254 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sollevata con riferimento agli artt. 2, 41, 42 e 47 della Costituzione; Ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sollevata con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 76 della Costituzione.

 
 
 
Capo II
 
Credito al consumo
 
121. Nozione.
 

1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

 
2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:
 
a) alle banche;
 
b) agli intermediari finanziari;
 

c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.

 

3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.

 
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
 

a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

 

b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;

 

c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;

 

d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

 

e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;

 

f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

 
 
 
122. Tasso annuo effettivo globale.
 

1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

 

2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo (292).

 

3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

 

(292) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63.

 
 
 
123. Pubblicità.
 

1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.

 

2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.

 
 
 
124. Contratti.
 

1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.

 
2. I contratti di credito al consumo indicano:
 
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
 
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
 
c) il TAEG;
 

d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;

 

e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;

 
f) le eventuali garanzie richieste;
 

g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

 

3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:

 
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
 

b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;

 

c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

 

4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.

 

5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

 

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;

 
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
 

c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore (293).

 

(293) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
125. Disposizioni varie a tutela dei consumatori.
 

1. Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

 

2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

 

3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.

 

4. [Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore] (294).

 

5. [La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito] (295).

 

(294) Comma abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora, l'art. 42 dello stesso decreto.

 

(295) Comma abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora, l'art. 42 dello stesso decreto.

 
 
 

126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente.

 

1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

 
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
 

b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore;

 
c) le modalità di recesso dal contratto.
 
 
 
Capo III
 
Regole generali e controlli
 
127. Regole generali.
 

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

 

2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.

 

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106 (296).

 

(296) Comma aggiunto dall'art. 26, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi così modificato dall'art. 25, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 
 
 
128. Controlli.
 

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

 

2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.

 

3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

 

4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

 

5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni (297) (298).

 

(297) Articolo così sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(298) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 
 
 
128-bis. Risoluzione delle controversie.
 

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (299).

 

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela (300).

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento (301).

 

(299) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 

(300) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 29 luglio 2008, n. 275.

 

(301) Articolo aggiunto dall'art. 29, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 
 
 
TITOLO VII
 
Altri controlli
 
129. Emissione di strumenti finanziari.
 

1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

 

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo (302).

 

(302) Articolo prima modificato dall'art. 9.41, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 
 
 
TITOLO VIII
 
Sanzioni
 
Capo I
 
Abusivismo bancario e finanziario (303)
 
 
 
130. Abusiva attività di raccolta del risparmio.
 

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni (304).

 

(303) Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(304) L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che le pene previste dal presente comma, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

 
 
 
 
 
131. Abusiva attività bancaria.
 

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni (305).

 

(305) L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che le pene previste dal presente comma, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

 
 
 
131-bis. Abusiva emissione di moneta elettronica.
 

1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro (306).

 

(306) Articolo aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che le pene previste dal presente articolo, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

 
 
 
 
 
132. Abusiva attività finanziaria.
 

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni (307). [La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria] (308). La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco (309).

 

2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni (310) (311).

 

(307) L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che le pene previste dal presente periodo, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

 

(308) Periodo soppresso dall'art. 28, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(309) Periodo aggiunto dall'art. 38, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(310) L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che la pena prevista dal presente comma, sia raddoppiata entro i limiti posti dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

 

(311) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
132-bis. Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale.
 

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società (312).

 

(312) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e sostituito dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 9.42, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
133. Abuso di denominazione (313).
 

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

 

1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche (314).

 

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 1-bis possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica (315).

 

3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (316). La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 (317).

 

(313) Rubrica così sostituita dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 

(314) Comma aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 

(315) Comma così modificato dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 

(316) L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(317) Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Successivamente l'intero comma è stato così modificato dall'art. 30, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 
 
 
Capo II
 
Attività di vigilanza (318)
 
 
 

134. Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.

 

[1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

 

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni] (319).

 

(318) Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(319) Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

 
 
 
Capo III
 
Banche e gruppi bancari (320)
 
 
 
135. Reati societari.
 

1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria (321).

 

(320) Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(321) Articolo così sostituito dall'art. 9.43, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
 
 
136. Obbligazioni degli esponenti bancari.
 

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (322).

 

2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.

 

2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario (323).

 

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro (324).

 

(322) Comma prima sostituito dall'art. 9.44, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi così modificato dal comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(323) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 - con la decorrenza indicata nell'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e nell'art. 34-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - e poi così modificato dal comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 

(324) Comma prima sostituito dall'art. 9.44, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificato dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 con la decorrenza indicata nell'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e nell'art. 34-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 39, comma 1 della suddetta legge n. 262 del 2005 ha disposto che le pene previste dal presente comma, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 
 
 
 
 
137. Mendacio e falso interno bancario.
 

[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni] (325).

 

1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000 (326).

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni (327).

 

(325) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

 

(326) Comma aggiunto dall'art. 33, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(327) L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che le pene previste dal presente comma, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

 
 
 
138. Aggiotaggio bancario.
 

[1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58] (328).

 

(328) Articolo così modificato dall'art. 31, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Successivamente il presente articolo è stato abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

 
 
 
Sezione IV
 
Partecipazioni (329)
 

139. Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari (330).

 

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,820 a 258.225 euro (331).

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.

 

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo (332) (333).

 

(329) Rubrica prima modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi così sostituita dall'art. 9.45, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(330) Rubrica così sostituita dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(331) Comma così sostituito dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(332) Comma così sostituito dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(333) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 

140. Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari (334).

 

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni (335).

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni (336).

 

(334) Rubrica così sostituita dall'art. 9.47, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 

(335) Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(336) Così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
Capo V
 
Altre sanzioni (337)
 
141. False comunicazioni relative a intermediari finanziari.
 

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni (338).

 

(337) Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(338) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 

142. Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.

 

[1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'art. 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni] (339).

 

(339) Abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
143. Emissione di valori mobiliari.
 

1. [L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni (340) sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni ] (341) (342) .

 

(340) L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(341) Comma abrogato dal comma 9 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 

(342) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 
 
 
 
 
144. Altre sanzioni amministrative pecuniarie (343).
 
[Capo II Sanzioni amministrative] (344)
 

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni (345) per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (346).

 

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1 (347).

 

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire centoventicinque milioni (348) per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

 

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento milioni (349) per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).

 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (350).

 

6. [Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ] (351) (352).

 

(344) Intestazione soppressa dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(343) Rubrica così sostituita dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(345) L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(346) Comma così modificato prima dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, poi dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001 - ed infine dal comma 10 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 

(347) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(348) L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(349) L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(350) Il comma 5, precedentemente abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è stato nuovamente inserito dall'art. 33, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

(351) Comma abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(352) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 
 
 
Capo VI
 

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (353)

 
 
 
145. Procedura sanzionatoria.
 

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'àmbito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato (354).

 

2. [Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato] (355).

 

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8 (356).

 

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica (357).

 

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

 

6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti (358).

 

7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

 

8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8 (359).

 

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

 

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

 

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (360) (361) (362).

 

(353) Rubrica aggiunta dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

(354) Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(355) Comma abrogato dall'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(356) Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(357) Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(358) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145 (nel testo precedente alla modifica disposta con il D.Lgs. n. 342 del 1999), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 6 (nel testo precedente alla modifica disposta con il D.Lgs. n. 342 del 1999), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

(359) Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

(360) Articolo prima modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e poi così sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Per la disciplina dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria nonché in materia bancaria e creditizia, vedi il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Con Provv.Banca Italia 3 settembre 2003 (Gazz. Uff. 22 settembre 2003, n. 220) sono state stabilite le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari. Vedi, anche, l'art. 1, Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855.

 

(361) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 

(362) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145 (nel testo precedente alla modifica disposta con il D.Lgs. n. 342 del 1999), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 6 (nel testo precedente alla modifica disposta con il D.Lgs. n. 342 del 1999), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 
 
 
TITOLO IX
 
Disposizioni transitorie e finali
 
146. Vigilanza sui sistemi di pagamento.
 

1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili (363).

 

(363) Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento sono state emanate con Provv.Banca Italia 24 febbraio 2004 e con Provv. Banca Italia 11 novembre 2005.

 
 
 
147. Altri poteri delle autorità creditizie.
 

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

 
 
 
148. Obbligazioni stanziabili.
 

[1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia] (364).

 

(364) Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 dello stesso decreto.

 
 
 
149. Banche popolari.
 

1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art. 29.

 

2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.

 

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

 
 
 
150. Banche di credito cooperativo.
 

1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione «credito cooperativo».

 

2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

 

3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.

 
4. ... (365).
 

5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.

 

6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

 

(365) Sostituisce il comma 3 dell'art. 21, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

 
 
 
150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
 

1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

 

2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile.

 

3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.

 

4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.

 

5. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.

 

6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.

 

7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005 (366).

 

(366) Articolo aggiunto dall'art. 38, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

 
 
 
151. Banche pubbliche residue.
 

1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

 
 
 

152. Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria.

 

1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

 

2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.

 
 
 

153. Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.

 

1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

 

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.

 

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

 

4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 , e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.

 

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

 
 
 
154. Fondo interbancario di garanzia.
 

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 .

 
 
 
155. Soggetti operanti nel settore finanziario.
 

1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .

 

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745 , sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.

 

4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo (367).

 

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3 (368).

 

4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (369).

 

4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

 

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

 

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

 

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione (370).

 

4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco (371).

 

4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4 (372).

 

5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (373).

 

6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR (374) (375).

 

(367) Comma così sostituito prima dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi dal comma 37 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29.

 

(368) Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Con D.M. 9 novembre 2007 (Gazz. Uff. 26 novembre 2007, n. 275) sono stati determinati i criteri di cui al presente comma.

 

(369) Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

 

(370) Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

(371) Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

 

(372) Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29.

 

(373) Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Con Provv. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2002, n. 22, S.O.) sono state emanate le istruzioni per l'iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'elenco generale previsto dal comma 1 dell'art. 106 del presente decreto. Vedi, anche, il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29.

 

(374) Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Le modalità ed i criteri di cui al presente comma sono stati stabiliti con Del.CICR 9 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43). Il D.M. 28 luglio 2000 (Gazz. Uff. 26 agosto 2000, n. 199), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto che nei confronti dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui alla citata Del.CICR 9 febbraio 2000, non si applicano i requisiti minimi di capitale versato di cui all'art. 106, comma 3, lett. c) del presente decreto.

 

(375) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto e il Provv. 14 maggio 2009.

 
 
 
156. Modifica di disposizioni legislative.
 
1. ... (376).
 
2. ... (377).
 
3. ... (378).
 
4. ... (379).
 
5. ... (380).
 
6. ... (381).
 
7. ... (382).
 

(376) Sostituisce l'art. 10, D.L. 3 maggio 1991, n. 143.

 

(377) Sostituisce la lett. e) dell'art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 1991, n. 52.

 

(378) Sostituisce l'art. 11, secondo comma, L. 12 giugno 1973, n. 349.

 

(379) Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituisce l'art. 213, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

 

(380) Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituisce il comma 3 dell'art. 4, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

 

(381) Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituisce l'art. 58, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

(382) Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, modifica il comma 1 dell'art. 3, L. 26 novembre 1993, n. 489.

 
 
 

157. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 .

 
1. ... (383).
 
2. ... (384).
 
3. ... (385).
 
4. ... (386).
 
5. ... (387).
 
6. ... (388).
 
7. ... (389).
 
8. ... (390).
 
9. ... (391).
 
10. ... (392).
 
11. ... (393).
 
12. ... (394).
 
13. ... (395).
 

(383) Sostituisce l'art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(384) Sostituisce l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(385) Sostituisce l'art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(386) Sostituisce l'art. 11, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(387) Sostituisce l'art. 19, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(388) Sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art 23, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(389) Abroga il comma 3 dell'art. 24, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(390) Sostituisce l'art. 25, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(391) Abroga l'art. 26, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(392) Sostituisce l'art. 26, comma 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(393) Abroga l'art. 27, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(394) Sostituisce l'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

(395) Sostituisce l'art. 45, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

 
 
 

158. Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.

 

[1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 .

 

2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991 , stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.

 

3. Con le modalità previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti] (396).

 

(396) Abrogato dall'art. 66, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 
 
 
159. Regioni a statuto speciale.
 

1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

 

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

 

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26.

 

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

 
 
 

160. Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.

 

[1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , della legge 17 maggio 1991, n. 157 , quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio] (397).

 

(397) Articolo abrogato dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

 
 
 
 
 
161. Norme abrogate.
 
1. Sono o restano abrogati (398):
 
il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 ;
 
la legge 15 luglio 1906, n. 441 ;
 
il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 ;
 
il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620 ;
 

il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709 , convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;

 
il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
 
il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 ;
 

il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

 

il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;

 
il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063 ;
 

il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297 , convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;

 

il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511 , convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;

 

il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830 , convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;

 

il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187 , convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;

 

il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;

 

il decreto ministeriale 23 gennaio 1928 , e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

 

il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817 , convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;

 

il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307 , convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;

 

il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e successive modificazioni;

 
il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225 ;
 

il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693 , convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;

 

il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;

 
la legge 30 maggio 1932, n. 635 ;
 

il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721 , convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;

 
la legge 30 maggio 1932, n. 805 ;
 
la legge 3 giugno 1935, n. 1281 ;
 
l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
 

il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883 , convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;

 

il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);

 

il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376 , convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;

 

il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008 , convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;

 

il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561 , convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;

 

il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , e successive modificazioni e integrazioni;

 

il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

 
la legge 7 aprile 1938, n. 378 ;
 

la legge 10 maggio 1938, n. 745 , fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;

 

il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;

 

il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 , fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

 
la legge 16 novembre 1939, n. 1797 ;
 
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922 ;
 
la legge 21 maggio 1940, n. 657 ;
 
la legge 10 giugno 1940, n. 933;
 
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955 ;
 

gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

 

il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226 ;

 

il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

 

i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

 

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76 ;

 

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;

 

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 ;

 
il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 ;
 
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491 ;
 

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall'art. 1, primo comma;

 

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 ;

 

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419 ;

 

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 ;

 

il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105 , e successive modificazioni;

 
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
 
la legge 29 luglio 1949, n. 474 ;
 
la legge 22 giugno 1950, n. 445 ;
 
la legge 10 agosto 1950, n. 717 ;
 
la legge 17 novembre 1950, n. 1095 ;
 
la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
 

i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 , fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;

 
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093 ;
 
la legge 24 febbraio 1953, n. 101 ;
 
la legge 13 marzo 1953, n. 208 ;
 
la legge 11 aprile 1953, n. 298 ;
 
la legge 8 aprile 1954, n. 102 ;
 
la legge 31 luglio 1957, n. 742 ;
 

la legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;

 

l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ;

 
la legge 21 luglio 1959, n. 607;
 
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235 ;
 
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320 ;
 
la legge 3 febbraio 1961, n. 39 ;
 
la legge 21 maggio 1961, n. 456 ;
 
la legge 27 giugno 1961, n. 562 ;
 
la legge 28 luglio 1961, n. 850 ;
 
la legge 24 novembre 1961, n. 1306 ;
 
la legge 30 aprile 1962, n. 265;
 

gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679 ;

 

il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907 ;

 
la legge 10 maggio 1964, n. 407 ;
 
la legge 5 luglio 1964, n. 627 ;
 
la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
 
la legge 11 maggio 1966, n. 297;
 
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
 

gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700 (399), nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della «Sezione credito» della Banca nazionale delle comunicazioni;

 
l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800 ;
 
la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
 
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
 
la legge 27 marzo 1969, n. 120 ;
 
l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970 ;
 
la legge 28 ottobre 1970, n. 866 ;
 

il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896 ;

 
la legge 26 ottobre 1971, n. 917 ;
 
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
 
la legge 5 dicembre 1972, n. 848 ;
 
la legge 29 novembre 1973, n. 812;
 

il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916 ;

 
la legge 11 marzo 1974, n. 75 ;
 
la legge 14 agosto 1974, n. 392 ;
 
la legge 14 agosto 1974, n. 395 ;
 

gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 ;

 
l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 ;
 
l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403 ;
 
la legge 10 febbraio 1981, n. 23 ;
 

gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423 ;

 
l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72 ;
 

l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni e integrazioni;

 
l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359 ;
 
la legge 18 luglio 1984, n. 360 ;
 
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 ;
 

gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e successive modificazioni e integrazioni;

 
la legge 17 aprile 1986, n. 114 ;
 
la legge 17 aprile 1986, n. 115 ;
 
l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 ;
 

gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302 . Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

 
l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 ;
 

il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;

 

l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ;

 
la legge 6 giugno 1991, n. 175 ;
 

l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

 
l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ;
 

l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207 , salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;

 

il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 , fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;

 
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528 .
 

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:

 
l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
 

gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153 ;

 
la legge 5 marzo 1985, n. 74 ;
 

il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 ;

 

gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302 ;

 
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ;
 
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301 ;
 

il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302 , fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;

 
l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 ;
 

l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

 

il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ;

 

la legge 17 febbraio 1992, n. 154 , fatta eccezione per l'art. 10;

 
il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334 .
 

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.

 

3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo .

 

4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

 

5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

 

6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori (400).

 

7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

(398) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54.

 

(399) Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

 

(400) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 187 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3, comma secondo, 41, comma secondo, e 47 della Costituzione.

 
 
162. Entrata in vigore.
 

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 731 UTENTI