Casa:
E' nullo il trasferimento di un bene se la sua causa è garantire un credito (e non il semplice scambio), nell'ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo
Pubblicata il 15/11/2011
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 12 ottobre 2011, n. 20965
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fa. Gi. , domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Busacca Diego giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Fallimento di Fa. Gi. in persona del curatore e Ca. Da. ;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 293 dell'11.5.2010;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 29.9.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
E' presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino.
FATTO E DIRITTO
Il relatore designato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c. osservava quanto segue:
" Fa.Gi. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina aveva rigettato il reclamo contro la sentenza del Tribunale della detta citta', che in data (OMESSO) ne aveva dichiarato il fallimento.
In particolare il giudice del gravame aveva deciso nel senso indicato disattendendo i diversi profili sottoposti al suo esame, incentrati segnatamente: sulla pretesa irregolare notifica al debitore del decreto di comparizione nella fase prefallintentare; sull'avvenuta cessazione dell'attivita' da oltre un anno; sull'insussistenza dello stato di insolvenza; ed il Fa. con i motivi di impugnazione, cui non ha resistito il fallimento, ha denunciato l'erroneita' della sentenza impugnata riproponendo sostanzialmente le medesime censure gia' prospettate davanti al giudice del merito.
Ritiene il relatore che le dette doglianze siano infondate perche': a) l'avviso di convocazione del debitore nella fase prefallimentare non e' irregolare. La notifica e' infatti avvenuta a mezzo posta presso il luogo di residenza del debitore (il fatto che non sia stata ritirata la raccomandata giacente presso l'ufficio postale di per se' e' irrilevante), l'irregolarita' consisterebbe nel fatto che da risalente notifica (del 9.8.04) sarebbe risultato il domicilio coniugale, presso il quale tuttavia non sarebbe stata effettuata la notifica in questione. Tale assunto risulta inconsistente, perche': la notifica presso la casa coniugale a (OMESSO) era stata eseguita circa cinque anni prima rispetto a quella oggetto di contestazione; dalle certificazioni anagrafiche in atti si evince che poco dopo il Fa. si era trasferito da (OMESSO); nel rapporto della Guardia di Finanza del 28.11.2 009 e' precisato che il ricorrente era raggiungibile solo telefonicamente; non e' stato prodotto alcun documento idoneo a dare dimostrazione dell'attuale recapito (primo motivo); b) la L.F., articolo 10 stabilisce il termine annuale a far tempo dalla data di cancellazione dal registro delle imprese (comma 1) e consente solo al pubblico ministero e al creditore di dare dimostrazione del momento dell'effettiva cessazione dell'attivita', ove con essa non coincidente (comma 2), e cio' indipendentemente dalla circostanza che il Fa. , alla stregua della stessa documentazione da lui prodotta, risultava essere titolare di piu' di un esercizio (secondo motivo); c) la pretesa inesistenza del presupposto oggettivo di legge per far luogo alla dichiarazione di fallimento (L.F., articoli 1 e 5) e' superata dai rilievi (p. 6) e dagli accertamenti compiuti (p. 10) della Corte di appello, contrastati per di piu' con indicazioni generiche.
Il relatore propone quindi la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ritenendolo manifestamente infondato".
Tali rilievi, sui quali ne' il Procuratore Generale ne' le parti hanno formulato conclusioni o depositato memorie, sono condivisi dal Collegio. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poiche' l'intimato non ha svolto attivita' difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.