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Il factoring

Il contratto con cui un imprenditore (cedente o fornitore) si impegna a cedere ad un altro imprenditore (factor) tutti i crediti derivati o derivandi (futuri) dall'esercizio della sua impresa.

L’espressione factoring definisce un particolare tipo di contratto con cui un imprenditore (cedente o fornitore) si impegna a cedere ad un altro imprenditore (factor) tutti i crediti derivati o derivandi (futuri) dall’esercizio della sua impresa.
La cessione avviene talvolta pro soluto, quando il factor si assume il rischio dell’insolvenza, ma più spesso con rivalsa (pro solvendo), in caso di mancato pagamento. Dal valore nominale del credito viene detratta una commissione proporzionata all’attività e al rischio del factor.

Nel contratto di "factoring" la cessione dei crediti si perfeziona con il consenso dei contraenti (cedente fornitore e cessionario "factor") indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto e dalla sua conoscenza della cessione, ma al perfezionamento non segue necessariamente l'effetto traslativo in quanto, ove oggetto della cessione sia un credito futuro, tale effetto è rimandato al momento della nascita del credito stesso e prima di allora il contratto svolge efficacia puramente obbligatoria.

Il "factor" a sua volta può obbligarsi a fornire alla controparte altri servizi (di informazione, consulenza, collaborazione nella gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto, con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione. A fronte di tali molteplici funzioni economiche, in forza delle quali il contratto non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, ma comporta per le parti e soprattutto per il "factor" l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di "facere", "non facere", "prestare") non strettamente inerenti alla cessione, ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, tra i quali è presente l'acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite, la circostanza che il finanziamento sia compensabile con poste emergenti dal conto del dare e dell'avere non contraddice affatto il ruolo, che le anticipazioni possono assumere, di pagamento del corrispettivo; dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal "factor" venga da lui ritenuto in relazione alle anticipazioni versate ed agli altri costi preventivamente concordati dell'operazione, la quale svolge, così, unitamente al ruolo di finanziamento, assunto nella fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della cessione. Diversamente, nel caso di mancata esazione dei crediti - se è stata convenuta, come ordinariamente prevede l'art. 4 l. 21 febbraio 1991 n. 52, la garanzia della solvenza del debitore - di quelle anticipazioni, il fornitore è tenuto al rimborso.

In sostanza il contratto di "factoring" è una convenzione complessa nella quale confluiscono elementi sia di finanziamento, sia di trasferimento dei crediti, sia di gestione della totalità dei crediti, con prevalenza delle prime due funzioni di finanziamento e di trasferimento dei crediti.

Funzioni

L’imprenditore cedente – mediante il ricorso al factoring – può ottenere molteplici vantaggi, come la semplificazione della gestione commerciale e l’alleggerimento dei servizi contabili; la possibilità di ottenere informazioni commerciali; un miglioramento della situazione finanziaria, mediante la mobilizzazione del portafoglio clienti; generali economie di gestione, per la riduzione di tutte le spese collegate con il contenzioso d’incasso.

La cessione dei crediti d’impresa

Nel nostro ordinamento, la realizzazione degli interessi perseguiti con il contratto di factoring è stata affidata all’istituto della cessione del credito e la L. 21/2/1991 n. 52 ha inteso dare una regolamentazione specifica alla cessione dei crediti di impresa, facendo salva – per le altre cessioni di credito – l’applicazione delle norme del codice civile (artt. 1260-1267). Tuttavia anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti d'impresa il contratto di factoring rimane un contratto atipico, il cui elemento costante è la gestione dei crediti di un'impresa attuata mediante lo strumento formale della cessione del credito con le possibili varianti del finanziamento in favore dell'impresa e dell'assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore.
La principale peculiarità di questa disciplina riguarda il trasferimento del credito che è valido ed efficace nei confronti del ceduto a prescindere da ogni e qualsiasi comunicazione allo stesso ed il factor, alla scadenza, può pretendere il pagamento dal debitore purché dimostri di essere titolare del credito.

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