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Il contraente che abbia comunicato la diffida ad adempiere ha ancora la possibilità di ritrattarla

La diffida ad adempiere costituisceuna facoltà che si esprime a "priori" nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri, ed "a posteriori" nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodottisi. Tale rimedio, infatti, ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che si ricollegano alla detta clausola, e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine che ha carattere essenziale nell'interesse della parte adempiente, alla quale è rimessa la valutazione della convenienza di farne valere la decorrenza. La risoluzione si produce di diritto indipendentemente dalla volontà dell'intimato, rimanendo nella disponibilità dell'intimante che può successivamente rinunciare ad avvalersene. Quale negozio giuridico, la diffida ad adempiere non può produrre effetti contro ed oltre la volontà del suo autore che può sempre decidere di non far valere la risoluzione già verificatasi. Ne discende la necessità della domanda dell'intimante perché il giudice possa dichiarare la risoluzione e la conferma che lo stesso intimante invece di avvalersi dell'effetto risolutorio può ricorrere ad altri mezzi di tutela. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 8 novembre 2007, n. 23315)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La.Fr., dopo avere ottenuto ed eseguito sequestro conservativo nei confronti di Ma.Ma., conveniva costui innanzi al tribunale di Firenze per la convalida, la pronuncia ex articolo 2932 c.c., di sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo in relazione a preliminare avente ad oggetto il trasferimento delle quote della s.r.l. Ra., il pagamento del prezzo residuo (lire 28.000.000) e del valore dei titoli depositati presso la banca toscana e da questa venduti (lire 30.000.000) oltre interessi.

Il convenuto si opponeva alla domanda, sostenendo che non si era proceduto alla stipula del contratto definitivo a causa del fatto che l'altro promittente venditore, Bo.Ro., non si era presentato innanzi al notaio; che il preliminare si era risolto a seguito di diffida ad adempiere; che la sua efficacia era subordinata a condizione non avveratasi.

Altro giudizio con il medesimo oggetto era instaurato nei confronti del Ma. da Bo.Ro. innanzi allo stesso tribunale; in tale giudizio, che veniva riunito all'altro, il convenuto proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento.

Il tribunale accoglieva le domande attrici e rigettava la domanda riconvenzionale.

Ad opposta conclusione perveniva la corte di appello di Firenze che con sentenza resa il 4.2.2003 rigettava le domande attrici, motivando come segue.

Il tribunale ha ritenuto che pure dopo la scadenza del termine stabilito nella diffida ad adempiere il La. abbia conservato il potere di chiedere l'adempimento, essendo l'effetto risolutorio rimasto nella sua disponibilita'; viceversa, verificatosi l'inadempimento, la parte adempiente ha la duplice facolta' di chiedere sentenza risolutiva del contratto avente natura costitutiva o di intimare diffida ad adempiere; in questo secondo caso l'effetto risolutorio si verifica per l'inutile decorso del termine fissato nella diffida e la sentenza ha natura dichiarativa; la diffida ad adempiere e' in sostanza alternativa alla domanda di risoluzione; l'intimante non ha tuttavia il potere di porre nel nulla l'effetto risolutorio gia' verificatosi e chiedere l'adempimento; non si otterrebbe altrimenti il risultato di dare chiarezza al rapporto e si lascerebbe indefinitamente il diffidato in soggezione del creditore; nel caso di specie la diffida ad adempiere corrisponde al tipo astratto previsto dall'articolo 1454 c.c.; peraltro, la condizione stabilita nella lettera f) del contratto preliminare non si e' avverata perche' il Ma. non ha adempiuto l'obbligo di sostituire i titoli depositati con altri titoli dello stesso tipo; l'inadempimento del Ma. non si puo' ritenere di scarsa importanza considerato che la liberazione dei titoli dal vincolo pignoratizio avrebbe consentito ai promittenti venditori di rientrare in possesso di una somma cospicua; legittimamente, pertanto, il La. si e' avvalso dello strumento della risoluzione di diritto, precludendosi, pero', la possibilita' di proporre la domanda di adempimento in forma specifica; non puo' accogliersi la domanda concernente i titoli di Stato atteso che la vendita di essi non ha comportato diminuzione patrimoniale a danno del La. e del Bo. i quali si trovano a possedere quote di una societa' con una minore esposizione debitoria.

Avverso tale sentenza hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione il Bo. ed il La., deducendo il primo tre motivi ed il secondo uno; ad entrambi i ricorsi ha resistito il Ma. il quale ha proposto ricorso incidentale con un motivo; il Bo. ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza ed a norma dell'articolo 335 c.p.c., vanno riuniti.

2. Il ricorso del Bo. risulta notificato il 4.11.2005 e quello del La. l'11.11 successivo.

Quest'ultimo ricorso avrebbe, pertanto, dovuto assumere la forma del ricorso incidentale in quanto il principio dell'unicita' del processo di impugnazione contro una medesima sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte nella forma della impugnazione incidentale e, quindi, nel caso del ricorso per cassazione con l'atto contenente il controricorso.

Poiche', tuttavia, tale forma non e' essenziale, il ricorso proposto con atto a se' stante e' valido e si converte in ricorso incidentale, la cui ammissibilita' e' condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini di impugnazione in astratto operativi (ex plurimis Cass. 2.4.2001, n. 4789).

Conseguentemente il ricorso del Bo. va considerato principale e quello del La. incidentale.

3. Precede per ragioni di ordine logico l'esame del secondo motivo del ricorso del Bo. e dell'unico motivo del ricorso del La..

4. Con il secondo motivo il Bo. lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 1453 e 1454 c.c., nonche' omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5); secondo la corte di merito la parte non puo' rinunciare all'effetto risolutorio del contratto che ha provocato con la diffida ad adempiere e pretendere l'adempimento; la giurisprudenza di legittimita' e' diversamente orientata ed in particolare ritiene che la diffida ad adempiere non puo' produrre effetti contro ed oltre la volonta' del suo autore il quale puo' sempre rinunciare ad avvalersi della risoluzione gia' verificatasi per l'inutile decorso del termine fissato nella diffida o dichiarato giudizialmente, ripristinando l'obbligazione rimasta inadempiuta; sono indicative di siffatto orientamento le sentenze di questa Corte 23.4.1977, n. 1530; 18.5.1987, n. 4535; 4.8.1997, n. 7182; 28.6.2004, n. 11967.

5. Con l'unico motivo il La. deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 1453 e 1454 c.c., nonche' vizi di motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5); la corte di merito ha erroneamente ritenuto che l'effetto risolutorio del contratto per inadempimento non sia nella libera disponibilita' del creditore diffidante; ben vero che il termine fissato nella diffida ha carattere essenziale, ma e' pure vero che l'essenzialita' e' posta nell'interesse del creditore il quale e' l'unico arbitro della convenienza di fare valere l'inutile decorso del termine; il creditore puo'cambiare idea dopo avere intimato la disdetta ed in questo risiede la "ratio" dell'articolo 1454 c.c., norma posta a favore della parte adempiente che conserva la facolta' di rinunciare "a posteriori" all'effetto risolutorio; la norma non tutela l'interesse del diffidato ad avere certezza del rapporto; insomma l'effetto risolutorio rimane nella disponibilita' del creditore che puo' agire per l'adempimento.

6. I motivi, da esaminare congiuntamente perche' pongono la medesima tematica, sono fondati e vanno accolti.

6.1. Bisogna ammettere che la giurisprudenza di questa Corte e' nel senso indicato nei motivi e, cioe', riconosce un assoluto potere dispositivo al contraente adempiente ed ammette la "ritrattazione" da parte dello stesso anche dopo l'inutile decorso del termine stabilito nella diffida ad adempiere che viene considerato come posto nel suo esclusivo interesse.

Tale giurisprudenza rileva che la diffida ad adempiere e' stabilita nell'interesse della parte adempiente e non costituisce un obbligo, bensi' una facolta' che si esprime "a priori" nella liberta' di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri ed "a posteriori" nella possibilita' di rinunciare agli effetti risolutori gia' prodottisi.

Essa ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che si ricollegano alla detta clausola e, cioe', la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine che ha carattere essenziale nell'interesse della parte adempiente, alla quale e' rimessa la valutazione della convenienza di farne valere la decorrenza.

La risoluzione si produce di diritto indipendentemente dalla volonta' dell'intimato, rimanendo nella disponibilita' dell'intimante che puo' successivamente rinunciare ad avvalersene.

Parallelamente si e' considerato che la diffida ad adempiere e' un negozio giuridico, sicche' non puo' produrre effetti contro ed oltre la volonta' del suo autore che puo' sempre decidere di non fare valere la risoluzione gia' verificatasi.

Se ne e' fatta derivare la necessita' della domanda dell'intimante perche' il Giudice possa dichiarare la risoluzione e la conferma che lo stesso intimante invece di avvalersi dell'effetto risolutorio puo' ricorrere ad altri mezzi di tutela.

6.2. La dottrina e' fortemente critica; si afferma con chiarezza che nella diffida ad adempiere l'effetto risolutorio non e' nella disponibilita' dell'intimante che dopo avere azionato il meccanismo risolutorio non puo' piu' rinunciarvi.

Si osserva che, se il contratto e' risolto, il creditore ed il debitore sono liberati dall'obbligazione non ancora adempiuta o sono creditori della restituzione se hanno in tutto o in parte adempiuto; ritenere diversamente significa considerare la risoluzione di diritto come un vantaggio unilaterale del creditore, da lui liberamente disponibile; essa, invece, non costituisce un privilegio per il contraente non inadempiente e rappresenta un'alternativa alla risoluzione giudiziale senza privare la parte inadempiente delle garanzie accordate dal processo.

In definitiva la diffida ad adempiere si configura come negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale il diffidante manifesta la volonta' di risolvere il contratto con l'esercizio irrevocabile della facolta' di scelta tra risoluzione ed adempimento e con la consapevolezza di non potere impedire la risoluzione dal momento in cui la diffida giunge a conoscenza del diffidato.

Si tutelano cosi' l'interesse dell'inadempiente a non rimanere indefinitamente esposto all'arbitrio della parte adempiente e quello generale che siano rimesse nella circolazione economica le risorse coinvolte nella vicenda contrattuale.

6.3. Pur nella consapevolezza del valore dei rilievi critici della dottrina sembra di dovere confermare l'orientamento fin qui seguito considerato che rinunciare all'effetto risolutorio gia' verificatosi per avvalersi di altri mezzi di tutela rientra nell'ambito delle facolta' connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio predisposto dall'articolo 1454 c.c..

6.4. La sentenza impugnata non e' in linea con l'orientamento qui condiviso e va, percio', cassata in parte "qua" con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze perche' vi si adegui, provvedendo altresi' a regolamentare le spese del giudizio di cassazione.

7. Rimangono assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale del Ma..

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso del Bo. ed il ricorso del La.; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso del Bo. ed il ricorso del Ma.; cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte di appello di Firenze.

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