fatto un ordine di due cucine ad ---- il - aprile ----; consegna prevista ai primi di maggio. ---- e...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
fatto un ordine di due cucine ad ---- il - aprile ----; consegna prevista ai primi di maggio. ---- euro compreso trasporto e montaggio; pagamento all'ordine ---%. veniamo contattati il -- aprile per il montaggio (proposto per il -- aprile). facciamo presente che non siamo ancora pronti e servirà qualche altra settimana. Ci dicono di chiamare quando pronti. chiamiamo il -- maggio e concordiamo per il - giugno. il - giugno l'installatore (partner ikea) ci dice che prima di installare dobbiamo regolarizzare i costi per la giacenza prolungata, nella misura di circa - euro al giorno (-- giorni). Ikea dice che c'è scritto in un foglio allegato all'ordine (non sottoscritto da nessuno, praticamente un depliant) e che il loro partner ci ha avvisato telefonicamente (non vero); nessuna e mail, nessun avviso, nulla.
Non abbiamo documenti formali di nessun tipo che stabiliscano questi costi.
il fornitore si dice disponibile a "fare a metà": pagano loro metà del costo di giacenza e metà noi. Oltre non vanno; noi abbiamo pagato già ---- euro in anticipo e per principio non vorremmo cedere all'arroganza di questi. Ogni mese che passa senza cucine però perdiamo potenzialmente ----/---- euro di affitto.
cosa fare ? abbiamo speranza di avere soddisfazione ?

Inviato: 3475 giorni fa
Materia: Contratti
Pubblicato il: 10/07/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3471 giorni fa
Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Non vi è dubbio che la fattispecie è disciplinata dall'art.---- c.c. che riguarda la ipotesi della vendita con trasporto-
Detta norma prevede il pagamento delle spese di custodia ma a carico di chi rifiuta la consegna.
Più chiaramente la stessa si applica in caso di inadempimento della parte.
L'art. ----, inserendosi nel particolare sistema dei rimedi di rapido inserimento contro l'inadempimento in tema di vendita di cose mobili, predispone a favore del venditore, riguardo alla consegna della cosa e nell'ipotesi dimora accipiendi del compratore, uno strumento più semplice e spedito rispetto al procedimento ordinario dell'offerta solenn. seguita dal deposito e dal successivo giudizio di convalida (Rubino, La compravendita, in Tratt. Cicu, Messineo, -a ed., Milano, ----, ---; Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. Vassalli, VII, -, Torino, ----, ---).
Il deposito previsto dalla norma in esame può essere effettuato in tutti i casi in cui il compratore non abbia ricevuto in consegna la cosa, a prescindere dalla causa - anche a lui non imputabile o indipendente dalla sua volontà del mancato ricevimento (C. ----/----).
Nel caso di specie, vi è stato solo un ritardo e non un rifiuto
Il deposito non può essere eseguito una volta che la cosa sia già stata consegnata, pur tardando il compratore a ritirarla (C. ----/----).
Si aggiunge poi che nel vostro caso vi è stato anche accordo sul punto.
Sia la ditta venditrice che il compratore avete concordato il differimento.
Ciò esclude la responsabilità di cui all'art.---- cc a vostro carico.
Ne deriva che anche se non avete firmato determinate clausole, comunque non si applica la norma.
Tanto premesso ritengo che dobbiate intimare immediatamente alla ditta venditrice la consegna delle cucine con richiesta di danni.
Se vuole possiamo provvedere ad assisterla anche in detta fase
Resto a disposizione per eventuali richiesta di assistenza o chiarimenti
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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3471 giorni fa
grazie, se possibile domani vorrei sentirla telefonicamente per capire se e come procedere e se ci sono costi. Cordialmente

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