Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

Assicurazione per conto di chi spetta

Con sentenza del 3 ottobre 2006, il Tribunale di Bari, sez.II, ha stabilito che e clausole contenute in un'assicurazione per conto di chi spetta - che ? un contratto a favore di terzo - sono di sicuro opponibili all'assicurato che abbia manifestato la volont? di voler profittare della stipulazione in suo favore, poich?, una volta intervenuta la manifestazione di volont?, essa non pu? che riguardare tutte le clausola contrattuali nella loro totalit? (Cass. 18.3.1997 n. 2384).
L'assicurazione per conto di chi spetta, contemplata dall'art. 1891 c.c., infatti ? un tipo di contratto a favore di terzi con beneficiario indeterminato al momento della stipula della polizza. La titolarit? del diritto di garanzia pone in tal caso l'assicurato in una posizione di estraneit? rispetto alla formazione del contratto, con la conseguenza che sono a lui opponibili tutte le eccezioni che l'assicuratore pu? opporre al contraente in dipendenza del contratto ( art. 1891, secondo comma c.c.).

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 684 UTENTI