Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

Il contratto atipico di vitalizo alimentare può essere risolto per inadempimento

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere legittimamente configurabile, in base a principio dell'autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 cod. civ., un contratto atipico di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'articolo 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorieta', si differenziano perche' nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'articolo 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di cio', eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualita' personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico e' senz'altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all'articolo 1453 cod. civ., espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia "(Cass. n. 8854 del 08/09/1998; Cass. n. 7033 del 29/05/2000).

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 5 maggio 2010, n. 10859



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI. BI. NI. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell'avvocato CLARONI SILVIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PASCALE GIOVANNI;

- ricorrente -

contro

RI. LA. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY 1, presso lo studio dell'avvocato MOSCARELLI BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato MALDONATO FRANCESCO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 153/2004 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l'Avvocato Michele GUZZO, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PASCALE Giovanni, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 22.06.99 Di. Bi.Ni. conveniva avanti ai tribunale di Sala Consilina - sezione distaccata di Sapri - Ri.La. chiedendo la risoluzione del contratto di vitalizio alimentare da questi stipulato con atto pubblico del (OMESSO) con il proprio defunto coniuge Cr.Vi. . Precisava che in virtu' di tale contratto il Cr. aveva ceduto la nuda proprieta' della propria abitazione al Ri. che, a sua volta si era obbligato a provvedere a tutte le esigenze vita natural durante de cedente e della di lui moglie Di. Bi.Ni. (assistenza morale e materiale, vestiario, cure mediche, medicinali, spese funerari e di sepoltura). Nello stesso accordo era stato convenuto che nel caso in cui il Ri. non avesse prestato assistenza e comunque, si fosse reso inadempiente a uno solo degli obblighi assunti nei confronti del cedente e della di lui moglie Di. Bi.Ni. , entrambi i beneficiari avrebbero potuto domandare la risoluzione del contratto. Aggiungeva che nel 1995 il Ri. - che in realta' non aveva mai onorato gli impegni assunti - veniva colpito da ictus cerebrale, con conseguente sopravvenuta impossibilita' ad eseguire le prestazioni convenute.

Si costituiva il Ri. che contestava la domanda attrice deducendo di avere sempre adempiuto personalmente ai propri obblighi finche' le condizioni di salute glielo avevano consentito, dopodiche' cio' era stato fatto dai suoi familiari; in subordine proponeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento delle somme corrispondenti alle prestazioni erogate in favore della medesima e de suo defunto coniuge, anche in qualita' di erede di quest'ultimo.

Il giudice adito, previo espletamento dell'istruttoria, con sentenza non definitiva n. 28/02 dell'11.07.02, pronunciava la risoluzione del contratto per impossibilita' sopravvenuta della prestazione e, per l'effetto, ordinava al Ri. di rilasciare l'immobile nella disponibilita' della Di. Bi. , nella qualita' di erede del marito Cr.Vi. .

Avverso la sentenza proponeva appello il Ri. eccependo il vizio di ultrapetizione per la restituzione dell'immobile all'attrice quale erede, (che non era di sua proprieta'), laddove la stessa non aveva agito in proprio quale terza beneficiarla del contratto; riteneva altresi' l'insussistenza dei presupposti di applicabilita' di cui all'articolo 1463 c.c..

Resisteva l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione. L'adita Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 876/2002 depos. in data 10.3.2004, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda proposta dalla Di. Bi. nei confronti del Ri. , compensando le spese processuali. Secondo la corte territoriale l'attrice non aveva alcun titolo per richiedere la risoluzione del contratto vitalizio alimentare; neppure quale erede del Cr. sia perche' non aveva agito in tale veste, sia in quanto non poteva ritenersi proprietaria dell'immobile, escluso dalla comunione legale, atteso che con la morte dell'usufruttuario si era verificato il definitivo consolidamento dell'usufrutto in favore del cessionario; riteneva infine non provata l'impossibilita' sopravvenuta quale causa di risoluzione del contratto, essendo stata evidenziata " in concreto solo una mera attuale difficolta' a rendere quella parte strettamente personale dell'assistenza".

Ricorre per cassazione avverso tale decisione la Di. Bi. sulla base di 5 motivi; resiste con controricorso l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l'esponente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di legge. Circa la propria legittimazione ad agire negata dalla Corte d'appello, la ricorrente osserva che la stessa le competeva sia perche' nel contratto era prevista il suo diritto a richiedere la risoluzione (..." i medesimi potranno domandare la risoluzione del contratto" ...); sia quale beneficiaria di un contratto stipulato in suo favore; sia infine in qualita' di unica erede dello stipulante Cr.Vi. , come peraltro riconosciuto dalla stessa controparte.

La doglianza appare fondata.

Intanto, come ha rilevato il tribunale, la Di. Bi. era legittimata ad agire quale terzo beneficiario del contratto, che come tale viene ad acquistare, per effetto della stipulazione in suo favore, un diritto autonomo e non solo un mero vantaggio.

Secondo la S.C. "nel contratto a favore di terzo, il diritto de terzo e' autonomo rispetto a quello dello stipulante e puo', pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessita' dell'intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito. (Cass. n. 23844 del 18/09/2008). Peraltro nello stesso contratto di vitalizio alimentare, le parti avevano espressamente previsto i diritto della Di. Bi. ad agire verso il La. per la risoluzione del contratto stesso (... "Per effetto della stipulazione la stessa Di. Bi. Ni. ha diritto di richiedere direttamente al cessionario le prestazioni di cui sopra ... " ...).

Si osserva ancora che la De. Bi. era parimenti legittimata a proporre l'azione di risoluzione del contratto anche nell'ulteriore qualita' di erede dello stipulante deceduto. Peraltro lo stesso Ri. , ha riconosciuto in Di. Bi. Ni. tale qualita' di erede ed ha spiegato nei suoi confronti domanda riconvenzionale perche' essa fosse condannata " in proprio e nella qualita' di erede di Cr. Vi. " al pagamento di un indennita' per le prestazioni erogate in loro favore. (v. comparsa di risposta giudizio di 1 grado).

Con il 2 motivo del ricorso, l'esponente denunzia la violazione degli articoli 1256, 1411, 1455, 1463, 1877 e 2697 c.c., nonche' l'insufficiente e contraddittoria motivazione. Con riguardo al requisito dell'impossibilita' sopravvenuta ad eseguire la prestazione, osserva la ricorrente che era pacifico che il Ri. era stato colpito da ictus cerebrale che lo aveva invalidato in modo assoluto, anche con riferimento alla natura particolare de contratto concluso; la mancata esecuzione anche per un breve periodo di tali prestazioni comportava la risoluzione del contratto, stante il carattere infungibile delle prestazioni stesse. Pertanto la Corte territoriale "... sul punto aveva perpetrato una chiara ed evidente falsa applicazione delle norme di riferimento, valutando semplicisticamente il carattere personale della prestazione assunta dal Ri. : da una parte; ed omettendo di comparare gli effetti prodotti da tale mancata prestazione anche per un breve periodo nei confronti della Di. Bi. ". La corte salernitana ha infatti immotivatamente affermato che l'impossibilita' del Ri. consisteva in una "mera attuale difficolta' a rendere quella parte strettamente personale di assistenza", quando ex actis emergeva "che tale mera difficolta' era durata per almeno sei anni". D'altra parte la difesa del Ri. che nel giudizio di primo grado aveva pacificamente ammesso l'incapacita' del medesimo, avrebbe dovuto allegare, nel giudizio d'appello la prova del suo contrario.

La doglianza e' fondata.

La giurisprudenza di questa Corte e' consolidata nel ritenere legittimamente configurabile, in base a principio dell'autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 cod. civ., un contratto atipico di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'articolo 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorieta', si differenziano perche' nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'articolo 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di cio', eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualita' personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico e' senz'altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all'articolo 1453 cod. civ., espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia "(Cass. n. 8854 del 08/09/1998; Cass. n. 7033 del 29/05/2000). Stante il carattere infungibile delle prestazioni caratterizzate dall'intuito personae, le stesse erano eseguibili unicamente da un vitalizzante specificamente individuato alla luce delle sue qualita' personali (nella fattispecie, Ri.La. ), per cui non ha rilievo la circostanza da lui dedotta (contestata ex adversis) secondo cui i suoi familiari avevano provveduto ad assicurare ad entrambi i coniugi quanto previsto nel contratto di vitalizio in questione, ne' varrebbe ad escludere l'impossibilita', assoluta ed oggettiva. della prestazione cui si era obbligato lo stesso Ri. .

Con il 3 motivo deduce la violazione dell'articolo 583 c.c., articoli 1453, 1463, 2697 c.c., omessa o insufficiente motivazione; critica la Corte territoriale che aveva ritenuto di escludere "in via teorica ogni possibile trasferimento del bene in capo alla Di. Bi. , in qualita' di erede, anche qualora la stessa avesse in tal veste agito processualmente ...", non valutando che la risoluzione del contratto reintegrava l'immobile ceduto nel patrimonio del Cr. e quindi della Di. Bi. quale sua unica erede, cosi' come previsto dall'articolo 583 c.c..

Con il 4 motivo del ricorso, l'esponente denunzia la insufficiente o motivazione e la violazione di legge, con riguardo alla statuizione relativa alla domanda di rilascio dell'immobile che non sarebbe stata formulata dall'attrice (vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale).

Contesta l'assunto del giudice d'appello secondo cui la Di. Bi. aveva chiesto nell'atto introduttivo, come unica conseguenza della risoluzione, il solo risarcimento del danno, cio' che sarebbe in contrasto con il principio giuridico ex articolo 1463 c.c..

Entrambe le censure - congiuntamente esaminate essendo connesse - sono fondate.

Invero la pronuncia di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1458 c.c., ha effetto retroattivo tra le parti; nel caso di risoluzione per impossibilita' sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1463 c.c." la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione e deve restituire quella che ha gia' ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito". Nella fattispecie la restituzione dell'immobile - gia' nel possesso della Di. Bi. quale erede del Cr. e quale beneficiarla delle prestazioni dedotte nel contratto - era solo un effetto automatico della pronuncia di risoluzione de contratto, ne' risulta che l'attrice - come sostiene la corte - si fosse limitata nell'atto introduttivo a domandare solo il risarcimento del danno come unica conseguenza della risoluzione stessa.

Conclusivamente devono ritenersi fondati i motivi esaminati, assorbita la 5 censura, cio' che comporta l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli.

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 1211 UTENTI