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L'imposta di registro

Cos'è e come viene applicata.

Che cosa è

L’imposta di registro trae la sua origine dall’obbligo o dalla volontà, da parte dei cittadini, di annotare ogni atto scritto (contratti, scritture private, costituzione di enti o di società, sentenze, decreti, ecc.) presso un registro pubblico, allo scopo di non poterne più modificare la data eil contenuto. Questo registro, tenuto dall’ apposito Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, riporta in ordine cronologico tutti gli atti sottoposti a registrazione. L’imposta che deriva da queste operazioni  colpisce pertanto, quali trasferimenti di ricchezza, i valori venali (ossia i valori di mercato dei beni) o patrimoniali contenuti negli atti, come la vendita o la locazione di un immobile.
E’ importante ricordare che l’Imposta di registro è alternativa all’IVA, quale altra imposta indiretta: gli atti soggetti a IVA non scontano pertanto l’Imposta di Registro, salvo quanto previsto in materia di locazione e cessione di fabbricati da imprese costruttrici.

Come si effettua la registrazione

La registrazione si effettua mediante la presentazione all’Ufficio del Registro di due copie dell’atto (tre copie, di cui una in carta libera, per gli atti pubblici – ossia quelli redatti davanti ad un pubblico ufficiale quale ad es. un notaio -  o le scritture private autenticate: sono tali quelle rese davanti ad un pubblico ufficiale che attesta l’identità della persona che sottoscrive), delle quali una viene restituita all’interessato con la data  e gli estremi della avvenuta  registrazione. Per i contratti di locazione ed altri atti relativi agli immobili è stata attivata una procedura diregistrazione telematica, che sostituisce, con identiche caratteristiche, la presentazione diretta all’Ufficio.

Termini per la registrazione

Il termine per effettuare la registrazione varia a seconda del tipo di atto. Sono sottoposti a registrazione obbligatoria:

  • tutti gli atti scritti compiuti in Italia;
  • i contratti, anche verbali, aventi per oggetto locazioni, trasferimenti di azienda, trasferimento di proprietà o di diritti reali (es: il diritto di abitazione);
  • gli atti formati all’estero che comportino  trasferimenti pari a quelli sopra indicati. 
     

La legge prevede i casi di registrazione entro un termine fisso ed esso è generalmente fissato in 20 giorni. I contratti di locazione e gli altri atti relativi a diritti sugli immobili dispongono invece di 30 giorni, mentre gli atti formati all’estero di 60 giorni.
Sono invece sottoposti a registrazione solo in caso d’uso, cioè quando una delle parti intenda dimostrare, con l’avvenuta registrazione, l’efficacia temporale del contratto:

  • i contratti aventi per oggetto una prestazione di lavoro autonomo;
  • le scritture private non autenticate;
  • i contratti di locazione “stagionali”, cioè inferiori a 30 giorni nel corso dell’anno. 
     

A quanto ammonta l’imposta di registro

La base sulla quale calcolare l’Imposta di registro è costituita dal valore dell’atto ( per le permute – ossia lo scambio della propria proprietà con un'altra -, le donazioni, i contratti di associazione con beni apportati), ovvero dagli importi espressi in esso (per i contratti onerosi traslativi o costitutivi di diritti reali, per i contratti di associazione con apporto di valore),  con una aliquota percentuale o in misura fissa, secondo la tariffa prevista dalla legge.
Solo per le cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, l’acquirente – a determinate condizioni e opportunamente consultato il notaio – può chiedere che la base imponibile sia determinata in base alla rendita catastale rivalutata, a prescindere dal prezzo pattuito (cd. meccanismo del prezzo/valore).
L’imposta  applicata in misura proporzionale varia in base al contenuto dell’atto.

Recenti disposizioni di legge hanno inoltre modificato le aliquote applicabili dal 1° gennaio 2014 ai trasferimenti immobiliari, prevedendo una aliquota  ridotta al 2% per l’acquisto della prima casa, ed una aliquota al 9% per tutti gli altri casi.

Fra i casi più frequenti:

  • contratto di locazione,  2%, con un minimo di € 67 alla registrazione;
  • trasferimento di immobili fra privati: 7% (a decorrere dal 1° gennaio 2014, 9%);
  • trasferimento di immobili destinati a prima casa: 3% (a decorrere dal 1° gennaio 2014, 2%);
  • trasferimenti di terreni non edificabili ad imprenditore agricolo: 8% (a decorrere dal 1° gennaio 2014, 9%);
  • trasferimenti di terreni da chiunque non ad  imprenditore agricolo: 15% (a decorrere dal 1° gennaio 2014, 9%);
  • trasferimenti di altri beni mobili e diritti: 3%:
  • cessione di azienda: 3%;
  • locazione di beni mobili: 3%;
  • locazione di aziende 3% (oltre alla imposta di registro ordinaria sulla parte immobiliare). 
     

Tale elenco non può contemplare tutte le ipotesi di atto soggetto a registrazione, per le quali si rimanda alle tabelle reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'imposta di registro sulla locazione di fabbricati da parte di imprese costruttrici

La locazione di un fabbricato da parte dell'impresa che lo ha costruito o ristrutturato prevede un regime fiscale differente a seconda del tipo di fabbricato, in base allo schema seguente:

  • in caso di fabbricato ad uso abitativo, la locazione è esente da IVA, e soggetta a imposta di registro del 2% (l''impresa locatrice può optare per assoggettare la locazione a IVA, con l'aliquota del 10%);
  • in caso di fabbricato strumentale, cioè di fabbricato che, per le sue caratteristiche,  può essere utilizzato unicamente per attività professionale o di impresa, la locazione è esente da IVA e soggetta ad imposta di registro dell'1%; l'impresa locatrice può optare per assoggettare la locazione a IVA, con l'aliquota del 21% (22% dal 1° ottobre 2013)

Come pagare l’imposta di registro

Il versamento dell'imposta di registro avviene utilizzando il modello F23, reperibile presso gli sportelli bancari e postali, o editabile da diversi siti, compreso quello dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 2011 è inoltre prevista la possibilità di utilizzare il modello F24 anche per il versamento di tale imposta.
Per gli atti pubblici o autenticati, cioè  quegli atti per i quali è prevista la presenza del notaio, l’imposta sarà pagata direttamente al professionista, che provvederà a versarla alle scadenze previste.
Nel caso di registrazione di contratti di locazione, è possibile effettuare  il versamento mediante addebito diretto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul proprio conto corrente: in tal caso, occorre disporre dei programmi di registrazione scaricabili dal sito della predetta Agenzia, oppure rivolgersi ad un intermediario fiscale, che provvederà alla registrazione ed al relativo addebito dell’imposta.

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