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Il Committente che non ha accettato l'opera non è tenuto alla denuncia dei vizi
Pubblicata il 21/10/2016
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 11 luglio 2016, n. 14136
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19924/2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 898/2010 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 16/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del 2 e 3 motivo del ricorso, assorbito il 1 motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa' agricola Villa delle Rose proponeva opposizione al d.i. del GP di Rimini che le aveva ingiunto il pagamento di Euro 1195,20 alla ditta (OMISSIS), azionando la garanzia per vizi ex articoli 1667 e 1668 c.c., relativamente all'imperfetta esecuzione dell'impianto di fitodepurazione oggetto di contratto di appalto e formulando riconvenzionale per la somma di Euro 12.376 corrispondente al costo delle opere di ripristino.
L'opposta eccepiva la decadenza e negava la sussistenza dei vizi producendo lettera di denunzia di vizi del 24.7.2006 per un'opera ultimata e consegnata a fine marzo 2006.
Il GP concedeva la provvisoria esecuzione, disponeva la separazione della riconvenzionale rimessa al Tribunale, trattenendo la causa di opposizione ed, a seguito di ctu e prova, revocava il d.i. condannando l'opposta alla restituzione delle somme versate ed alle spese.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza 16.6.2010, accoglieva l'appello dell'opposta, rigettando l'opposizione sul presupposto che la committente fosse decaduta dall'azione di garanzia per non aver denunciato i vizi nel termine di legge.
Ammesso che si trattasse di vizi occulti da denunciare entro sessanta giorni dalla scoperta, la tesi della committente era di aver denunciato i vizi nel momento in cui l'ing. (OMISSIS), tramite sopralluogo, ne aveva constatato l'esistenza.
Dall'esame del documento prodotto dall'opponente, lettera di denunzia dei vizi del 24.7.2006, non disconosciuta, risultava che il sopralluogo era avvenuto non nella data indicata sul documento ma il 3.4.2006 per cui la raccomandata del 24.7.2006 era tardiva.
IL GP, dopo aver correttamente collocato a fine marzo la consegna dell'opera aveva affermato che l'ing. (OMISSIS) aveva dichiarato di aver accertato solo in data 24.7.2006 le numerose difformita' delle opere, ritenendo tempestiva la successiva denunzia del 18.9.2006 ma tale affermazione, contraria al documento, non appariva nei verbali di causa.
Ricorre la (OMISSIS) con tre motivi, non resiste controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamentano violazione degli articoli 1665, 1666 e 1667 c.c., e vizi di motivazione per non essere intervenuta l'accettazione che si puo' presumere solo dal pagamento del saldo.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1666, 1667 e 2697 c.c., e vizi di motivazione perche', anche a ritenere intervenuta l'accettazione, la denunzia deve avvenire entro sessanta giorni dalla scoperta non essendo sufficiente la percezione di una qualsiasi anomalia per cui nella fattispecie da quando la committente ha ricevuto comunicazione dal professionista dell'esito della verifica, cioe' il 24 luglio.
Col terzo motivo si denunziano violazione dell'articolo 116 c.p.c., e articolo 360 c.p.c., n. 3, e vizi di motivazione circa la tardivita' della denunzia.
Cio' premesso si osserva:
La sentenza ha ritenuto la committente fosse decaduta dall'azione di garanzia per non aver denunciato i vizi nel termine di legge.
Ammesso che si trattasse di vizi occulti da denunciare entro sessanta giorni dalla scoperta, la tesi della committente era di aver denunciato i vizi nel momento in cui l'ing. (OMISSIS), tramite sopralluogo, ne aveva constatato l'esistenza.
Dall'esame del documento prodotto dall'opponente, lettera di denunzia dei vizi del 24.7.2006, non disconosciuta, risultava che il sopralluogo era avvenuto non nella data indicata sul documento ma il 3.4.2006 per cui la raccomandata del 24.7.2006 era tardiva.
IL GP, dopo aver correttamente collocato a fine marzo la consegna dell'opera aveva affermato che l'ing. (OMISSIS) aveva dichiarato di aver accertato solo in data 24.7.2006 le numerose difformita' delle opere, ritenendo tempestiva la successiva denunzia del 18.9.2006 ma tale affermazione, contraria al documento non appariva nei verbali di causa.
In particolare la sentenza riporta e trascrive la dichiarazione del (OMISSIS) circa il sopralluogo del 3.4.2006 in cui sono state riscontrate le difformita'.
Questa Corte non ignora i precedenti giurisprudenziali in astratto applicabili alla fattispecie.
Per Cass. n. 14584 del 30/07/2004, "con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non e' tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiche', ai sensi dell'articolo 1667, primo comma, cod. civ., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi e' onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione".
Quanto alla prova dell'intervenuta accettazione ai fini della distribuzione dell'onere probatorio e delle ulteriori conseguenze in tema di vizi, la giurisprudenza di questa sezione si e' consolidata nel senso di ritenere sufficiente anche il comportamento concludente del committente (cfr. n. 19146 del 09/08/2013), fermo restando tuttavia che "l'accettazione dell'opera non si identifica con la presa in consegna della medesima, con la conseguenza che incombe all'appaltatore l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 19/02/2007).
Donde l'accoglimento del primo motivo non risultando l'accettazione.
Anche il secondo motivo e' fondato perche' la sentenza fa coincidere la necessita' della denunzia dal sopralluogo mentre il termine decorre dalla relazione dell'ingegnere cioe' da quando si ha contezza dell'entita' dei vizi.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tempestiva la denunzia ad una ctu che accerti il vizio.
L'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravita' lei vizi quanto al collegamento causale di essi con l'attivita' espletata, si che, non potendosi onerare il danneggiato di propone senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovra' ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all'atto dell'acquisizione d'idonei accertamenti tecnici; per il che, nell'ipotesi di gravi vizi la cui entita' e le cui cause, a maggior ragione ove gia' oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano, anche per cio', rese necessarie indagini tecniche, e' consequenziale ritenere che una denunzia di vizi possa implicare un'idonea ammissioni; di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed a maggior ragione, tale da far suppone una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 8.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 2977, 94 n. 8053).
Cio' non significa, come pure ha evidenziato questa Corte con decisioni del tutto coerenti con i principi sopra richiamati, che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini quando dell'entita' e delle cause dei vizi avesse gia' avuta idonea conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l'ulteriore supporto del parere d'un perito (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 2.9.92 n. 1016).
Anche recentemente questa Corte ha precisato che il termine prescrizionale per la denunzia dei vizi decorre dalla conoscenza effettiva del vizio (Cass. 16.2.2015 n. 3040, Cass. 8.5.2014 n. 9966).
Resta assorbito il terzo motivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rimini in persona di altro Magistrato.