Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

Vendite concluse fuori dai locali commerciali e vendite a distanza

La normativa specifica in tema di vendite stipulate fuori dai locali commerciali, di vendite a distanza e, più in generale, di contratti conclusi dal consumatore.

Gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea hanno indotto il legislatore ad intervenire a tutela del consumatore, introducendo una normativa specifica in tema di vendite stipulate fuori dai locali commerciali, di vendite a distanza e, più in generale, di contratti conclusi dal consumatore.

Il D.Lgs15/1/1992 n. 50 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Direttiva CEE n. 85/577 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, apprestando al consumatore un’efficace tutela con il riconoscimento della possibilità di disdire il contratto attraverso l’esercizio di uno jus poenitendi.

Le nuove norme si applicano ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, per la fornitura di beni o la prestazione di servizi, stipulati:

  • durante una visita dell’operatore commerciale nel domicilio del consumatore o nei luoghi dove lavora (vendita a domicilio);
  • in area pubblica o aperta al pubblico mediante la sottoscrizione di nota d’ordine, comunque denominata.

In relazione a tali contratti la legge riconosce al consumatore un diritto di recesso, svincolato dalla sussistenza di particolari motivi, da esercitarsi attraverso l’invio all’operatore commerciale di apposita comunicazione nel termine di sette giorni decorrenti dalla sottoscrizione della nota d’ordine o dalla data d’informazione dell’esistenza del diritto di recesso, oppure dalla data di ricevimento della merce.
Il diritto è irrinunciabile ed è nulla ogni pattuizione in contrasto con la disciplina normativa di esso.

La tutela del consumatore è ancora più netta per i contratti di vendita a distanza, contratti conclusi attraverso tecniche che non presuppongono la presenza fisica e simultanea delle parti; a titolo esemplificativo, può trattarsi di contratti conclusi tramite catalogo, telefono, posta elettronica, televisione, pubblicità, stampa con buono d’ordine.
Più precisamente, il D. Lgs 22/5/1999 n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE, si applica ai contratti aventi ad oggetto beni e servizi stipulati tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (art.1).
Gli strumenti di tutela predisposti dal legislatore consistono: nella prescrizione di un’adeguata informazione del consumatore, nell’attribuzione allo stesso del diritto di recedere dal contratto, nell’introduzione di limitazione delle tecniche di comunicazione a distanza maggiormente invasive, in un’intensa tutela giurisdizionale.

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2569 UTENTI