Buongiorno. Sto cercando di acquistare un'auto nuova. Mi sono recata in un concessionario ford (---...

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Quesito risolto:
Buongiorno.
Sto cercando di acquistare un'auto nuova. Mi sono recata in un concessionario ford (---), dove ho spiegato che mi serviva in tempi brevi (già da fine dicembre). Mi ha detto un paio di volte che l'auto forse era disponibile, poi finchè non l'ho ricontattato io non s'è più fatto sentire. Purtroppo ho firmato un foglio, peraltro poco leggibile anche in originale, ma cerco di capire se è una proposta di acquisto o ho l'obbligo di acquistare da loro. In qual caso, che termini avrei per rescindere dal contratto?
Grazie per l'attenzione, in attesa di Vostre,
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Inviato: 3605 giorni fa
Materia: Contratti
Pubblicato il: 26/02/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3603 giorni fa
Gentile Cliente,
riscontro la sua richiesta di consulenza ed il successivo invio di documenti per significarle quanto segue.
Come mi ha riferito, ha sottoscritto con un concessionario ford (----) un contratto di acquisto di autovettura, sul presupposto che le serviva un mezzo in tempi brevi (già da fine dicembre). Considerato che ad oggi non ha ricevuto alcun riscontro, mi chiede:
- quale sia la natura dell’atto firmato. Se sia una proposta di acquisto o comporti l'obbligo di acquistare da loro;
- quali siano i termini per sciogliere ogni vincolo contrattuale.
Ebbene, ferma restando l’illeggibilità della prima pagina del contratto, dal corpo del testo mi pare di intuire che si tratti di un contratto di compravendita con obbligo di rottamazione di altro veicolo usato. In altri termini, con la sottoscrizione del predetto contratto Lei si è impegnata ad acquistare, al prezzo convenuto, un’auto con le caratteristiche descritte che le verrà messa a disposizione entro il mese di marzo ----.
Come specificato nell’articolo dedicato alla risoluzione del contratto, tale ipotesi è prevista se Ford partner non procede alla messa a disposizione del veicolo entro -- giorni dalla data prevista, ovvero entro la fine di aprile ----.
In aggiunta a tale ipotesi di risoluzione, prevista dal contratto con una clausola risolutiva espressa, devono considerarsi anche le ipotesi previste dal codice civile in via generale.
Tradizionalmente si distingue tra:
- risoluzione volontaria o negoziale, quando le parti di comune accordo decidono di sciogliersi dai vincoli contrattuali (recesso e il c.d. mutuo dissenso);
- risoluzione legale, tipica dei contratti a prestazioni corrispettive è prevista quando sorgono particolari problemi nel corso del rapporto tra le parti.
Con riferimento alla seconda figura, occorre rilevare come il venir meno del vincolo contrattuale a causa del verificarsi di uno o più eventi che impediscono la corretta e conveniente prosecuzione del rapporto. Tali casi sono:
- risoluzione per inadempimento
- risoluzione per impossibilità sopravvenuta
- risoluzione per eccessiva onerosità
Come potrà agevolmente intuire senza necessità di particolari approfondimenti, nessuna delle ipotesi sopra previste può essere invocata nel caso di specie, non essendoci alcun inadempimento da parte della società (che, sulla base del contratto è tenuta a consegnare l’auto entro l’aprile ----), né impossibilità sopravvenuta (non essendo intervenute circostanze che rendano impossibile l’esecuzione del contratto) né eccessiva onerosità (trattandosi di condizioni concordate a distanza di poco tempo).
Alla luce di quanto detto e preso atto della sua esigenza di svincolarsi dal contratto che, diversamente, la legherebbe fino a fine aprile, le consiglio di inviare alla concessionaria una comunicazione con la quale esprime la Sua volontà di recedere dal contratto, considerato il lungo tempo trascorso e la dichiarata indisponibilità di auto delle caratteristiche richieste.
Nella predetta lettera consiglio di indicare la richiesta di rinviare la predetta comunicazione con la precisazione “si prega di sottoscrivere la presente in segno di presa d’atto, valendo la sottoscrizione come consenso alla risoluzione del contratto”.
Una volta che la concessionaria le avrà firmato la lettera, lei potrà ritenersi slegata da ogni forma di vincolo, altrimenti esistente.
Tanto chiarito, rimango comunque a Sua completa disposizione per l’eventuale redazione della bozza di lettera (di cui Le anticipo il costo di euro --,--) nonché per ogni eventuale chiarimento ed integrazione dovesse occorrere.
Distinti saluti.
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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3602 giorni fa
Buongiorno,
vorrei subito ringraziarla per la rapidità e la disponibiltà.
Vorrei quindi dissipare gli ultimi dubbi, ossia:
-il contratto è ugualmente valido, nonostante la prima pagina sia poco leggibile?
-il vincolo contrattuale permane, pur se mi è stato confermato dal venditore che dal - febbraio il concessionario cambierà di proprietà (e quindi cambierà anche il nome)?
Nel frattempo la ringrazio nuovamente,

 
Il Professionista ha risposto: 3601 giorni fa

Immagino che la versione originale del contratto sia pienamente leggibile. In ogni caso, nell'ipotesi di contestazione, il contenuto del predetto contratto potrà essere provato anche sulal base di testimai o altre prove documentali. In quest'ultimo caso, trattandosi di contratti standard o per adesione, immagino che la concessionaria non abbia grandi difficoltà ad esibire la matrice del predetto contratto e chiedere che ne venga verificata la conformità rispetto a quello da lei sottoscritto.


 


Quanto poi al cambio di titolarità della concessionaria, preme rilevare come l'obbligaizone continuerà a gravare in capo alla precedente società. Quindi occorrerà verificare cosa ne sarà della precedente società: se cioè verrà chiusa o messa in liquidazione, ovvero ancora, ne verrà decretato il fallimento. IN casi di questo genere, accade sovente che le obbligazioni assunte dalla società che si defila vengano accollate dalal società subentrante, che quindi subentra nei rapporti giuridici riferiti alla precedente società.


In considerazione di tutte queste complicazioni, le rinnovo la sollecitazione a predisporre apposita lettera con la quale di---- di non avere più interesse a ricevere in consegna l'auto, visto anche il lungo tempo trascorso rispetto agli accordi originari, con conseguente risoluzione del contratto per mutuo consenso.


Distinti saluti.


 


RG.

 
Il Professionista ha risposto: 3601 giorni fa

Immagino che la versione originale del contratto sia pienamente leggibile. In ogni caso, nell'ipotesi di contestazione, il contenuto del predetto contratto potrà essere provato anche sulal base di testimai o altre prove documentali. In quest'ultimo caso, trattandosi di contratti standard o per adesione, immagino che la concessionaria non abbia grandi difficoltà ad esibire la matrice del predetto contratto e chiedere che ne venga verificata la conformità rispetto a quello da lei sottoscritto.


 


Quanto poi al cambio di titolarità della concessionaria, preme rilevare come l'obbligaizone continuerà a gravare in capo alla precedente società. Quindi occorrerà verificare cosa ne sarà della precedente società: se cioè verrà chiusa o messa in liquidazione, ovvero ancora, ne verrà decretato il fallimento. IN casi di questo genere, accade sovente che le obbligazioni assunte dalla società che si defila vengano accollate dalal società subentrante, che quindi subentra nei rapporti giuridici riferiti alla precedente società.


In considerazione di tutte queste complicazioni, le rinnovo la sollecitazione a predisporre apposita lettera con la quale di---- di non avere più interesse a ricevere in consegna l'auto, visto anche il lungo tempo trascorso rispetto agli accordi originari, con conseguente risoluzione del contratto per mutuo consenso.


Distinti saluti.


 


RG.

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