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E' nullo il contratto tra lo scommettitore e l'agenzia di scommesse, se il primo era a conoscenza dell'esito della gara

Un uomo effettua delle giocate vincenti a corsa finita e l'agenzia rifiuta di pagare. L'anticipata conoscenza dell'esito della gara inficia irrimediabilmente la natura aleatoria della convenzione negoziale facendo venir meno un elemento essenziale del contratto. E' nullo/inesistente per mancanza di accordo tra le parti, ai sensi dell'articolo 1325 c.c., n. 1 e articolo 1418 c.c., comma 2, il contratto di scommessa a quota fissa concluso in violazione dell'articolo 11 del Regolamento sulle scommesse sulle corse dei cavalli dell' (OMISSIS), mediante accettazione della scommessa, da parte dello sportellista dell'Agenzia ippica sfornito di speciale autorizzazione scritta e in difetto di successiva ratifica da parte del direttore dell'agenzia medesima, oltre il termine fissato dal predetto articolo 17 "Nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza".

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 marzo 2012, n. 4371



- Leggi la sentenza integrale -

GIOCO - GIOCO E SCOMMESSE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo - Presidente

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2553/2007 proposto da:

(OMISSIS) E C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

sul ricorso 8494/2007 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) (gia' (OMISSIS) E C. S.N.C., in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1761/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/10/2006, R.G.N. 2472/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'inammissibilita' del primo ricorso, rigetto del secondo ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel novembre del 1990 (OMISSIS), premesso di avere effettuate alcune giocate vincenti presso l'Agenzia Ippica fiorentina - che aveva peraltro rifiutato di corrispondergli gli importi della vincita -, la convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Firenze, chiedendone la condanna al pagamento della somma dovutagli.

La convenuta, nel costituirsi, eccepi' che le giocate erano state effettuate dopo la conclusione della corsa, onde la nullita' del contratto di scommessa per difetto di causa - conseguente alla anticipata conoscenza dei risultati delle corse - stante la natura aleatoria della convenzione negoziale de qua.

Il giudice di primo grado accolse la domanda dell'attore, ritenendo non provata la eccepita nullita' del contratto sub specie dell'effettuazione della giocata a corsa ormai ultimata, senza che potesse giovare alla convenuta il disposto dell'articolo 17 del regolamenti (OMISSIS) a mente del quale l'accettazione delle scommesse poteva avvenire sino a che i cavalli non fossero allineati alla partenza - trattandosi di disposizione rivolta ai gestori delle scommesse e non agli scommettitori.

La corte di appello di Firenze, investita del gravame proposto dall'Agenzia, lo rigetto'.

La sentenza e' stata impugnata dalla societa' appellante con ricorso per cassazione articolato 3 in motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' nel suo complesso fondato, nei limiti di cui di qui a breve si dira'.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli articoli 2 e 17 del regolamento per le scommesse sulle corse per i cavalli dell' (OMISSIS), nonche' dell'articolo 1325, n. 1, articolo 1418 comma 2, articoli 1398, 1399, 2210, 2211, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3; insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Se sia nullo/inesistente per mancanza di accordo tra le parti, ai sensi dell'articolo 1325 c.c., n. 1 e articolo 1418 c.c., comma 2, il contratto di scommessa a quota fissa concluso in violazione dell'articolo 11 del Regolamento sulle scommesse sulle corse dei cavalli dell' (OMISSIS), mediante accettazione della scommessa, da parte dello sportellista dell'Agenzia ippica sfornito di speciale autorizzazione scritta e in difetto di successiva ratifica da parte del direttore dell'agenzia medesima, oltre il termine fissato dal predetto articolo 17 "Nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza".

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli articoli 2, 3 e 17 del Regolamento per le scommesse sulle corse per i cavalli dell' (OMISSIS), nonche' dell'articolo 1933 c.c., comma 1, articolo 1934 c.c., comma 1 e articolo 1935 c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3.

Il motivo e' sintetizzato nel quesito di diritto che segue: Se non dia azione in giudizio, ai sensi dell'articolo 1933 c.c., comma 1, il contratto di scommessa a quota fissa concluso in violazione dell'articolo 11 del Regolamento (OMISSIS) mediante accettazione della scommessa oltre il termine fissato dal predetto articolo 11 "Nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza".

Entrambi i motivi risultano (al di la' di ogni valutazione di eventuale fondatezza nel merito), inammissibili in rito, sotto il duplice, concorrente profilo della rispettiva, assoluta novita' - ne' la questione del potere rappresentativo in capo allo sportellista e della eventuale, mancata ratifica del suo operata da parte del dominus negotii, ne' quella oggi posta sub specie della mancata applicazione dell'articolo 1933 c.c., risultano, difatti, mai dibattute in sede di merito (senza che la ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indichi alla Corte in quale fase del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa) -, nonche', quanto alla prima doglianza, della sua erroneita' quoad effecta (non potendo, in ipotesi, addivenirsi in nessun caso ad una declaratoria di nullita' del negozio in guisa di petitum processuale invocato dalla ricorrente, risultando il negozio stesso valido sul piani genetico e meramente inefficacia su quello funzionale, poiche' stipulato da un rappresentante che abbia in ipotesi ecceduto i limiti del potere rappresentativo a lui riconosciuto).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli articoli 2 e 17 del regolamento per le scommesse sulle corse per i cavalli dell' (OMISSIS), nonche' dell'articolo 1325, n. 1, articolo 1418, comma 2, articoli 1398, 1399, 2210, 2211, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3; insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto diverso profilo.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Se sia nullo, per mancanza di causa/alea, ai sensi dell'articolo 1325 c.c., n. 1 e articolo 1418 c.c., comma 2, il contratto di scommessa a quota fissa concluso in violazione dell'articolo 11 del Regolamento sulle scommesse sulle corse dei cavalli dell' (OMISSIS), mediante accettazione della scommessa oltre il termine fissato dal predetto articolo 17 "Nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza".

Il motivo e' fondato.

Non risulta sufficientemente scrutinato, difatti, in sede di merito, il profilo causale della convenzione negoziale di scommessa sotto il determinante profilo della sussistenza o meno dell'alea che necessariamente deve integrarne il contenuto.

Le circostanze (pacifiche in causa) del tutto anomale, sotto il profilo quantitativo/statistico, delle vincite conseguite dall'odierno resistente avrebbero, difatti, imposto una diversa e piu' approfondita disamina del profilo della conoscenza soggettiva del risultato delle corse, alla luce della indiscussa violazione dell'articolo 17 del regolamento (OMISSIS), norma che, pur dettando una regola di comportamento rivolta ai gestori del giuoco (come esattamente opinato dal giudice territoriale), andava comunque posta in relazione con quella di cui al precedente articolo 2, diretta inconfutabilmente agli scommettitori, per dirli incondizionatamente sottoposti alle norme regolamentari (OMISSIS), con disposizione la cui violazione, pur non idonea a reagire direttamente sulla validita' del tessuto negoziale oggetto di controversia, offriva pur sempre un indiscutibile indizio rivelatore della probabile, soggettiva conoscenza del risultato della corsa, onde pervenire ad una piu' corretta ricostruzione del profilo causale del negozio stesso.

Il ricorso e' pertanto accolto e la sentenza impugnata conseguentemente cassata con rinvio.

Il procedimento va rinviato alla corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvedera' anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Firenze in diversa composizione.
 

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