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Il consumatore ha diritto alla sostituzione gratuita del contatore in caso di misurazione irregolare dei consumi

Il consumatore ha diritto alla sostituzione gratuita del contatore in caso di misurazione irregolare dei consumi. E' qaunto stabilito dall'Autorità Garante per l'Energia ed il Gas che ha, altresì, indicato come tempo massimo per la sostituzione 10 giorni lavorativi dalla data di invio degli esiti del controllo.



- Leggi la sentenza integrale -

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 aprile 2008

Visti:

• la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 [1];

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 [2] (di seguito: legge n. 481/95);

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 [3];

• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 [4];

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (diseguito: l’Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97 [5];

• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 [6](di seguito: deliberazione n. 200/99);

• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 [7];

• la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 [8];

• la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 [9];

• la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 [10], come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l’Allegato A;

• la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 [11]come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);

• la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05[12];

• la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 [13] (di seguito: deliberazione n. 108/06);

• la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 [14];

• la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 [15] (di seguito: deliberazione n. 294/06);

• la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 [16];

• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07 [17];

• la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07 [18];

• la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07 [19] come successivamente modificata e integrata;

• la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07 [20] (di seguito: deliberazione n. 169/07);

• la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07[21];

• la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07 [22] (di seguito: deliberazione n. 234/07);

• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 [23] (di seguito: deliberazione n. 333/07);

• la deliberazione dell’Autorità 8 gennaio 2008, GOP 1/08 [24];

• la segnalazione dell’Autorità al Parlamento e al Governo in tema di misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali del 16 marzo 2008, PAS 1/08 [25];

• il documento per la consultazione 9 luglio 2007, atto n. 27/07, intitolato "Telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: documento per la consultazione sulla telemisura del gas);

• il documento per la consultazione 15 febbraio 2008, DCO 1/08, intitolato "Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel III periodo di regolazione (2009-2012)" (di seguito: primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio);

• il documento per la consultazione 27 febbraio 2008, DCO 4/08, intitolato "Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione" (di seguito: primo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo regolatorio);

• il documento per la consultazione 14 aprile 2008, DCO 9/08, intitolato "Standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale - Terza Consultazione" (di seguito: terzo documento per la consultazione sullo standard di comunicazione tra gli operatori del gas);

• le osservazioni inviate dai soggetti interessati al primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio.

Considerato che:

• con la deliberazione n. 200/99 l’Autorità ha definito la disciplina per la ricostruzione dei consumi di energia elettrica in tutti i casi in cui il gruppo di misura installato presso il cliente finale, a seguito di verifica effettuata dall’esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall’esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente e che tale disciplina può essere applicata, con i dovuti adattamenti, al settore del gas;

• tra i costi di distribuzione del gas riconosciuti rientrano quelli relativi all’approvvigionamento, ai lavori sul misuratore, alla sua manutenzione e verifica del corretto funzionamento, mentre i costi connessi alle attività di natura immateriale e commerciale, quali le attività di lettura dei misuratori e di gestione dei dati, sono attualmente inclusi nell’attività di vendita, ma, in prospettiva potrebbero rientrare tra le attività in capo al servizio di distribuzione come ipotizzato dal primo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo regolatorio;

• il primo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo regolatorio riporta anche la previsione di meccanismi che favoriscano la sostituzione delle apparecchiature di misura, in particolare con l’applicazione di coefficienti penalizzanti dei costi riconosciuti per l’attività di misura in funzione del numero di verifiche che evidenzino un errore superiore a quello ammesso dalla normativa tecnica vigente (esito negativo della verifica), riscontrate dal distributore di gas;

• il Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato dall’Autorità con la deliberazione n. 168/04 ha definito la disciplina della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il periodo regolatorio 2005-2008 con riferimento alle prestazioni richieste con maggiore frequenza da parte dei clienti finali e che tra tali prestazioni figura quella di richiesta di verifica del gruppo di misura del gas;

• con la deliberazione n. 108/06 l’Autorità ha approvato il Codice di Rete Tipo per la distribuzione di gas naturale il quale conferma al capitolo 11 "Misura del gas", punto 11.3, che per tutti i gruppi di misura gestiti dal distributore ed installati presso i punti di riconsegna dell’impianto di distribuzione, il distributore stesso è responsabile:

a. della gestione e manutenzione nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali ed internazionali;

b. del corretto funzionamento;

• con la deliberazione n. 294/06 l’Autorità ha approvato le disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori nel settore del gas naturale, con riferimento alle prestazioni richieste dai clienti finali ai distributori ed ai venditori di gas sottoposte alla regolazione della qualità dei servizi gas definita dall’Autorità stessa con il Testo integrato della qualità dei servizi gas;

• con il terzo documento per la consultazione sullo standard di comunicazione tra gli operatori del gas l’Autorità ha tra l’altro formulato proposte finalizzate a meglio definire il processo di comunicazione tra distributore e venditore per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale;

• con la deliberazione n. 333/07 l’Autorità ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 che prevede, tra l’altro, per l’indicatore "tempo di comunicazione dell’esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale" la trasformazione del relativo livello generale in livello specifico dal 1° gennaio 2008, fissando in 15 giorni lavorativi il tempo massimo garantito per l’effettuazione di tale prestazione;

• con la deliberazione n. 292/06, a seguito di un ampio processo di consultazione con tutti i soggetti interessati, l’Autorità ha emanato la direttiva per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;

• in analogia con quanto operato per il settore elettrico, con la deliberazione n. 169/07 l’Autorità ha avviato un procedimento per l’emanazione di una direttiva per la telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e che all’interno di tale procedimento è già stato pubblicato un primo documento per la consultazione ed istituito un apposito Gruppo di lavoro per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento stesso;

• in esito all’analisi delle osservazioni sul documento per la consultazione sulla telemisura del gas e sulla base degli elementi raccolti attraverso l’attività del Gruppo di lavoro l’Autorità intende pervenire nel corrente anno all’emanazione della direttiva per l’installazione di misuratori di gas predisposti per la tele lettura e la telegestione per i punti di prelievo del gas dalle reti di distribuzione, in coerenza con quanto previsto nel proprio Piano Strategico Triennale, approvato con la deliberazione GOP 1/08;

• sulla base dei primi esiti delle indagini della Procura di Milano, è emersa la possibile non affidabilità della misura del gas fornito ai clienti finali mediante misuratori a membrana e che a fronte di tali notizie alcune associazioni dei consumatori hanno richiesto all’Autorità di:

a. intervenire perché fossero effettuate verifiche della corretta taratura dei misuratori da parte di soggetti terzi ed indipendenti rispetto ai distributori di gas;

b. prevedere che, almeno per i gruppi di misura con funzionamento a membrana animale, il cliente finale avesse diritto a richiedere la verifica del misuratore senza alcun onere a suo carico;

c. definire meccanismi di rimborso degli importi di consumo gas, eventualmente addebitati agli utenti in modo indebito per effetto di una errata o falsa misurazione dei consumi;

• tenuto conto di quanto indicato al precedente alinea e di ulteriori approfondimenti effettuati dai propri Uffici, l’Autorità ha provveduto:

a. a formulare, nel primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio, proposte in tema di verifica del gruppo di misura per gli aspetti di propria competenza;

b. inviare al Parlamento e al Governo una segnalazione, per gli aspetti che non rientrano nelle proprie competenze, con la quale ha in particolare evidenziato la necessità e l’urgenza di introdurre una disciplina organica della verificazione periodica dei misuratori del gas, inclusi quelli già in servizio, e sulla loro vita utile;

• nel primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio l’Autorità ha formulato proposte in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale finalizzate:

a. in generale ad un rafforzamento dei meccanismi di tutela del cliente finale sia in termini di tempestività dell’effettuazione della verifica sia in termini di costo sia di definizione degli effetti della verifica in caso di esito negativo della verifica;

b. per le richieste di verifica di gruppi di misura di produzione non recente, alla definizione di condizioni di maggior favore in termini di costo per il cliente finale e di criteri di priorità che rendessero sostenibili per i distributori di gas le nuove regole introdotte;

• in particolare, con riferimento alla lettera a. del precedente alinea l’Autorità ha proposto:

a. la trasformazione dal 1° gennaio 2009 del livello generale previsto per la prestazione di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale in livello specifico, confermando il tempo massimo in 10 giorni lavorativi;

b. nel caso di esito negativo della verifica:

(i) la sostituzione del misuratore senza oneri per il cliente finale e l’introduzione di un nuovo livello generale per misurare la tempestività con la quale il distributore provvede alla sostituzione del misuratore;

(ii) la ricostruzione dei consumi con le modalità e nei tempi stabiliti per il settore elettrico dalla deliberazione n. 200/99;

(iii) obblighi per il distributore di registrazione e di comunicazione all’Autorità del tempo medio di sostituzione dei gruppi di misura;

c. una migliore definizione delle modalità di pagamento da parte del cliente finale in caso di esito positivo della verifica prevedendo:

(i) per clienti finali con gruppi di misura fino al G6 un importo massimo di 40 euro, per una richiesta all’anno da parte del cliente finale, indipendentemente dal fatto che la verifica sia effettuata presso il cliente finale o in laboratorio, solo nel caso in cui lo strumento di misura risulti misurare correttamente;

(ii) l’addebito del costo della verifica solo una volta che siano noti gli esiti della verifica stessa;

d. nel caso di verifica di funzionalità effettuata dal distributore, che lo stesso conservi copia della documentazione attestante la conformità dell’esecuzione della verifica alla normativa tecnica vigente, l’esito della verifica stessa e copia della dichiarazione con la quale l’eventuale soggetto che l’abbia effettuata per conto del distributore certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità dell’esecuzione della verifica alla normativa tecnica vigente e l’esito della verifica stessa;

• con riferimento alle richieste di verifica di gruppi di misura di produzione non recente, l’Autorità ha proposto:

a. condizioni di maggior favore (importo di 0-10 euro) per chi richiede la verifica del misuratore, per una richiesta all’anno per clienti finali con gruppi di misura fino al G6 (utenza domestica);

b. una gradualità di attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a. che dia priorità ai gruppi di misura maggiormente vetusti secondo la seguente tempistica:

(i) dalla data di emanazione del provvedimento dell’Autorità per misuratori con anno di fabbricazione (anno indicato sul misuratore) fino al 1965;

(ii) dal 1° novembre 2008 per misuratori con anno di fabbricazione fino al 1970;

(iii) dal 1° luglio 2009 per misuratori con anno di fabbricazione fino al 1980;

(iv) dal 1° gennaio 2010 per tutti i misuratori con anno di fabbricazione antecedente di almeno 15-20 anni all’anno di richiesta della verifica;

c. ulteriori meccanismi per mitigare gli effetti economici derivanti per i distributori di gas dall’applicazione degli indennizzi automatici a favore dei clienti finali per mancato rispetto del livello specifico nel caso di congestione nelle richieste di verifiche dei gruppi di misura;

• nel primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio l’Autorità, tenuto conto dell’opportunità di definire in tempi brevi modifiche alla regolazione vigente in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale per fornire risposte tempestive alle istanze presentate dalle associazioni dei consumatori, ha espresso la volontà di anticipare già a valle della prima fase di consultazione l’adozione di un provvedimento per l’integrazione del Testo integrato della qualità dei servizi gas in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, anche sulla base delle osservazioni inviate da tutti i soggetti interessati;

• sono state presentate dall’Autorità proposte in tema di misura del gas nel primo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo regolatorio che perseguono l’obiettivo generale di una definizione delle tariffe tenendo conto dei provvedimenti della stessa Autorità in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale e delle condizioni per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas;

• vi è stato un generale consenso sulle proposte dell’Autorità relative al rafforzamento dei meccanismi di tutela del cliente finale sia in termini di tempestività dell’effettuazione della verifica sia in termini di costo sia di definizione degli effetti della verifica in caso di esito negativo ed in particolare:

a. nel caso di esito negativo della verifica, sulla gratuità della sostituzione del gruppo di misura, sull’impiego delle disposizioni del settore elettrico per la ricostruzione dei consumi, fatti salvi gli opportuni adattamenti, e sull’introduzione di nuovi obblighi di registrazione e di comunicazione;

b. sull’eventuale addebito al cliente finale solo dopo l’invio del resoconto della verifica;

c. sulla documentazione idonea ad attestare che la verifica del gruppo di misura venga effettuata nel rispetto della normativa tecnica vigente;

d. sull’introduzione di un nuovo livello generale che consenta di misurare la tempestività di sostituzione del gruppo di misura del gas a seguito dell’esito negativo della verifica;

• in relazione alla proposta di trasformazione dal 1° gennaio 2009 del livello generale previsto per la prestazione di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale in livello specifico, confermando il tempo massimo in 10 giorni lavorativi, le associazioni dei distributori di gas e singole imprese:

a. hanno segnalato l’inopportunità di definire il livello specifico in questa fase caratterizzata da un possibile incremento delle richieste di verifiche derivante dalle condizioni di maggior favore applicate per i gruppi di misura di produzione non recente;

b. hanno evidenziato come ad oggi non sia possibile quantificare l’incremento di verifiche di cui alla precedente lettera a. e che esso potrebbe risultare non compatibile con l’organizzazione delle imprese e con le disponibilità di numero massimo di verifiche presso laboratori qualificati;

c. hanno suggerito pertanto di prevedere l’introduzione del livello specifico solo dopo un periodo di monitoraggio di 6-12 mesi dall’entrata in vigore delle condizioni di maggior favore applicate per i gruppi di misura di produzione non recente;

d. hanno richiesto che il livello specifico, in analogia a quanto disposto per il settore elettrico con la deliberazione n. 333/07, venga comunque fissato in 15 giorni lavorativi;

• con riferimento ai gruppi di misura di produzione non recente, le associazioni dei consumatori:

a. hanno richiesto che il costo per il cliente finale della verifica del gruppo di misura di gas sia compreso, nel caso di esito positivo della verifica, tra un valore nullo e 3 euro;

b. hanno condiviso la gradualità di attuazione prevista nelle proposte dell’Autorità, suggerendo anche che le condizioni di maggior favore riguardino, almeno inizialmente, i gruppi di misura con anno di fabbricazione fino al 1970;

c. hanno segnalato la preoccupazione che l’eventuale sostituzione del misuratore da parte dei distributore possa comportare il venir meno per il cliente finale della possibilità di richiedere la verifica del misuratore rimosso e, quindi, l’eventuale restituzione degli importi indebitamente pagati a seguito di una non corretta misura del gas;

d. hanno richiesto che, con riferimento ai gruppi di misura di produzione non recente, nei casi di esito negativo della verifica che evidenzi una conseguente fatturazione in difetto rispetto alla quantità di gas realmente fornito, la ricostruzione dei consumi non venga effettuata dato che era comunque responsabilità del distributore di gas il mantenimento in efficienza dei gruppi di misura;

• sia le associazioni dei consumatori che le associazioni dei distributori di gas e singole imprese hanno segnalato che, in mancanza di riferimenti di legge, nella generalità dei casi la vita utile dei misuratori di gas è stata individuata in 25 anni; e che, peraltro, la vita utile prevista dall’attuale sistema tariffario per i misuratori (cioè il tempo entro il quale il ricavo tariffario permette di ristorare l’esposizione finanziaria per l’acquisto) è di 20 anni;

• le associazioni dei distributori di gas e singole imprese, con riferimento ai gruppi di misura di produzione non recente, hanno segnalato che:

a. è opportuno evitare che il costo per il cliente finale della verifica del gruppo di misura di gas, nel caso in cui lo strumento di misura risulti misurare correttamente, risulti in generale troppo basso poiché una eccessiva agevolazione sul costo della verifica per il cliente finale porterebbe ad un aumento anomalo delle richieste di verifica del gruppo di misura, che non sono giustificate dalle evidenze in possesso delle imprese, che potrebbe risultare insostenibile per l’organizzazione delle imprese e non compatibile con il numero massimo delle verifiche che possono essere effettuate oggi in Italia presso laboratori qualificati; tuttavia su tale argomento, con riferimento ai misuratori di produzione non recente ed in casi di verifica con esito positivo, si sono registrate posizioni differenti e precisamente:

(i) Anigas ha proposto di mantenere un costo per il cliente finale di 40 euro, prevedendo comunque nel caso di condizioni di maggior favore una maggiore gradualità di applicazione rispetto a quella proposta dall’Autorità in consultazione;

(ii) FederUtility ha proposto un costo per il cliente finale di 10-20 euro;

(iii) Assogas ha proposto un costo per il cliente finale di 25 euro per gruppi di misura con anno di fabbricazione fino al 1970 e comunque di almeno 40 anni, con un aumento del costo al decrescere dell’anzianità del misuratore accompagnato da una maggiore gradualità di applicazione rispetto a quella proposta dall’Autorità in consultazione;

(iv) una associazione di distributori ha proposto di non applicare condizioni di maggior favore ma di riconoscere al distributore l’effettivo costo di verifica del gruppo di misura;

(v) Italgas ha proposto un costo per il cliente finale di 20 euro accompagnato da una maggiore gradualità di applicazione rispetto a quella proposta dall’Autorità in consultazione;

(vi) Enel ha proposto la verifica gratuita per gruppi di misura con almeno 40 anni con un aumento crescente del costo al decrescere dell’anzianità del misuratore (10 euro per anzianità da 35 a 40 anni, 20 euro per anzianità da 30 a 35 anni, 30 euro per anzianità da 25 a 30 anni);

(vii) un distributore ha condiviso le proposte dell’Autorità di prevedere un costo per il cliente finale pari a 0-10 euro;

b. pur essendo in parte condivisibile la gradualità proposta dall’Autorità per l’applicazione delle condizioni di maggior favore nel caso di misuratori di produzione non recente, è opportuno prevedere una maggiore gradualità per l’estensione di tali condizioni ai misuri con anno di fabbricazione successivo al 1965, al fine di verificare se le nuove disposizioni introdotte dall’Autorità per i misuratori più vetusti siano compatibili con l’organizzazione delle imprese e con la reale possibilità di verifica dei misuratori attraverso laboratori qualificati;

c. i meccanismi proposti per mitigare gli effetti economici derivanti per i distributori di gas dall’applicazione degli indennizzi automatici a favore dei clienti finali per mancato rispetto del livello specifico nel caso di congestione nelle richieste di verifiche dei gruppi di misura risultano di difficile applicazione e comunque di dubbia efficacia a fronte di una impossibilità di prevedere l’aumento del numero delle richieste di verifica del gruppo di misura fortemente condizionato dalle condizioni di maggior favore;

d. è necessario adattare le disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi vigenti per il settore elettrico al fine di tenere conto di aspetti specifici del settore del gas;

e. è necessario che l’Autorità tenga conto dei costi derivanti alle imprese dalle nuove disposizioni in tema di verifica dei gruppi di misura del gas, laddove essi non siano già coperti dai provvedimenti in vigore;

• FederUtility ha segnalato che sarebbe più congruo che l’importo ridotto a carico del cliente finale nel caso di esito positivo della verifica del gruppo di misura si applicasse per richieste sullo stesso punto di riconsegna ripetibili ogni 5 anni e non per una richiesta all’anno, in quanto tale disposizione risulta eccessivamente penalizzante in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal distributore per la verifica;

• le due principali imprese di distribuzione del gas hanno comunicato all’Autorità l’intenzione di avviare nei minimi tempi tecnici necessari un piano volontario di sostituzione dei gruppi di misura di produzione non recente e che tali iniziative comportino la necessità di una adeguata informazione ai venditori ed ai clienti finali interessati, anche al fine di chiarire come i clienti finali possano richiedere l’eventuale verifica del proprio misuratore.

Ritenuto che:

• sia necessario, già a valle della prima fase di consultazione effettuata attraverso la pubblicazione del primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio, integrare le disposizioni del Testo integrato della qualità dei servizi gas in tema di verifica del gruppo di misura del gas prevedendo in particolare che:

a. nel caso di esito negativo della verifica, sia prevista la gratuità per il cliente finale della sostituzione del gruppo di misura;

b. vengano introdotti per i distributori di gas nuovi obblighi di registrazione e di comunicazione relativi alle verifiche con esito negativo;

c. venga definito un nuovo livello generale che consenta di misurare la tempestività di sostituzione del gruppo di misura del gas a seguito dell’esito negativo della verifica;

d. l’eventuale addebito al cliente finale avvenga solo dopo l’invio del resoconto della verifica;

e. il distributore sia tenuto a conservare la documentazione idonea ad attestare che la verifica del gruppo di misura sia stata effettuata nel rispetto della normativa tecnica vigente;

• ai fini della ricostruzione dei consumi nel caso di esito negativo della verifica:

a. per i gruppi di misura di produzione recente vengano utilizzate le disposizioni del settore elettrico, fatti salvi gli opportuni adattamenti per tenere conto delle specificità del settore del gas;

b. per i gruppi di misura del gas di produzione non recente, valga quanto indicato alla precedente lettera a. solo nei casi di eventuale addebito ai clienti finali di quantitativi di gas superiori a quelli effettivamente forniti, ritenendo invece che debbano rimanere a carico del distributore tutti gli oneri conseguenti dalla ricostruzione dei consumi, negli altri casi, dato che è responsabilità del distributore assicurare il corretto funzionamento dei gruppi di misura da esso gestiti;

• al fine di favorire la possibilità per i clienti finali di verificare la correttezza della misura del gas fornito sia opportuno, nel caso di verifica del gruppo di misura con anno di produzione fino al 1965, fissare in 5 euro il costo per il cliente finale nel caso di esito positivo, a meno che il misuratore non abbia già subito una verifica nei 5 anni precedenti a quello in cui è stata presentata la richiesta come risultante dai documenti in possesso del distributore di gas;

• sia altresì opportuno, al fine di rendere compatibile il numero potenziale delle richieste di verifica del gruppo di misura con lo sviluppo dell’organizzazione delle imprese e con le disponibilità nel Paese di verifiche presso laboratori qualificati, prevedere l’applicazione delle condizioni di maggior favore di cui al precedente alinea con una gradualità di applicazione coerente con quanto proposto in consultazione e, più precisamente, per conferme di richieste di verifica del gruppo di misura:

a. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° giugno 2008 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1965;

b. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° gennaio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1970;

c. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1975;

d. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° gennaio 2010 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1980;

e. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2010 per tutti i gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all’anno di richiesta della verifica;

• sia necessario definire nuove disposizioni in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale finalizzate ad assicurare ai clienti finali interessati, nel caso di sostituzione del misuratore di gas, un’adeguata informazione preventiva della sostituzione del misuratore anche in riferimento all’eventuale richiesta di una sua verifica;

• sia opportuno prevedere l’adozione di un nuovo livello specifico per il tempo di comunicazione degli esiti della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale in una fase successiva al fine di raccogliere ulteriori elementi utili per le determinazioni finali all’interno del processo di consultazione avviato con la deliberazione n. 234/07;

• sia peraltro necessario prevedere un tempo massimo per l’invio del resoconto della verifica del gruppo di misura, fatti salvi i casi nei quali il numero delle richieste di verifica del gruppo di misura ecceda nel semestre la soglia dell’1 per mille rispetto al numero totale dei gruppi di misura gestiti dal distributore; che, nel caso di mancato superamento di tale soglia, il distributore debba riconoscere al cliente finale tramite il venditore un indennizzo automatico in tutti i casi in cui non sia stato in grado di rispettare il tempo massimo di cui sopra per propria causa;

• sia necessario che l’Autorità tenga conto dei costi derivanti alle imprese dalle nuove disposizioni in tema di verifica dei gruppi di misura del gas, laddove essi non siano già coperti dai provvedimenti in vigore o le verifiche non siano eseguite su misuratori con vetustà superiore a 25 anni non già verificati nei cinque anni precedenti alla data di richiesta (oppure la percentuale di verifiche negative non superi un determinato valore di soglia); e che in ogni caso non possano essere riconosciuti i costi corrispondenti alle verifiche dall’esito negativo;

• sia necessario prevedere che l’importo ridotto a carico del cliente finale nel caso di esito positivo della verifica del gruppo di misura si applichi in ogni caso per richieste sullo stesso punto di riconsegna ripetibili ogni 5 anni e non per una richiesta all’anno, al fine di contenere i costi per i distributori derivanti dalle nuove disposizioni in tema di verifica dei gruppi di misura su richiesta del cliente finale;

• sia opportuno rinviare la finalizzazione delle altre proposte in tema di verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale a valle del secondo documento di consultazione da pubblicare all’interno del procedimento avviato con la deliberazione n. 234/07 anche per tenere conto delle future determinazioni dell’Autorità in tema di telemisura del gas;

• sia altresì necessario prevedere che le nuove disposizioni introdotte in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale facciano parte del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione (2009-2012) che verrà redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 234/07


DELIBERA


1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni all’articolo 43 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04:

a. il comma 43.3 è sostituito dal seguente comma:

"43.3 Il distributore è tenuto ad effettuare la verifica del gruppo di misura presso il cliente finale in tutti i casi nei quali ciò sia tecnicamente possibile; in questi casi il distributore è tenuto a fissare con il cliente finale l’appuntamento per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura; il distributore, nei casi di impossibilità ad effettuare la verifica del gruppo di misura presso il cliente finale, riporta nel resoconto di verifica le cause della effettuazione della verifica presso un laboratorio qualificato. Qualora il distributore abbia ricevuto la richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale da parte del venditore, ma non abbia ancora ricevuto la relativa conferma, limitatamente ai casi per i quali è tecnicamente possibile effettuare la verifica presso il cliente finale, non può procedere alla sostituzione del gruppo di misura prima di aver provveduto a dar seguito all’eventuale conferma di richiesta della verifica del gruppo di misura.";

b. il comma 43.5 è sostituito dal seguente comma:

"43.5 Qualora la verifica del gruppo di misura venga effettuata presso il cliente finale e conduca all’accertamento di errori superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, il distributore:

a) sostituisce il gruppo di misura senza addebitare alcun importo al venditore né per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura né per la sua sostituzione; all’atto della sostituzione il distributore redige un verbale delle operazioni di sostituzione del gruppo di misura, nel quale siano riportati almeno:

(i) la data di sostituzione;

(ii) il nominativo del cliente finale ed il punto di riconsegna (PDR) interessati dalla sostituzione;

(iii) la classe, il numero di matricola, l’anno di fabbricazione e la lettura finale del gruppo di misura rimosso;

(iv) la classe, il numero di matricola, l’anno di fabbricazione e la lettura iniziale del gruppo di misura installato a seguito della sostituzione;

(v) l’eventuale presenza del cliente finale o di persona da esso delegata alla sostituzione del gruppo di misura;

b) registra il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura a partire dalla data di comunicazione al venditore del resoconto della verifica, attribuendo valore zero a tale tempo nei casi in cui ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura entro e non oltre la data di invio del resoconto della verifica al venditore. Il distributore attua quanto sopra indicato anche nei casi di rimozione del gruppo di misura per il suo invio ad un laboratorio qualificato per l’effettuazione della verifica su richiesta del cliente finale. Il distributore conserva il verbale delle operazioni di sostituzione del gruppo di misura per i cinque anni successivi alla data di sostituzione del gruppo di misura e ne invia copia in formato elettronico al venditore interessato.";

c. alla lettera b) del comma 43.7 le parole "da più di un anno solare" sono sostituite dalle parole "da più di cinque anni solari";

d. la lettera c) del comma 43.8 è sostituita dalla seguente lettera:

"c) registra, su supporto cartaceo o in formato elettronico, l’esito della verifica e la documentazione attestante la conformità dell’esecuzione della verifica alla normativa tecnica vigente, ivi inclusa la dichiarazione del distributore, o del soggetto che ha effettuato la verifica su incarico o in appalto per conto del distributore, che la verifica del gruppo di misura è stata effettuata in conformità alla normativa tecnica vigente.";

e. la lettera b) del comma 43.9 è sostituita dalla seguente lettera:

"b) non può addebitare al cliente finale un importo superiore a quello addebitatogli dal distributore per la verifica del gruppo di misura; tale importo non può essere addebitato prima del ricevimento da parte del distributore del resoconto della verifica.";

f. dopo il comma 43.9 sono aggiunti i seguenti commi:

"43.10 Il distributore, nel caso in cui la verifica del gruppo di misura, richiesta dal cliente finale tramite il proprio venditore, conduca all’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, attua quanto disposto dal precedente comma 43.7 addebitando al venditore 5 (cinque) euro anziché 40 (quaranta) euro per conferme di richieste di verifica del gruppo di misura:

a) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° giugno 2008 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1965;

b) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° gennaio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1970;

c) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1975;

d) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° gennaio 2010 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1980;

e) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2010 per tutti i gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all’anno di richiesta della verifica.

43.11 Il distributore, nel caso di sostituzione dei gruppi di misura che non sia conseguente a richieste di verifica da parte dei clienti finali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo e non diversamente regolato dal presente comma, è tenuto a partire dal 1° giugno 2008:

a) ad inviare a ciascun venditore interessato dalle sostituzioni con un preavviso di almeno 30 giorni solari l’elenco dei gruppi di misura interessati con indicazione per ogni gruppo di misura del PDR, dall’anno di fabbricazione e dall’indirizzo presso cui è installato il gruppo di misura;

b) a fare pervenire a ciascun cliente finale interessato, almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la sostituzione del gruppo di misura, una lettera di informazione nella quale si precisa il diritto del cliente finale di richiedere la verifica del gruppo di misura, purché tale richiesta venga fatta pervenire dal cliente finale al venditore almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per la sostituzione;

c) a registrare ed a comunicare all’Autorità entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all’anno precedente il numero, suddivisi per classe e per anno di fabbricazione, dei gruppi di misura sostituiti, di quelli verificati su richiesta del cliente finale e di quelli per i quali siano stati accertati errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.

43.12 Nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente il distributore provvede alla ricostruzione dei consumi con le modalità e nei tempi stabiliti per il settore elettrico dagli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 e la comunica al venditore entro 15 giorni lavorativi dall’invio del resoconto della verifica fatto salvo quanto di seguito indicato:

a) in deroga a quanto disposto dall’articolo 11, comma 2, della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99, il distributore può procedere alla sostituzione del gruppo di misura anche prima della comunicazione della ricostruzione dei consumi, garantendo in tal caso la corretta conservazione del gruppo di misura sostituito per i 90 giorni solari successivi alla data di invio del resoconto della verifica;

b) con riferimento ai gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni rispetto all’anno di richiesta della verifica, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, restano a carico del distributore di gas tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi.

Entro il 30 settembre 2008 le Associazioni delle imprese di distribuzione e di vendita del gas sottopongono all’Autorità una proposta di maggior dettaglio per la ricostruzione dei consumi che tenga conto anche dell’uso del gas.

43.13 In aggiunta agli indicatori di cui all’Articolo 35, comma 35.2, limitatamente ai casi di cui al precedente comma 43.5, è definito l’indicatore "tempo di sostituzione del gruppo di misura" che è pari al tempo che intercorre tra la data di invio da parte del distributore al venditore del resoconto della verifica e la data di sostituzione del gruppo di misura. A partire dal 1° gennaio 2009, per tale indicatore è fissato il seguente livello generale in aggiunta a quelli indicati in Tabella I di cui all’articolo 51, comma 51.1. Il livello generale viene calcolato su tutte le conferme di richieste di verifica del gruppo di misura da parte del cliente finale tramite il proprio venditore ricevute dal distributore a partire da

tale data.


Indicatore
Livello generale


Percentuale minima di gruppi di misura sostituiti entro 10 gg lavorativi dalla data di comunicazione al venditore del

resoconto della verifica

90%



43.14 Il tempo massimo per l’invio del resoconto della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale da parte del distributore al venditore è fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura inviata dal venditore, nel caso in cui sia tecnicamente possibile effettuare la verifica presso il cliente finale. Il suddetto termine è prorogato di ulteriori 60 giorni solari nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la verifica presso il cliente finale e comprende nel computo anche il tempo intercorrente tra la data di invio del gruppo di misura al laboratorio qualificato e la data di restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso, in deroga a quanto disposto dall’Articolo 48, comma 9.

Il distributore è tenuto al pagamento di un indennizzo automatico pari a euro 30,00 (trenta) al venditore interessato (che a sua volta è tenuto a riconoscerlo al cliente finale interessato) per ogni richiesta di verifica del gruppo di misura per la quale non abbia rispettato i tempi massimi previsti dal presente comma per l’invio del resoconto della verifica del gruppo di misura per cause imputabili al distributore stesso. L’indennizzo automatico di cui sopra non è dovuto per le richieste di verifica del gruppo di misura ricevute dal distributore nel semestre di riferimento (primo o secondo semestre dell’anno solare di riferimento) eccedenti l’1 per mille del numero dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione del gas al 31 dicembre dell’anno precedente. In tal caso, il distributore invia all’Autorità entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al semestre precedente, un’istanza di deroga all’obbligo di cui sopra, completa di un resoconto delle richieste di verifica ricevute nel semestre precedente, delle verifiche effettuate e del piano per soddisfare le restanti richieste con i tempi previsti per la sua attuazione.

Ai fini della verifica del superamento della soglia di cui sopra, il distributore conteggia tutte le conferme di verifica del gruppo di misura ricevute nel semestre di riferimento, ivi incluse quelle per le quali non è stato possibile effettuare la verifica per mancata presenza del cliente finale all’appuntamento concordato; in tal caso, il cliente finale è tenuto a presentare al proprio venditore una nuova richiesta di verifica del gruppo di misura.";

2. di prevedere che le modifiche ed integrazioni all’articolo 43 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 168/04 di cui al punto 1 facciano parte del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione (2009-2012) che verrà redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 234/07;

3. di definire, con successivo provvedimento, la copertura degli oneri derivanti per gli esercenti dalle modifiche ed integrazioni all’articolo 43 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 di cui al punto 1, tenendo conto del livello di vetustà del gruppo di misura sottoposto a verifica (oppure della percentuale di verifiche negative registrate dal distributore di gas) e degli esiti della verifica medesima.

4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

5. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 168/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.


29 aprile 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis

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