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Il contraente che chieda una sentenza costitutiva di un contratto definitivo deve eseguire la sua prestazione

Il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata e' tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva o all'offerta della medesima - che puo' essere costituita da una seria manifestazione della volonta' di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale - solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, o comunque, successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprieta' del bene derivante dalla sentenza medesima (Cass. nn. 59/02, 144/93, 2103/90 e 2154/87, la quale ultima estende il medesimo dictum anche all'ipotesi in cui il prezzo di vendita "non sia comunque allo stato liquidabile").

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 5 maggio 2015, n. 8913



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19584/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 545/2012 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 12.7.2012, depositata il 19/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito per la controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti e deposita nota spese.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: "Preso atto che (OMISSIS), con atto di citazione del 28 gennaio 2003, conveniva davanti al Tribunale di Macerata la snc (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante e, premesso di avere stipulato con la societa' convenuta contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS) per il prezzo complessivo di lire 196.500.000, oltre IVA, che la consegna sarebbe dovuta avvenire in data 30 aprile 2002, che aveva provveduto a versare acconti per lire 70.000.000, che la societa' convenuta era inadempiente rispetto all'obbligo di consegnare l'immobile nella data concordata, che con raccomandata ricevuta il 15 gennaio 2003, l'attrice era stata invitata a recarsi presso il notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) per la stipula del contratto, che la societa' convenuta in data 17 gennaio 2003 comunicava che il preliminare doveva ritenersi risolto per inadempimento dell'attrice; chiedeva che venisse pronunciata sentenza costitutiva ai sensi dell'articolo 2932 cc e che accertato l'inadempimento della societa' convenuta, fosse ridotto il prezzo della compravendita nella misura da accertare, anche a mezzo di CTU, che essa attrice si dichiarava disponibile ad offrire il corrispettivo cosi' determinato.

Si costituiva in giudizio la societa' trai chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la risoluzione del preliminare per grave inadempimento dell'attrice. Esponeva la societa' che l'attrice era stata immessa nella disponibilita' dell'immobile fin dall'ottobre 2002, che convocata presso il notaio per la stipula del contratto definitivo per la data del 18 dicembre 2002, l'attrice aveva addotto la propria indisponibilita' che era stato fissato altro appuntamento per il 15 gennaio 2003 e anche in tale occasione, l'attrice aveva dedotto precedenti impegni.

Il Tribunale di Macerata, a conclusione della fase istruttoria con sentenza n. 780 del 2008 disponeva il trasferimento della proprieta' dell'immobile ai sensi dell'articolo 2932 c.c., in favore di (OMISSIS) verso il pagamento in favore della (OMISSIS) della somma di euro 76.358,72 oltre IVA, respingeva le domande riconvenzionali.

Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Ancona con

sentenza n. 545 del 2012 su appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali soci della cessata societa' (OMISSIS). A sostegno di questa decisione, la Corte di Ancona osservava: a) l'immobile oggetto del contratto preliminare era privo del certificato di abitabilita'; b) la diffida ad adempire cui faceva riferimento la societa' (OMISSIS) non poteva produrre l'effetto risolutivo sia per l'inadeguatezza del termine assegnato, sia perche' la stessa societa' che aveva inviato la diffida era a sua volta inadempiente, c) che risultava provato che l'attrice era disponibile a versare immediatamente il prezzo della compravendita cosi' come risultava provata in giudizio la stipula di un contratto di mutuo.

La' cassazione di questa sentenza e' stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi del tu (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) con ricorso affidato ad un unico motivo articolato su due profili. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Considerato che 1. - Con l'unico motivo (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi del fu (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), lamentano l'omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5). Violazione dell'articolo 2932 c.c., comma 2, e articolo 1208 c.c..

a) Secondo i ricorrenti la Corte di merito erroneamente avrebbe considerata valida l'offerta della (OMISSIS) relativa al pagamento del residuo prezzo della promessa vendita, perche' da un semplice esame testuale risulta che, contrariamente a quanto riportato nella pag. 13 della sentenza, ultimo capoverso, la (OMISSIS) non ha mai offerto il prezzo convenuto nel contratto preliminare, bensi' un indefinito prezzo ridotto e non precisato nel numerario, condizionato all'esito dell'accoglimento di determinate istanze istruttorie per altro in realta' mai ammesse in sede di merito. Pertanto la Corte di merito avrebbe commesso un error in iudicando, per aver ritenuto rispondente al dettato di cui all'articolo 2932 c.c., un'offerta che tale non poteva essere definita.

Ovviamente, specificano i ricorrenti, non sarebbe una questione relativa alla forma dell'offerta ma della sua qualita'. Non puo' sfuggire che la richiesta di ridurre il prezzo nella misura che verra' accertata in corso di causa all'esito di un'espletanda ctu e/o ritenuta di migliore giustizia (...) con conseguente determinazione e quantificazione del corrispettivo residuo, non costituirebbe proposta seria nel senso richiesto dalla norma e dalle conseguenti applicazioni giurisprudenziali. Ne', nel caso concreto, si puo' ritenere che l'offerta della prestazione richiesta dall'articolo 2932 c.c., possa ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, dato che la sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo deve essere necessariamente condizionata dal giudice all'adempimento della prestazione, nel caso concreto, l'offerta della (OMISSIS) era priva di un'indicazione di somme e condizionata ad un incombente istruttorio in verita' mai assunto.

b) Secondo i ricorrenti la motivazione della sentenza impugnata si risolverebbe in una contraddizione logica, dato che ha assunto come sintomo della serieta' dell'offerta di pagamento la stipula di un mutuo da parte della (OMISSIS) che pero' non emergerebbe dagli atti di causa e nessuna menzione in tal senso conterrebbe la sentenza di primo grado. A sostegno di questa osservazione i ricorrenti riportano te dichiarazioni testimoniali di (OMISSIS), dalla quale risulterebbe che l'affermazione della Corte circa la stipula del mutuo da parte della (OMISSIS), stipula che pretenderebbe di surrogare il mancante carattere di serieta' all'offerta ex articolo 2932 c.c., non e' corretta in quanto non risulta dagli atti.

1.1.- La censura e' infondata non solo o non tanto perche' si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte di merito non presenta ne' vizi logici ne' giuridici, ma e, soprattutto, perche' la Corte di merito ha correttamente applicato la normativa in tema di offerta, cosi' come specificata e chiarita da questa stessa Corte in diverse occasioni.

Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 29 aprile 2003 l'attrice offriva il pagamento di euro 113.620,000, oltre Iva detratti gli acconti versati, quale prezzo pattuito per la compravendita aumentato del costo delle migliorie, rinunciando all'espletamento della CTU per la determinazione del prezzo residuo.

E' affermazione pacifica nella dottrina e, soprattutto, nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata e' tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva o all'offerta della medesima - che puo' essere costituita da una seria manifestazione della volonta' di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale - solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, o comunque, successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprieta' del bene derivante dalla sentenza medesima (Cass. nn. 59/02, 144/93, 2103/90 e 2154/87, la quale ultima estende il medesimo dictum anche all'ipotesi in cui il prezzo di vendita "non sia comunque allo stato liquidabile"). In definitiva, si propone: il rigetto del ricorso".

Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, il ricorso va rigettato, e i ricorrenti in solido condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

Il Collegio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma i-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 5.600,00 oltre 200,00 per esborsi e oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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