Gentile Avv. Le chiedo gentilmente di fornirmi un preventivo per una consulenza. La problematica è ...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
Gentile Avv. Le chiedo gentilmente di fornirmi un preventivo per una consulenza. La problematica è la seguente: ... Scrittura privata (nel ----), con indicate le generalità del comodatario, per l' utilizzo di circa -- mq di terreno con validità di un anno rinnovabile tacitamente di anno in anno ma con facoltà di revoca scritta con preavviso di -- gg. Decesso sia del comodante che del comodatario. Gli eredi del comodante, senza dare disdetta agli eredi del comodatario, hanno stipulato col sottoscritto un comodato gratuito con scadenza a quattro anni. il mio comodato è valido? dovevano comunicare la morte del comodante o dare disdetta? La parte avversa si ritiene ancora in possesso.


Inviato: 3153 giorni fa
Materia: Contratti
Pubblicato il: 04/09/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3150 giorni fa
Riscontro la sua richiesta di parere come appresso.
In linea generale si può ritenere il rapporto di comodato trasmissibile agli eredi che subentrerebbero al comodante.

Si tratta comunque di verificare la natura del comodato quale contratto intuiti personae, dato che consentirebbe appunto agli eredi il diritto di recedere e secondo una recente dottrina è da ammettersi senza difficoltà la continuazione del rapporto di comodato con gli eredi.
Si dibatte in giurisprudenza sugli effetti della morte del comodante nel rapporto di comodato. La morte del comodante determina la risoluzione del contratto al pari del caso previsto per la morte del comodatario (C. ----/----); si attribuisce soltanto agli eredi, e non ad eventuali comproprietari del bene la relativa azione di restituzione (C. ----/----), e si considerano comunque irrilevanti le necessità del comodatario in ordine all'uso del bene (C. ----/----). Per il comodato precario la ragione dello scioglimento sarebbe da ravvisarsi nel fatto che, fondandosi sulla fiducia delle parti interessate, il contratto non possa che estinguersi alla morte del comodante, non spiegando validità anche nei confronti di terzi, aventi causa per successione ereditaria, nella proprietà del bene dato in comodato (P. Venosa -.-.----). L'occupazione protrattasi dopo il decesso del comodante legittima il proprietario alla richiesta di indennizzo ai sensi degli artt. ---- e----(da determinarsi, in caso di immobili, in base ai parametri normativi fissati, per il godimento di immobili urbani dalla L. --.-.----, n. ---) (P. Venosa -.-.----). Un orientamento più risalente ha invece ritenuto che la validità del comodato deve essere rispettata dagli eredi del comodante, che muoia in pendenza del rapporto (C. ----/----; A. Lecce --.-.----). Detto orientamento è stato recentemente recuperato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alla fattispecie del comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario, qualificato come contratto a termine di natura obbligatoria, di cui è certo l'an ed incerto il quando, con la conseguenza che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante (C. ----/----).
Il contratto con il quale un soggetto attribuisce ad un altro soggetto il godimento di un immobile a titolo di comodato con effetti decorrenti dalla data della propria morte, la quale ultima integra una condizione sospensiva, viola il divieto dei patti successori istitutivi ed è pertanto sanzionato con la nullità: si tratta infatti di un negozio a causa di morte con il quale il dichiarante intende disporre di un proprio diritto, a ciò vincolandosi irrevocabilmente (C. ----/----).

Concludendo: nell'ipotesi di comodato a termine — indipendentemente se di lunga o breve durata -stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante (v. in tal senso, con riferimento ad ipotesi di comodato destinato a protrarsi per tutta la durata della vita del comodatario, ----/---- Cass. -/--/----, n. -----; Cass. -- giugno ----, n. ---- e Cass. - dicembre ----, n. -----, e, con riferimento ad ipotesi di comodato comunque a termine, Cass. -- settembre ----, n. ----; Cass. -- aprile ----, n. ---; Cass. -- marzo ----, n. ----; Cass. -- giugno ----, n. ----).
C'era la facoltà di recesso nel contratto?
Si può esercitare quella se previsto.
Mi fa vedere al scrittura per completare il parere?
Riscontro la sua richiesta di parere come appresso.
In linea generale si può ritenere il rapporto di comodato trasmissibile agli eredi che subentrerebbero al comodante.

Si tratta comunque di verificare la natura del comodato quale contratto intuiti personale, dato che consentirebbe appunto agli eredi il diritto di recedere e secondo una recente dottrina è da ammettersi senza difficoltà la continuazione del rapporto di comodato con gli eredi.
Si dibatte in giurisprudenza sugli effetti della morte del comodante nel rapporto di comodato. La morte del comodante determina la risoluzione del contratto al pari del caso previsto per la morte del comodatario (C. ----/----); si attribuisce soltanto agli eredi, e non ad eventuali comproprietari del bene la relativa azione di restituzione (C. ----/----), e si considerano comunque irrilevanti le necessità del comodatario in ordine all'uso del bene (C. ----/----). Per il comodato precario la ragione dello scioglimento sarebbe da ravvisarsi nel fatto che, fondandosi sulla fiducia delle parti interessate, il contratto non possa che estinguersi alla morte del comodante, non spiegando validità anche nei confronti di terzi, aventi causa per successione ereditaria, nella proprietà del bene dato in comodato (P. Venosa -.-.----). L'occupazione protrattasi dopo il decesso del comodante legittima il proprietario alla richiesta di indennizzo ai sensi degli artt. ---- e----(da determinarsi, in caso di immobili, in base ai parametri normativi fissati, per il godimento di immobili urbani dalla L. --.-.----, n. ---) (P. Venosa -.-.----). Un orientamento più risalente ha invece ritenuto che la validità del comodato deve essere rispettata dagli eredi del comodante, che muoia in pendenza del rapporto . Detto orientamento è stato recentemente recuperato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alla fattispecie del comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario, qualificato come contratto a termine di natura obbligatoria, di cui è certo l'an ed incerto il quando, con la conseguenza che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante (C. ----/----).
Il contratto con il quale un soggetto attribuisce ad un altro soggetto il godimento di un immobile a titolo di comodato con effetti decorrenti dalla data della propria morte, la quale ultima integra una condizione sospensiva, viola il divieto dei patti successori istitutivi ed è pertanto sanzionato con la nullità: si tratta infatti di un negozio a causa di morte con il quale il dichiarante intende disporre di un proprio diritto, a ciò vincolandosi irrevocabilmente (C. ----/----).

Concludendo: nell'ipotesi di comodato a termine — indipendentemente se di lunga o breve durata -stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante (v. in tal senso, con riferimento ad ipotesi di comodato destinato a protrarsi per tutta la durata della vita del comodatario, ----/---- Cass. -/--/----, n. -----; Cass. -- giugno ----, n. ---- e Cass. - dicembre ----, n. -----, e, con riferimento ad ipotesi di comodato comunque a termine, Cass. -- settembre ----, n. ----; Cass. -- aprile ----, n. ---; Cass. -- marzo ----, n. ----; Cass. -- giugno ----, n. ----).
C'era la facoltà di recesso nel contratto?
Si può esercitare quella se previsto.
Mi fa vedere al scrittura per completare il parere?

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