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Il compratore non può invocare il vizio redibitorio della cosa laddove il componente acquistato si rivela incompatibile con il prodotto in suo possesso

Il compratore non può invocare il vizio redibitorio della cosa laddove il componente acquistato si rivela incompatibile con il prodotto in suo possesso. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile,Sentenza del 20 marzo 2009, n. 6879)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11168/2004 proposto da:

LI. BE. DI. BE. LU. &. MA. GE. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ARDIGO', presso lo studio dell'avvocato MAFFEY CATERINA, rappresentato e difeso dagli avvocati SAMMARCO ANTONELLA, FRASCA FERDINANDO;

- ricorrente -

contro

MU. IN. SRL, CA. SRL, FI. SRL in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza n. 259/2004 della GIUDICE DI PACE di AVELLINO, depositata il 26/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella, pubblica udienza del 10/10/2008 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA;

udito l'Avvocato MAFFEY Caterina con delega dell'Avvocato FRASCA Ferdinando, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione in riassunzione del 27 dicembre 2002, la Mu. In. s.r.l., in persona del legale rappresentante, convenne in giudizio la Li. Be.Ma. s.n.c. per sentir accertare e dichiarare, ex articolo 1490 c.c., l'esistenza di vizi occulti del portabagagli mod. Cargo 280 x 140, oggetto del contratto di vendita stipulato con la convenuta in data (OMESSO), che aveva ceduto subito dopo che sullo stesso era stata caricata la merce per il trasporto da effettuare, e, conseguentemente, per sentir dichiarare la risoluzione; del contratto ed il venir meno dell'obbligo di corresponsione del prezzo, e condannare la Li. al risarcimento dei danni sofferti a seguito dell'esistenza dei predetti vizi, quantificati in euro 723,04, per essere stata costretta la attrice a rivolgersi ad un'azienda di trasporti e spedizioni per recapitare la merce che avrebbe dovuto essere trasportata sul portabagagli acquistato.

La convenuta si costitui', deducendo che nessun accordo era intervenuto con l'attrice in ordine all'utilizzazione o alla destinazione della cosa venduta, e che, essendo essa solo una rivenditrice, nessuna responsabilita' poteva esserle addebitata. Aggiunse che l'attrice aveva gia' revocato l'ordine di pagamento nei confronti della convenuta stessa, la quale aveva attivato la procedura monitoria per il soddisfacimento della propria pretesa, cui si era opposta la Mu. , dando luogo ad un giudizio concluso con sentenza di rigetto della opposizione.

2. - L'adito giudice di pace di Avellino, autorizzata la chiamata in causa, richiesta dalla convenuta, della F.I.F.A.A. s.r.l., quale impresa fornitrice, e della C.A.M. s.r.l. quale produttrice del portabagagli, della quale ultima dichiaro' poi la estromissione, condanno' la convenuta, con sentenza depositata il 26 gennaio 2004, alla restituzione del prezzo del portabagagli se gia' corrisposto nella misura di euro 273,72, oltre alla spese del giudizio. Rilevo' il giudicante che la Li. aveva effettuato la vendita senza tener conto della tipologia del veicolo sul quale esso sarebbe stato montato: infatti, come risultava dalla tabella di applicabilita' allegata alla produzione della C.A.M. s.r.l., la " Ba. Ca. Fu. " adatta al modello Furgone Mercedes Sprinter, quale quello di proprieta' della societa' Mu. , era il "5016", le cui misure erano di cm. 360 x 160 e non 280 X 140, come quelle corrispondenti al modello venduto. Per tale grave inadempimento era, secondo il giudicante, da ritenere risolto il contratto e venuto meno l'obbligo della corresponsione del prezzo. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, il giudice di pace di Avellino ritenne non provato il nesso tra la spesa di lire 1.400.000, risultante da una fattura di trasporto di merce a (OMESSO), e la impossibilita' di effettuare il trasporto della merce caricata sul furgone con il portabagagli in questione e poi scaricata per il crollo di questo.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Li. sulla base di quattro motivi. L'intimata non si e' costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, si lamenta "violazione di norme sul procedimento, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'articolo 111 Cost., comma 1, nonche' all'articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (violazione di giudicato, per aver il giudice a quo disposto condanna della convenuta Li. snc al pagamento in restituzione del prezzo del portabagagli nella misura di lire 530.000, di vecchie lire pari ad euro 273,72, in favore dell'attrice Mu. In. s.r.l., pur essendo l'obbligazione di pagamento in favore della Li. s.n.c., del detto prezzo gia' stata accertata ed affermata, a carico della detta Mu. In. s.r.l., da precedente sentenza passata in giudicato, con gia' intervenuta condanna definitiva della Mu. In. s.r.l. al pagamento del detto prezzo. Il giudice di pace di Avellino, con sentenza emessa il 22 gennaio 2002 - resa a definizione del giudizio promosso dalla Mu. In. s.r.l. per opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 530.000, dovuta dalla stessa ingiunta a fronte di assegno rimasto insoluto tratto da quest'ultima per il versamento del prezzo del portabagagli di cui si tratta nell'odierno giudizio -, aveva rigettato la opposizione, fondata sui gravi vizi dai quali sarebbe stato affetto il portabagagli in questione. Detta sentenza era ormai passata in giudicato siccome non impugnata: sussisteva, dunque, preclusione alla riproposizione delle medesime domande in altro giudizio.

2.1. - La doglianza e' fondata.

2.2. - La Li. BE.MA. s.n.c., attuale ricorrente, ottenne, in data 11 maggio 2001, decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di pace di Avellino, a carico della Mu. In. s.r.l. relativo al pagamento della somma di lire 530.000, che, con atto di opposizione, l'ingiunta dedusse non essere tenuta a versare in favore della Li. , per il fatto che il portabagagli mod. Cargo 280 x 140, destinato ad essere utilizzato per un automezzo Mercedes Sprinter di proprieta' della opponente - alla cui fornitura si riferiva il pagamento della predetta somma -, non appena posizionato e caricato della merce che avrebbe dovuto essere trasportata, aveva ceduto. La opponente concluse, pertanto, per la dichiarazione di risoluzione del contratto di vendita e della non debenza della somma richiesta dalla Li. .

Il giudice adito, con sentenza del 13 dicembre 2001, rigetto' tali domande, escludendo che fosse intervenuto alcun accordo tra le parti circa la destinazione del portabagagli, che la Li. Be.Ma. si era limitata a vendere ignorando la quantita' di merce che esso avrebbe dovuto sostenere; ed aggiungendo che la Mu. non aveva dimostrato ne' la esistenza dei dedotti vizi della cosa venduta, ne' la connessione causale fra difetto e danno.

Confermata, dunque, con detta sentenza, l'efficacia del decreto ingiuntivo, e munito lo stesso della formula esecutiva con provvedimento del 19 febbraio 2002, formatosi il giudicato tra le parti, era preclusa la possibilita' di formulare le medesime domande in un successivo giudizio. Ed il giudice di pace di Avellino, che a tali domande ha fornito risposta contrastante con la decisione gia' irrevocabilmente adottata nella richiamata sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha violato, come esattamente denunciato dall'attuale ricorrente, il giudicato formatosi tra le parti sul punto.

2.3. - L'accoglimento della censura teste' esaminata risulta assorbente rispetto agli ulteriori tre motivi di ricorso, con i quali rispettivamente si lamenta violazione dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere il giudicante, a fronte di domanda di risoluzione ex articolo 1490 c.c., per vizio redibitorio, pronunciato risoluzione ex articolo 1453 c.c., per asserita inadempienza soggettiva del venditore; ancora violazione dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per essere stata pronunciata la condanna della convenuta Li. alla restituzione del prezzo della vendita dichiarata risolta pur non avendo l'attrice formulato alcuna domanda di condanna della convenuta alla restituzione del prezzo; ed infine carenza assoluta di motivazione per avere il giudicante accolto la domanda dell'attrice in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio delle deduzioni dell'attrice, senza fornire alcun elemento atto a ricostruire la propria ratio decidendi.

3. - Il ricorso merita, conclusivamente, accoglimento, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo' essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda della Mu. In. s.r.l., e condanna della stessa, in ossequio al criterio della soccombenza, al pagamento delle spese relative ai due gradi del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna la Mu. In. s.r.l. al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida, quanto al giudizio innanzi al Giudice di pace di Avellino, in complessivi euro 500,00, di cui euro 300,00, per diritti ed euro 200,00, per onorari, e, quanto al giudizio di legittimita', in euro 500,00, di cui euro 400,00, per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.




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