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Contratto di agenzia

Il contratto con cui "una parte assume stabilmente, verso corrispettivo, l'incarico di promuovere, per conto di un'altra, in una zona determinata, la conclusione di contratti aventi ad oggetto i prodotti del proponente".

Il contratto di agenzia è definito all'art. 1742 del codice civile, come quel contratto con cui "una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata". La norma citata prevede poi che il contratto deve essere provato per iscritto e che ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive (tale diritto è peraltro irrinunciabile).
Il contratto di agenzia è disciplinato dal codice civile italiano agli artt. 1742-1753, ma tale originaria disciplina è stata più volte modificata dalla regolamentazione comunitaria. Inoltre, la regolamentazione collettiva ha disciplinato aspetti molto specifici e pratici del rapporto fra agente e proponente. Così è per la Direttiva 86/653/CE recepita attraverso il d.lgs. 10/9/91, n. 3032; il d.lgs. 15/2/99, n. 65, che ha modificato il testo degli artt. 1742, 1746, 1748, 1749 e 1751 del codice civile; la Legge 21/12/99, n. 256 - "Legge Comunitaria 1999", che ha modificato la disciplina dello "Star del credere".
L'agente di commercio è un intermediario commerciale che ha il compito di promuovere la distribuzione e la vendita dei prodotti e dei servizi delle aziende, ricercando la clientela, esercitando tale attività senza vincolo di subordinazione. L'agente ha l'obbligo giuridico di svolgere l'attività di promozione degli affari a vantaggio del proponente, di seguire le sue istruzioni e di fornire tutte le sue informazioni sulla convenienza dell'affare promosso.
La promozione di affari consiste nel compimento di molteplici iniziative di impulso e sollecitazione, volte a provocare gli ordini d'acquisto di beni o servizi offerti per conto del proponente e può manifestarsi nella ricerca e primo contatto dei compratori, l'inizio delle trattative e l'eventuale trasmissione della proposta al proponente, ma nella completa estraneità alla successiva fase della conclusione del contratto.
Nell'esercizio della sua attività professionale, l'agente gode di piena autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro ma tale autonomia viene mitigata dall'assunzione a proprio carico delle spese, che non sono rimborsabili, e dei rischi.
L'agente per poter concludere validamente un contratto di agenzia deve essere un professionista . Tale qualifica, richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge 3/5/85, n. 204, prevede che chi intende svolgere un'attività di agente o rappresentante di commercio, ha l'obbligo di iscrizione in un apposito ruolo istituito presso le Camere di Commercio. Tale obbligo però sussiste solo per gli agenti operanti in Italia, con esclusione quindi di coloro che operano esclusivamente all'estero, anche su mandato di preponenti italiani.
L'agenzia non è un rapporto di lavoro occasionale e quindi prevede che l'incarico assunto sia svolto coinvolgendo tutti gli affari che si presentino utili e convenienti per il proponente e cioè che sia generale e continuativo nella sfera territoriale assegnata all'agente.
La forma del contratto

Il contratto di agenzia è un negozio a forma libera, per cui potrebbe essere concluso anche oralmente. Tuttavia, nonostante la forma scritta non sia richiesta ad substantiam, è richiesta la forma scritta (art. 1742, co. 2), in quanto "ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra parte una copia del contratto dalla stessa sottoscritto" (forma scritta ad probationem tantum).

Il contratto di agenzia stipulato tra due parti di cui una sia straniera è un contratto internazionale e, in quanto tale, è sottoposto alle regole derivanti dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, ratificata dall'Italia con l. 18/12/84, n. 975, fatte salve le convenzioni internazionali eventualmente applicabili alla singola obbligazione. Le parti di un contratto internazionale di agenzia possono quindi liberamente scegliere la legge che regolerà il loro rapporto. Nel caso in cui le parti non si sono esplicitamente accordate sulla legge ad esso applicabile, il contratto di agenzia viene regolato dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto, o da quella che regola la sostanza dell'atto. Ovvero della legge nazionale del disponente (art. 26 delle disp. sulla legge in generale del c.c.). In base alle convenzioni internazionali il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto; tuttavia, se una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto può applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese. È possibile sottoscrivere una clausola che preveda che la legge che regola il contratto sia quella del paese del proponente, apponendo una doppia firma in calce al contratto.
Il luogo dell'adempimento: la zona

L'attività dell'agente, secondo quanto stabilito dall'art. 1742 c.c., deve essere svolta in zone predeterminate al fine di individuare i limiti spaziali entro i quali deve svolgersi l'opera promozionale dell'agente e di conseguenza il luogo dell'adempimento della sua prestazione.

Il regime legale del diritto di esclusiva, previsto all'art. 1743 del c.c., impone che il proponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e che l'agente non può assumere l'incarico di trattare, all'interno della zona a lui affidata e per lo stesso ramo, affari per più imprese tra loro in concorrenza. Tale regime è derogabile sia unilateralmente, a vantaggio di una sola delle parti, che bilateralmente, a vantaggio di entrambe. Laddove non derogato, il mancato rispetto dell'obbligo di esclusiva comporta la possibilità per la parte non inadempiente di ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1278 del c.c..
Il patto di non concorrenza

Il decreto legislativo n. 303/1991, che ha recepito la Direttiva 86/653/CE, introducendo l'art. 1751-bis del c.c., ha configurato la possibilità per le parti di prevedere, attraverso apposita pattuizione da farsi per iscritto, l'obbligo di non concorrenza, per il periodo successivo allo scioglimento del contratto di agenzia, circoscritto alla zona, alla clientela e al genere di prodotti oggetto del contratto per un periodo non superiore a due anni.

I diritti dell'agente. La provvigione

La provvigione è il compenso spettante per l'attività promozionale svolta nell'interesse del proponente. Essa è generalmente determinata in ragione di una percentuale del valore degli affari conclusi tra il proponente ed il terzo, quando l'operazione è stata portata a compimento grazie all'opera dell'agente. Per effetto della modifica dell'art. 1748 del c.c. il diritto di credito si instaura al momento della conclusione del contratto tra il proponente ed il terzo (art. 1748 co. I e II).

Secondo quanto previsto dall'art. 1748, comma III, la provvigione diviene esigibile, salvo diversa pattuizione, nel momento e nella misura in cui il proponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione contrattuale, ovvero, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione (solitamente trattasi del pagamento del corrispettivo), qualora il proponente abbia eseguito la prestazione a suo carico.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui fra il proponente ed il terzo si instauri un accordo per non dare esecuzione in tutto o in parte al contratto, è previsto per l'agente, dall'art. 1748 co. IV, il diritto ad una provvigione ridotta per la parte dell'affare rimasta ineseguita.
Il comma 5 dell'art. 1748 del c.c. disciplina l'obbligo per l'agente di restituire le provvigioni riscosse per un contratto concluso fra il terzo ed il proponente nell'ipotesi e nella misura in cui sia certo che non che esso non avrà esecuzione per cause non imputabili al proponente.
Il comma 2 dell'art. 1748 è previsto il riconoscimento del diritto dell'agente alla provvigione sugli affari conclusi dopo la cessazione del rapporto, se questa è avvenuta entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento e se questa è da ricondurre all'attività svolta dall'agente
Obblighi del proponente

Il proponente è tenuto a:

  • ottemperare i doveri di lealtà e di buona fede attraverso obblighi d'informazione sui prodotti trattati, sulle notizie inerenti l'esecuzione del contratto impedendo che l'agente svolga inutilmente l'attività promozionale;
  • comunicare in un termine ragionevole l'accettazione o la mancata esecuzione di un affare procuratogli dall'agente e consegnare, entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre l'estratto conto delle provvigioni relative al periodo;
  • riconoscere, salvo patto contrario, la provvigione all'agente qualora concluda direttamente affari con terzi che l'agente aveva precedentemente acquisito come clienti per affari dello stesso tipo, o appartenenti alla stessa zona, alla categoria, o al gruppo di clienti ad esso assegnati.
I doveri dell'agente
  1. Dovere di diligenza:L'agente deve portare a compimento il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1176 del c.c. e cioè, in applicazione all'attività esercitata, con la diligenza dell'agente di commercio medio (homo professionis et condicionis).
    Rientra nel dovere di diligenza seguire le istruzioni del proponente e dare tutte le informazioni riguardanti le condizioni del mercato e la convenienza degli affari (posizione commerciale del cliente, la fiducia di cui gode nell'ambiente in cui opera e la sua solvibilità).
  2. Conformità alle istruzioni ricevute: L'art. 1746 del c.c. prevede che l'agente debba compiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute e fornire al proponente le informazioni riguardanti le condizioni mercato.
  3. Dovere di avviso in caso di impossibilità di eseguire il contratto di agenzia: "L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare avviso al proponente" (art. 1447 c.c.) e, se ciò non avviene, è obbligato al risarcimento dei danni.
  4. Il patto dello star del credere:La recente legge comunitaria ha modificato notevolmente la disciplina dello "star del credere" contenuta nell'art. 1746.
    Infatti, mentre prima con tale clausola l'agente rispondeva, entro determinati limiti della eventuale perdita subita dal proponente per l'esecuzione di contratti promossi dall'agente e conclusi dal proponente con clienti rilevatisi insolventi, ora tale patto può instaurarsi solo "eccezionalmente" e di "volta in volta".
    Prevale cioè un divieto generale al patto dello star del credere e una pattuizione per singolo affare, la quale non può prevedere una responsabilità patrimoniale dell'agente per l'inadempimento del terzo contraente superiore all'ammontare della provvigione che questi avrebbe dovuto percepire per quel determinato affare.
    In ogni caso, la pattuizione deve essere compensata da un apposito corrispettivo, lasciato alla libera determinazione delle parti la cui mancanza determina l'invalidità del patto.
Durata del contratto di agenzia

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

Cause di cessazione del contratto

Costituiscono cause di scioglimento del contratto di agenzia:

  • Volontà di entrambe le parti;
  • Recesso unilaterale;
  • Inadempienza di una delle parti (la controparte può chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno);
  • Inadempienza dell'agente;
  • mancata osservanza del vincolo di non concorrenza;
  • mancata osservanza del vincolo di esclusiva;
  • mancato raggiungimento del minimo d'affari;
  • mancata segnalazione di impossibilità di adempiere all'incarico;
  • Inadempienza della parte proponente;
  • mancata corresponsione delle provvigioni;
  • inserimento di un altro agente nella zona senza previo accordo;
  • violazione del diritto di esclusiva;
  • non evasione dei compiti;
  • Invalidità o morte dell'agente;
  • Cessazione o trasferimento dell'attività dell'impresa proponente.
Modalità di scioglimento per volontà delle parti
  • Il recesso nel contratto a tempo determinato
  • Per recedere anticipatamente da un contratto a tempo determinato, è necessario che sia disposta una clausola risolutiva espressa oppure vi sia inadempimento contrattuale di una delle parti. Il recesso è previsto dall'art 1750 c.c. il quale disciplina che "se il contratto è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito". Secondo la previsione dell'art. 1750, co. III, il termine di preavviso non deve essere inferiore ad 1 mese per il primo anno di durata contrattuale, 2 mesi per il secondo anno, tre mesi per il terzo, e così via.
  • Secondo quanto previsto dall'art. 1751 c.c. l'agente nel momento di cessazione del rapporto ha diritto che gli venga corrisposta un' indennità qualora sussistano alcune condizioni.
  • Per i contratti a tempo determinato non si applica la normativa relativa al preavviso, ma, per i contratti di durata superiore ai sei mesi, il proponente deve comunicare all'agente la volontà di rinnovare o prorogare il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

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