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La concessione di vendita

Si ha concessione di vendita quando un soggetto, detto concedente, concede ad un altro soggetto, detto concessionario il potere di distribuire i propri prodotti dopo averli acquistati.

Si ha concessione di vendita quando un soggetto, detto concedente, concede ad un altro soggetto, detto concessionario, il potere di distribuire i propri prodotti dopo averli acquistati.

La disciplina del contratto di concessione di vendita

La concessione di vendita è un contratto atipico, non previsto direttamente dal codice civile o da altre disposizioni normative, ma nato dalla pratica commerciale. Essendo un contratto atipico, le disposizioni del codice civile applicabili sono quelle relative al contratto in generale, ovvero gli artt. 1321 - 1469- sexies, le norme sulla somministrazione (artt. 1559 e seguenti), quelle in tema di mandato (artt. 1703 e seguenti) e di agenzia (artt. 1742 e seguenti).

Sia il cedente che il cessionario sono imprenditori. Il cessionario si obbliga ad acquistare determinati prodotti dal concedente, a venderli ed a promuoverne la commercializzazione. Il concedente attribuisce al concessionario una posizione favorevole nella commercializzazione del prodotto, che può consistere in diverse attività, quali ad esempio venderli in esclusiva, concedergli l'uso del marchio etc.
La concessione di vendita fa nascere un rapporto complesso di scambio e di collaborazione, connessi l'uno con l'altro. Trattandosi di un contratto atipico, si applicheranno le disposizioni ciclistiche di altre figure contrattuali tipizzate, se e in quanto compatibili con la disciplina del contratto di concessione di vendita.
Si ha clausola di esclusiva quando una parte si impegna nei confronti dell'altra o entrambe reciprocamente ad avere rapporti contrattuali solamente con l'altra parte riguardo la prestazione di uno specifico o di specifici beni o servizi. L'art. 1567 c.c. prevede che, "se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto". Ai sensi dell'art. 1568 c.c., "se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento di tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato"

Durata del contratto

Vale il principio generale che nei contratti di durata è possibile in recesso ad nutum.
Tale principio si applica anche alla concessione di vendita stipulata a tempo indeterminato e quindi è applicabile l'art. 1569 c.c. il quale prevede che "ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo".

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