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Chi acquisti un capo di abbigliamento omettendo persino di controllare che si tratti effettivamente del prodotto richiesto non può richiedere la risoluzione del contratto di compravendita e la conseguente restituzione del corrispettivo pagato

Chi acquisti un capo di abbigliamento in maniera frettolosa, omettendo persino di controllare che si tratti effettivamente del prodotto richiesto, non può, qualora dopo l'acquisto riscontri, nel bene, caratteristiche differenti da quelle desiderate, richiedere la risoluzione del contratto di compravendita e la conseguente restituzione del corrispettivo pagato; ciò in quanto la negligenza del comportamento dell'acquirente, consistito proprio nell'omissione di qualsivoglia controllo sulla merce compravenduta, esclude la colpa del venditore. (Giudice di Pace Bologna Sezione 2 Civile, Sentenza del 11 marzo 2008, n. 2915)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

SEZIONE SECONDA CIVILE

AVV. ROSARIA GIURATO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2901 R.G. dell'anno 2007 promossa da

Fi.Io. difesa dagli avv.ti Ba.D'A. e Pi.Pa.Za. come da comparsa di costituzione difensore del 16.4.07

ATTRICE

CONTRO

D. s.r.l., in persona del leg. rappr. pro temp., elett. dom. in Bologna, presso lo studio dell'avv. Gu.Ca., che la rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: restituzione somma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Fi.Io. conveniva in giudizio la D. s.r.l., chiedendone la condanna alla restituzione di Euro 159,00. L'attrice eccepiva l'inadempimento da parte della D. s.r.l., di un contratto di compravendita di un pantalone jeans, modello Jackerson, taglia 26. Esponeva a tale proposito che: il 24.12.06, recatasi presso il negozio D. di via D'Azeglio, avendo visto esposto in vetrina un jeans modello Jackerson con inserti in alcantara, aveva chiesto alla commessa del negozio il suddetto pantalone senza gli inserti; - la commessa li aveva presi dallo scaffale, glieli aveva consegnati piegati, rassicurandola che erano quelli richiesti; - quindi la stessa li pagava senza averli guardati o provati; - arrivata a casa si accorgeva che erano diversi da quelli richiesti, rilevando che avevano gli inserti in alcantara; - quindi il 27.12.06 tornava in negozio ove la commessa, pur ammettendo l'errore, rifiutava di restituirle il denaro, invitandola a scegliere un oggetto diverso. Chiedeva quindi la restituzione della somma corrisposta per l'acquisto. Parte attrice produceva: copia dello scontrino e copia della raccomandata di richiesta restituzione somma.

La convenuta si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendo la reiezione della stessa.

La causa, istruita con prova testi, era trattenuta in decisione nella udienza del 4.1.2008, dopo precisazione delle conclusioni e discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice eccepisce l'inadempimento della convenuta e chiede la risoluzione del contratto di compravendita con restituzione del prezzo. La risoluzione del contratto per inadempimento presuppone che il richiedente dia la prova del fatto costituente l'inadempimento. La tesi attorea, di aver richiesto un pantalone senza gli inserti in alcantara, non ha trovato conferma nell'istruttoria svolta. I testi escussi hanno così dichiarato: Al.An. ...è entrata una signora si è rivolta a me chiedendomi di vedere il capo esposto in vetrina, si trattava di un Jackerson, di colore nero con alcantara, visto il pantalone mi diceva che portando già dei Jackerson le andava bene la taglia 26 che era proprio quella che aveva in mano. Stava per recarsi alla cassa, le ho detto che dovevo accompagnarla io stessa per fare lo scontrino e quindi (sic) come mi aveva richiesto la confezione regalo, operazione che ho fatto...; Ca.Ma., ...è entrata una signora che ha chiesto un pantalone esposto in vetrina chiedendo di acquistarlo...ho sentito la Io. dire che non voleva provarli e che voleva un pacchetto regalo...Ma anche a voler ritenere veritiera la tesi attorea (confermata unicamente dal teste Da.Pi., amico dell'attrice), bisogna rilevare che la risoluzione del contratto presuppone la colpa dell'inadempiente mentre nella fattispecie è emerso che nessuna colpa può esser addebitata al convenuto, attesa la grave negligenza del comportamento tenuto dall'attrice la quale, ha acquistato un capo senza esaminarlo, senza controllare che fosse quello richiesto, senza provarlo, e, una volta offertale la possibilità di sostituire il capo con uno di uguale o corrispondente valore, rifiutava ingiustificatamente tale offerta pretendendo la restituzione del prezzo. Né nella documentazione in atti, scontrini di vendita rilasciati dal negozio D. successivi alle ore 18,21, ora di emissione dello scontrino relativo all'acquisto del pantalone, trova conferma l'ulteriore assunto attoreo che la commessa avesse fretta vista la tarda ora della vigilia di Natale: dagli stessi risulta infatti che l'ultimo scontrino di vendita porta l'ora delle 19,01, mentre la chiusura della cassa è stata effettuata alle ore 19,21, un'ora dopo l'acquisto attoreo. La convenuta ha provato di aver regolarmente eseguito il contratto di vendita, contratto risultato valido ed efficace, per cui la domanda attorea deve essere respinta. Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese legali.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Fi.Io. contro D. s.r.l. in persona del leg. rappr. pro temp., rigetta la domanda attorea e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Bologna il 25 febbraio 2008.

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2008.

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