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La formazione del contratto e il contratto preliminare
La proposta e l'accettazione del contratto come requisiti fondamentali dell'accordo delle parti.
La formazione del contratto
L'art. 1325 inserisce tra i requisiti del contratto l'accordo delle parti. Per verificare se l'accordo delle parti si è realizzato, occorre considerare il significato delle dichiarazioni delle parti, cioè la proposta e l'accettazione.
La capacita' di contrattare
La capacità di contrattare è la idoneità a compiere atti produttivi di effetti giuridici, che deve esistere al momento della dichiarazione. La capacità contrattuale è la regola, ma, in alcuni casi, la legge richiede una capacità più intensa, ossia la capacità di disporre, come per la donazione e la transazione.
Le trattative e la responsabilita' precontrattuale
Le trattative sono costituite da tutti i negoziati che si inseriscono in una fase antecedente ed eventuale rispetto alla stipulazione del contratto.
L'art. 1337 assoggetta il comportamento delle parti durante questa fase ad un obbligo di buona fede intesa come condotta corretta e leale. Riguardo agli obblighi tipici di buona fede nella fase precontrattuale, si ricordi che:
- incombe sui contraenti un generale obbligo di informazione sugli aspetti di rilievo della contrattazione;
- vi è un obbligo di non a recedere ingiustificatamente dalle trattative ledendo il ragionevole affidamento generato nella controparte;
- altre ipotesi frequenti riguardano: il dovere di chiarezza, di non divulgare notizie riservate, di compiere gli atti necessari per la validità e l'efficacia del contratto.
La violazione del dovere di correttezza comporta una responsabilità che prende il nome di responsabilità precontrattuale.
Il risarcimento è limitato all'interesse negativo rappresentato dai vantaggi che si sarebbero conseguiti e dai danni che si sarebbero evitati non iniziando affatto le trattative contrattuali.
Il danno risarcibile comprende:
-le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative;
-il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni.
LA PROPOSTA
L'art. 1326 stabilisce che " il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ".
La proposta è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa manifestando l'intenzione di obbligarsi.
Sono caratteri essenziali della proposta:
- l'intenzione di volersi impegnare;
- la completezza, in quanto la proposta deve contenere gli estremi essenziali del negozio che si vuole concludere;
- la proposta dovrà rivestire la forma che la legge richiede per il contratto da stipulare. La proposta ha natura recettizia.
Il proponente può revocare la proposta finché il contratto non si sia concluso, cioè fino al momento in cui egli viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L' accettazione
È la dichiarazione diretta al proponente che contiene l'accoglimento della proposta.
L'accettazione deve essere:
-pienamente conforme a tutte le clausole contenute nella proposta; se è parzialmente difforme, vale solo come contro proposta;
-deve avere la forma richiesta dal contratto che si vuole concludere;
-anche l'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga al proponente prima dell'accettazione stessa.
Il contratto preliminare
Il contratto preliminare è l'accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto, detto definitivo. Il suo oggetto consiste, dunque, nell'obbligazione di prestare un futuro consenso mentre gli effetti concreti nella sfera giuridica delle parti derivano dal contratto definitivo.
Il contratto preliminare è nullo se non è stipulato nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
Se il soggetto obbligato a contrarre non adempie, l'altra parte può:
- chiedere, mediante domanda giudiziale, l'emanazione di una sentenza che sostituisce il consenso e produce gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso;
- chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, con la condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno.
La legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha resto obbligatoria la trascrizione del preliminare. La legge garantisce più incisiva tutela al promissario acquirente, fornendogli uno strumento di opponibilità ai terzi degli accordi assunti con il promittente venditore.