Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi

In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio qualora l'agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore. L'agente, inoltre fin dal momento dell'incasso del prezzo versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del "tour operator", da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 8 ottobre 2009, n. 21388



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VE. SPA, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore PO. CA. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato FOSCHIANI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AN. VI. SRL, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. AN. SE. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO Claudio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PORCELLI VINCENZO, SCOGNAMIGLIO RENATO con procura speciale del Notaio Dott. CONCETTA ADRIANA DELLA RATTA in Bari il 13 luglio 2005 Repertorio 71402;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 393/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Seconda Civile, omessa il 21/12/2004; depositata il 27/01/2005; R.G.N. 2753/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/07/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

Udito l'Avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 12.4.2001 la An. Vi. s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Roma le aveva ordinato di pagare alla Ve. s.r.l. la somma di lire 12.459.000 oltre accessori.

Narrava la An. Vi. che il 27.9.2000 aveva prenotato per un gruppo di persone un soggiorno organizzato dalla Ve. per i 1 quale aveva trasmesso a quest'ultima la copia di un bonifico, tramite la Ba. Po. di. Ba. , pari al suddetto importo.

il viaggio pero' era successivamente disdetto ed il bonifico revocato.

La Ve. si costituiva in giudizio osservando che la An. Vi. aveva gia' ricevuto dai suoi clienti il corrispettivo del viaggio e che l'omessa trasmissione del bonifico costituiva grave inadempimento.

Con sentenza del 14.10.2002 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione al decreto emesso il 18 gennaio 2001 dal Presidente di quel medesimo Tribunale.

Con atto di citazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la An. Vi. srl interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma.

La Ve. , nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte d'Appello revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma il 14 ottobre 2001 e respingeva la domanda della Ve. s.r.l. nei confronti della An. Vi. s.r.l. condannando la Ve. al rimborso delle spese processuali in favore di controparte.

Proponeva ricorso per cassazione con due motivi Ve. spa.

Resisteva con controricorso An. Vi. srl..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene l'impugnata sentenza che la figura dell'intermediazione di viaggio debba essere inquadrata in quella di un mandato con rappresentanza fra l'agenzia ed il viaggiatore, mentre il contratto di organizzazione di viaggio da luogo ad un rapporto diretto fra il viaggiatore e l'organizzatore del viaggio. Secondo questa ricostruzione non sussiste quindi un rapporto di mandato fra le parti in causa Ve. ed An. Vi. , mentre deve considerarsi irrilevante l'avvenuto invio, da parte dei viaggiatori, del prezzo del viaggio a mezzo bonifico.

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente, contrastando le tesi dell'impugnata sentenza, rispettivamente denuncia: 1) "violazione e falsa applicazione della Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, articolo 17, di ratifica della Convenzione Internazionale dei Contratti di Viaggio (CCV) di Bruxelles del 23.04.1970 nonche' dell'articolo 1713 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3"; 2) "omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia in ordine alla legittimazione passiva e al corrispettivo del servizio di organizzazione di viaggio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5".

I motivi sono fondati.

I dati normativi di riferimento sono rappresentati dalla disciplina dettata dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, con cui e' stata data esecuzione alla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio.

Nel caso del contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore, tramite un intermediario, sulla base di un programma predisposto da un organizzatore, vengono in campo tre distinti rapporti.

Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo coli oca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l'intermediario. Dispone l'articolo 17 della convenzione che qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, e' considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore e' considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualita' nei documenti di viaggio (articolo 18, comma 1 e articolo 19, comma 2), produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza. Cio' non toglie che il viaggiatore sia tenuto a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (articolo 1719 cod. civ.), e percio' i fondi che, secondo il contratto di viaggio, il viaggiatore e tenuto a versare all'organizzatore, in anticipo rispetto all'inizio della esecuzione del contratto da parte dello stesso organizzatore. Questi fondi, d'altro canto, sono incassati, dall'intermediario come mandatario dell'organizzatore e lo stesso e' tenuto a trasferirglieli secondo le condizioni previste dal contratto di mandato che lega queste due parti. E' su questi fondi che il viaggiatore subira' l'addebito degli indennizzi dovuti all'organizzatore, secondo le clausole del contratto di viaggio, nel caso che il viaggiatore receda dal contratto (articolo 9 della convenzione). La natura di mandato con rappresentanza, che nei sensi gia' visti e' propria dell'incarico dato dal viaggiatore al proprio agente di viaggi, non e' incompatibile - ed anzi cio' trova riscontro nell'articolo 1719 cod. civ. - con l'assunzione da parte dell'agente ed in confronto dell'organizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l'incarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall'agente senza che il viaggiatore anticipi all'agente i fondi; in particolare, quando la prenotazione sia accettata dall'agente a ridosso della data a partire dalla quale il. viaggio dovra' avere inizio. (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868).

Lo specifico rapporto di mandato fra il tour operator e l'agente di viaggio si evidenzia nel momento in cui il primo riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto facendogli sottoscrivere il contratto di viaggio: l'agente infatti, in tale momento, da una parte assume le relative somme nel suo patrimonio e dall'altra parte le incassa come mandatario dell'organizzatore del viaggio, dal quale riceve le provvigioni, atteso che l'unico soggetto abilitato alla conclusione del contratto di viaggio con il consumatore e' lo stesso organizzatore. Non puo' dunque ritenersi che il relativo pagamento sia stato effettuato da parte dei viaggiatori che hanno versato il relativo importo all'agenzia ma che l'agenzia doveva versare tali somme al tour operator, a conclusione del contratto di viaggio. In altri termini, l'obbligo di versare le somme riguardava da un lato l'organizzatore di viaggi che aveva venduto il pacchetto; dall'altra l'agenzia di viaggi.

Tali soggetti sono dunque attivamente e passivamente legittimati ed ha errato l'impugnata sentenza per aver implicitamente escluso la legittimazione passiva in capo all'agenzia di viaggio.

Poiche' l'agenzia di viaggi opera quale mandataria del tour operator, ai sensi dell'articolo 1713 c.c., comma 1, dovra' rimettere al mandante tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato stesso ed in specie il saldo del prezzo ricevuto dai viaggiatori.

Nella fattispecie per cui e' causa a An. Vi. , mandataria della Ve. , ha violato l'obbligo di versare a quest'ultima la somma ricevuta dal viaggiatore e della quale aveva dichiarato di avere la disponibilita', mentre il giudice a quo non ha tenuto conto che era stato comunicato alla Ve. un bonifico su ordine della An. vi. , erroneamente considerando tale circostanza non rilevante.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che decidera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che decidera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2741 UTENTI