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Il conduttore è responsabile della ritardata consegna della cosa locata

E' responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa il conduttore che, ritardando la riconsegna della cosa o riconsegnandola trasformata o deteriorata, ponga in essere le condizioni della perdita delle occasioni o della risoluzione della vendita.
Così ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 11189/2007.
La Corte ha, altresì, precisato che posto che l'obbligazione di restituire la cosa locata non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione che è contratto a termine, essa nasce alla scadenza della locazione ed ha natura contrattuale, derivando dal contratto locativo.

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