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Il leasing

Il contratto atipico con il quale una parte concede ad un'altra il godimento di un bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo.

Il leasing è un contratto atipico con il quale una parte concede ad un’altra il godimento di un bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo. Alla scadenza prevista a favore della parte che ha ricevuto il godimento, questa ha la possibilità di scelta tra vari comportamenti, e cioè:

  • restituire il bene
  • proseguire nel godimento, versando un canone notevolmente ridotto;
  • acquistare la proprietà, pagando un’ulteriore somma;
  • richiedere la sostituzione con altro bene meglio utilizzabile;
  • agire nelle altre forme stabilite dal contratto.
Oggetto e obblighi delle parti

Oggetto del contratto possono essere sia beni mobili (non consumabili) sia immobili, purché scelti dal conduttore.
Obblighi del locatore finanziatori sono:

  • acquistare o comunque mettere a piena disposizione del conduttore i beni richiesti;
  • sopportare i rischi relativi al bene dato in utilizzazione.
Obblighi del conduttore-utilizzatore sono
  • per tutta la durata del contratto egli deve versare il canone stabilito all’altra parte;
  • alla scadenza del contratto deve porre in essere uno dei comportamenti di cui sopra.
Tipi di contratto

Con la denominazione leasing sono nella pratica definiti due differenti istituti:

  • il leasing c.d. operativo, che ha come finalità principale quella di evitare all’utilizzatore il rischio della proprietà del bene e di garantirgli alcuni servizi collaterali;
  • il leasing c.d. finanziario, che ha come finalità principale quella di finanziare l’utilizzatore, che può servirsi del bene per tutta la durata della sua vita tecnico-economica senza acquistarne la proprietà o acquistandola alla fine e senza dover ricorrere alle consuete forme di finanziamento. Quest’ultimo è ora disciplinato dalla Legge 14/7/93 n. 259 che ratifica la Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, sottoscritta ad Ottawa il 28/5/88.

Altra possibile variazione del leasing è quella che dà origine al c.d. sale and lease-back ovvero locazione finanziaria di ritorno. In tal caso l’imprenditore vende alla società finanziaria di leasing il bene di sua proprietà che poi quest’ultima glielo concederà in leasing.
Tale operazione, quindi, costituisce per l’imprenditore un finanziamento e al tempo stesso gli consente di non perdere la disponibilità del bene.
Il sale and lease-back ha posto problemi relativi alla sua nullità in quanto operazione che può risultare in frode al divieto del patto commissorio. La giurisprudenza, però, ne ha riconosciuto la validità con alcune limitazioni statuendo che “il contratto atipico di "sale and lease back" è valido in via di principio in quanto realizza interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. Tale contratto è nullo per violazione del divieto di patto commissorio soltanto qualora scopo effettivo dell'operazione sia quello di dotare il venditore di una provvista finanziaria assistita da una garanzia reale”.
E ancora “il contratto di sale and lease back si configura come un'operazione negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari poiché risponde all'esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l'alienazione di un bene strumentale - di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e pertanto non agevolmente collocabile sul mercato - conservandone l'uso con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto. Tale operazione è caratterizzata da uno schema negoziale tipico nel cui ambito il trasferimento in proprietà del bene all'impresa di leasing rappresenta il necessario presupposto per la concessione del bene in "locazione finanziaria", e non è quindi preordinato "per sua natura" e nel suo fisiologico operare" ad uno scopo di garanzia, nè - tanto meno - alla fraudolenta elusione del divieto posto dall'art. 2744 c.c. Pertanto, pur dovendosi ammettere che anche il lease and sale back, come qualsiasi altro contratto, può essere impiegato per scopi illeciti e fraudolenti (e, in particolare, a fini di violazione o di elusione del divieto del patto commissorio), deve tuttavia sottolinearsi che tale ultima ipotesi si realizza solo se, per le circostanze del caso concreto (difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente che confermi la validità di tale sospetto), l'operazione si atteggi in modo da perseguire un risultato confliggente con il divieto sancito dall'art. 2744 c.c.” .

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