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L'appalto

Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in danaro" (art. 1655 c.c.).

L’appalto è “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, dietro corrispettivo in danaro” (art. 1655 c.c.).
Si tratta di un contratto in cui la prestazione di un bene o di un servizio si intende come risultato il cui rischio è a carico dell’appaltatore.

Obbligazioni dell’appaltatore
  • L’appaltatore, di norma un imprenditore, deve compiere l’opera direttamente e con la propria organizzazione, senza affidarla in subappalto a terzi (a meno che il committente non sia d’accordo);
  • Assume i rischi che incidono sull’opera, durante il corso dell’esecuzione;
  • Deve compiere l’opera secondo le modalità convenute, a regola d’arte, nel termine e al prezzo pattuito;
  • L’appaltatore deve garantire l’opera da eventuali difformità e vizi (art. 1667 c.c.). nel caso in cui questi siano presenti il committente può chiedere:
    1. che le difformità e i vizi siano eliminati;
    2. una diminuzione del prezzo in proporzione dei vizi accertati;
    3. a risoluzione del contratto (se i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione);
  • Il diritto dell’appaltatore al corrispettivo è subordinato all’accettazione dell’apera da parte del committente: l’appaltatore, pertanto – compiuta l’opera – deve invitare quest’ultimo a verificare la stessa, per constatare se questa sia stata eseguita a regola d’arte: tale verifica si chiama collaudo. Avvenuta l’accettazione, se i vizi e le difformità erano conosciuti o riconoscibili dal committente, la garanzia ad essi relativa viene meno.
Obbligazioni del committente
  • Il pagamento del prezzo: l’appalto, infatti, per la sua stessa essenza, è un contratto a titolo oneroso. Il prezzo può essere stabilito o globalmente (rispetto all’opera nel suo complesso, cioè a forfait) oppure a misura (es.: tot. Euro a metro quadrato);
  • l’esecuzione del collaudo dell’opera, appena ricevuto l’invito di verifica da parte dell’appaltatore: nel caso di ingiustificato ritardo, l’opera si intende accettata.
Il diritto alla revisione del prezzo

In ogni caso, l’appaltatore o il committente possono chiedere la revisione del prezzo qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, successivamente alla conclusione del contratto, variazioni (aumenti o diminuzioni) nel costo dei materiali o della manodopera, tale da determinare una variazione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. La revisione, comunque, può essere accordata solo per la differenza che eccede il decimo (art. 1664 co. 1° c.c.).
L’appaltatore, inoltre, ha il diritto ad un equo compenso quando, nel corso dell’opera, si manifestano difficoltà impreviste di esecuzione, derivanti da cause geologiche, idriche e simili tali da rendere notevolmente più onerosa la sua prestazione (art. 1664 co. 2° c.c.).

Estinzione dell’appalto

Causa peculiare di estinzione, oltre a quelle tipiche previste per ciascun contratto, è il recesso da parte del committente: questi, infatti, può in qualsiasi momento recedere dal contratto, e tale sua facoltà non è subordinata all’esistenza o alla ragionevolezza di un motivo. Egli, però, deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).
La morte dell’appaltatore non è causa di estinzione dell’appalto in corso di esecuzione, salvo che la considerazione della persona dell’appaltatore abbia costituito motivo determinante del contratto e gli eredi non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera.

Variazioni del progetto

Nel contratto di appalto il committente ha diritto di ottenere l’opera realizzata con le modalità costruttive esplicitamente previste nel contratto e nel capitolato, dovendo le varianti al progetto essere concordate fra le parti, salva la particolare disciplina delle variazioni necessarie. Pertanto il committente può chiedere l’eliminazione delle varianti introdotte dall’appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione del valore, ma addirittura un aumento.
Qualora nel corso di esecuzione dell’opera si rendano necessarie delle variazioni queste possono essere apportate dall’appaltatore, o su accordo con il committente o chiedendo al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere un’equa indennità. Il committente , invece, può recedere se le variazioni sono di notevole entità corrispondendo all’appaltatore un equo indennizzo.
Vi è infine, un terzo tipo di variazioni: quelle ordinate dal committente. In questo caso l’appaltatore deve introdurle a meno che queste non superino il sesto del prezzo complessivo convenuto.

Responsabilità dell’appaltatore

Quando le opere sono edifici o altri beni immobili destinati per loro natura a lunga durata, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se l’opera, nei dieci anni successivi al compimento, rovina in tutto o in parte ovvero presenta evidenti pericoli di rovina o gravi difetti. In tal caso il committente o i suoi aventi causa devono denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. (art. 1669 c.c.).

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