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E' nullo il trasferimento di un bene se la sua causa è garantire un credito (e non il semplice scambio), nell'ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo

Il divieto del patto commissorio, sancito dall'art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, ancorchè di per se astrattamente lecito, che venga impiegato per conseguire il concreto risultato, vietato dall'ordinamento, di assoggettare il debitore all'illecita coercizione da parte del creditore, sottostando alla volontà del medesimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un suo bene, quale conseguenza della mancata estinzione di un debito. E', pertanto, nulla la vendita con patto di riscatto di un immmobile, benchè sia previsto il trasferimento del bene, se la sua causa è garantire un credito (e non il semplice scambio), nell'ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene costituisca una provvisoria posizione di garanzia capace di evolversi a seconda dell'adempimento o meno dell'obbligazione di restituire la somma ricevuta da parte del debitore. La predetta vendita, insiste la Corte, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all'intero contratto, la sanzione di cui all'art. 1344 c.c.

Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 12 ottobre 2011, n. 20965



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Fa. Gi. , domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Busacca Diego giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Fallimento di Fa. Gi. in persona del curatore e Ca. Da. ;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 293 dell'11.5.2010;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 29.9.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E' presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino.

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c. osservava quanto segue:

" Fa.Gi. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina aveva rigettato il reclamo contro la sentenza del Tribunale della detta citta', che in data (OMESSO) ne aveva dichiarato il fallimento.

In particolare il giudice del gravame aveva deciso nel senso indicato disattendendo i diversi profili sottoposti al suo esame, incentrati segnatamente: sulla pretesa irregolare notifica al debitore del decreto di comparizione nella fase prefallintentare; sull'avvenuta cessazione dell'attivita' da oltre un anno; sull'insussistenza dello stato di insolvenza; ed il Fa. con i motivi di impugnazione, cui non ha resistito il fallimento, ha denunciato l'erroneita' della sentenza impugnata riproponendo sostanzialmente le medesime censure gia' prospettate davanti al giudice del merito.

Ritiene il relatore che le dette doglianze siano infondate perche': a) l'avviso di convocazione del debitore nella fase prefallimentare non e' irregolare. La notifica e' infatti avvenuta a mezzo posta presso il luogo di residenza del debitore (il fatto che non sia stata ritirata la raccomandata giacente presso l'ufficio postale di per se' e' irrilevante), l'irregolarita' consisterebbe nel fatto che da risalente notifica (del 9.8.04) sarebbe risultato il domicilio coniugale, presso il quale tuttavia non sarebbe stata effettuata la notifica in questione. Tale assunto risulta inconsistente, perche': la notifica presso la casa coniugale a (OMESSO) era stata eseguita circa cinque anni prima rispetto a quella oggetto di contestazione; dalle certificazioni anagrafiche in atti si evince che poco dopo il Fa. si era trasferito da (OMESSO); nel rapporto della Guardia di Finanza del 28.11.2 009 e' precisato che il ricorrente era raggiungibile solo telefonicamente; non e' stato prodotto alcun documento idoneo a dare dimostrazione dell'attuale recapito (primo motivo); b) la L.F., articolo 10 stabilisce il termine annuale a far tempo dalla data di cancellazione dal registro delle imprese (comma 1) e consente solo al pubblico ministero e al creditore di dare dimostrazione del momento dell'effettiva cessazione dell'attivita', ove con essa non coincidente (comma 2), e cio' indipendentemente dalla circostanza che il Fa. , alla stregua della stessa documentazione da lui prodotta, risultava essere titolare di piu' di un esercizio (secondo motivo); c) la pretesa inesistenza del presupposto oggettivo di legge per far luogo alla dichiarazione di fallimento (L.F., articoli 1 e 5) e' superata dai rilievi (p. 6) e dagli accertamenti compiuti (p. 10) della Corte di appello, contrastati per di piu' con indicazioni generiche.

Il relatore propone quindi la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ritenendolo manifestamente infondato".

Tali rilievi, sui quali ne' il Procuratore Generale ne' le parti hanno formulato conclusioni o depositato memorie, sono condivisi dal Collegio. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poiche' l'intimato non ha svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

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