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La transazione

Il contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965 c.c.).

La transazione è il contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965 c.c.).
Essenziale alla transazione è l’esistenza di un’incertezza soggettiva, che si esprime in un conflitto attuale o potenziale tra le parti, qualificato da opposte pretese.
Perché ricorra la fattispecie in esame è necessario che le parti risolvano tale conflitto, mediante reciproche concessioni (aliquid dare e aliquid retinere): se la concessione fosse unilaterale, se cioè una sola delle parti rinunciasse, totalmente o parzialmente ai propri diritti o alle proprie pretese, non avremmo una transazione bensì una rinuncia.

Mediante le reciproche concessioni le parti possono:

  • incidere sul rapporto che è oggetto della lite, modificandolo (transazione semplice);
  • sostituire integralmente la situazione preesistente (transazione novativa);
  • creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti(transazione mista).
Disciplina
  • Non è ammessa la transazione in materia di diritti sottratti alla disponibilità delle parti, come, ad esempio, quelli che attengono allo stato o alla capacità delle persone, o ai rapporti di famiglia (art. 1966 c.c.);
  • È nulla la transazione relativa a un contratto illecito (art. 1972 c.c.): l’illiceità del contratto determinerebbe, infatti, l’illiceità della transazione stessa;
  • Sono invalide le transazioni (e le rinunzie) che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi; l’impugnazione deve essere però proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della transazione o della rinunzia se queste sono posteriori alla cessazione della stessa (art. 2133 c.c.);
  • La transazione richiede la forma scritta ad probationem; qualora però essa abbia ad oggetto beni immobili, la forma scritta è richiesta ad substantiam;
  • Non è ammissibile l’impugnazione per errore di diritto (art. 1969 c.c.), in quanto in contrasto con la funzione pratica della transazione, che è proprio quella di comporre e prevenire liti, basate per lo più sulla dubbia o erronea interpretazione della legge;
  • Non è possibile, inoltre, l’impugnazione per lesione (art. 1970 c.c.), dato che l’atto ha lo scopo di sostituire la nuova situazione ad una situazione di dubbio valore.
Requisiti

Requisiti del negozio in esame sono:

  • la lite (res litigiosa) ossia il conflitto di interessi qualificato dalla pretesa di un soggetto e dalla resistenza dell’altro. La pretesa deve consistere nell’affermazione di un diritto e non nella mera affermazione di un interesse economicamente apprezzabile;
  • la res dubia, la lite cioè deve presentare anche un connotato di incertezza; ma in realtà la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la res dubia si identifichi con l’esistenza stessa della lite.
Annullabilità
  • Una delle parti può chiedere l’annullamento della transazione se l’altra era consapevole della temerarietà della sua pretesa (art. 1971 c.c);
  • L’annullamento può essere chiesto anche quando la transazione è stata fatta relativamente ad un titolo nullo, se la parte che chiede l’annullamento ignorava la causa della nullità;
  • E’ annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi;
  • E’ pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non erano a conoscenza;
  • La transazione che le parti hanno conclusa generalmente su tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza che i documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, a meno che questi non erano stati occultati dalla controparte;
  • La transazione è annullabile quando riguarda un affare determinato e con documenti, posteriormente scoperti, si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Differenza tra transazione e negozio di accertamento

Mentre una parte della dottrina ritiene che anche la transazione sia un negozio di accertamento (CARNELUTTI), la dottrina e la giurisprudenza prevalenti distinguono nettamente le due figure.
Il negozio di accertamento, infatti, fissa il contenuto di un rapporto giuridico preesistente, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contrattazione al riguardo, mentre la transazione implica delle concessioni reciproche tra le parti. La transazione, cioè, ha un carattere dispositivo e non di accertamento.

Differenze tra transazione e compromesso

La funzione di evitare una lite o porvi fine differenzia la transazione dal contratto di compromesso, che è quel negozio con cui le parti si impegnano a far decidere una lite tra loro insorta a degli arbitri privati. Con il compromesso, quindi, non si evita la lite, ma si deroga solo alla giurisdizione ordinaria.

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