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Il contenuto e gli effetti del contratto
Informazioni sulla forza del contratto e sulla loro efficacia.
Il contenuto del contratto
Il contenuto del contratto è dato da tutto ciò che viene stabilito dalle parti per regolare i loro privati interessi.
Può essere integrato dalle cosiddette clausole d'uso, che si intendono inserite per consuetudine, salvo che risulti che non sono state volute dalle parti.
L'oggetto del contratto
L'oggetto del contratto è rappresentato dalla cosa o dal comportamento che è materia dello scambio o della promessa.
L'oggetto deve essere:
- possibile: se oggetto del contratto è una cosa fisica, questa deve esistere o poter esistere;
- lecito: cioè non contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- determinato o determinabile: individuabile nel momento dell'esecuzione.
I contratti per adesione
La produzione in una serie di beni e di servizi, destinati ad una massa di consumatori, utenti e clienti, ha imposto alle grandi imprese di accelerare la stipulazione dei contratti con contratti di serie.
Caratteristica dei contratti di serie è la predisposizione, in tutto o in parte, del contenuto del contratto da parte di uno solo dei contraenti. Quindi manca normalmente la fase delle trattative.
La disciplina legislativa mira a proteggere il contraente più debole:
- le condizioni generali di contratto sono valide nei confronti dell'altro contraente soltanto se al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza;
- le clausole vessatorie, ossia quelle particolarmente gravose per la controparte, devono essere approvate separatamente per iscritto.
Gli effetti del contratto
L'articolo 1372 dispone che il contratto, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti: tale formula sottolinea la serietà dell'impegno assunto sul piano giuridico ed esprime il principio della non risolubilità del contratto per la volontà unilaterale. Il contratto non può sciogliersi che a seguito di un nuovo contratto oppure per le cause ammesse dalla legge.
L'efficacia dei contratti si estende anche:
- nei confronti del successore a titolo universale di ciascun contraente;
- nei confronti degli aventi causa o successori a titolo particolare.