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il contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato da un coniuge senza la partecipazione e il consenso dell'altro è efficace nei confronti della comunione legale, ma annullabile entro un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione

La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene; ne consegue che il contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato da un coniuge senza la partecipazione e il consenso dell'altro è efficace nei confronti della comunione legale, ma annullabile, ai sensi dell'art. 184 cod. civ., nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 11 giugno 2010, n. 14093



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 6268/2005 proposto da:

PR. SRL P. IVA (OMESSO) (gia' PR. di. CA. MA. & C. SAS, in persona del proprio organo amministrativo BA. FE. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato ALLOCCA ELENA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LENTINI ALESSANDRO;

- ricorrente -

e contro

GI. CL. (OMESSO), GI. GI. (OMESSO), PA. MA. RO. (OMESSO);

- intimati -

sul ricorso 10006/2005 proposto da:

GI. CL. (OMESSO), GI. GI. (OMESSO), PA. MA. RO. (OMESSO) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENTI MARCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONE ALBERTO con procura speciale notarile rep. n. 64770 del 26/4/2010 - BOLOGNA - Notaio GHERARDI TOMMASO;

- ricorrenti -

e contro

PR. SRL;

- intimati -

avverso la sentenza n. 541/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l'Avvocato ALLOCCA Elena, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato LEONE Alberto difensore dei resistenti che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5-1-1998 la s.r.l. Pr. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna Gi. Cl. , Gi.Gi. e Pa.Ma. Ro. quali eredi di Gi.Fr. e, premesso che quest'ultimo aveva promesso di vendere all'esponente un terreno sito nel Comune di (OMESSO) con scrittura privata smarrita da parte di un terzo affidatario, e che tale contratto era stato redatto contestualmente alla stipula di un comodato dello stesso immobile in data (OMESSO), chiedeva emettersi sentenza costitutiva di trasferimento della proprieta' del suddetto bene in proprio favore.

Si costituivano in giudizio le convenute chiedendo il rigetto della domanda attrice, e proponendo una domanda riconvenzionale per l'immediata consegna del terreno oggetto del comodato detenuto dalla societa' Pr. nonche' per il risarcimento dei danni derivati dalla mancata restituzione del bene.

Con sentenza del 27-10-2000 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice e condannava la societa' Pr. al rilascio del terreno oggetto del contratto di comodato ed al risarcimento dei danni da ritardato rilascio da liquidarsi in separata sede.

Proposto gravame da parte della s.r.l. Pr. cui resistevano Gi.Cl. , Gi.Gi. e Pa.Ma. Ro. la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 31-3-2004 ha rigettato l'impugnazione, rilevando che la produzione nel giudizio di secondo grado da parte dell'appellante di copia della scrittura privata dell'(OMESSO), relativa al sopra menzionato contratto preliminare, non comportava peraltro l'accoglimento della domanda, essendo risultata fondata l'eccezione di parte appellata, gia' formulata nel primo grado di giudizio, in ordine alla non operativita' nei confronti della Pa. , gia' coniuge di Gi.Fr. , del suddetto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un immobile in comunione legale tra i coniugi e sottoscritto solo dal marito.

Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. Pr. ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui Gi.Cl. , Gi. Gi. e Pa.Ma. Ro. hanno resistito con controricorso proponendo altresi' un ricorso incidentale basato su tre motivi; entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo la societa' Pr. , deducendo nullita' del procedimento e della sentenza impugnata, assume che il giudice di appello ha ritenuto l'annullabilita' dei contratto preliminare di cui alla scrittura privata dell'(OMESSO) relativo ad un immobile oggetto di comunione legale tra i coniugi Gi.Fr. e Pa.Ma. Ro. per essere stato sottoscritto soltanto dal Gi. senza che la relativa eccezione fosse stata sollevata ritualmente ne' nel primo ne' nel secondo grado di giudizio, essendosene fatto cenno soltanto nella seconda comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado.

La censura e' infondata.

Premesso che copia della scrittura privata dell'(OMESSO) relativa al contratto preliminare di vendita per cui e' causa risulta essere stata prodotta soltanto nel giudizio di secondo grado, cosicche' prima di allora ovviamente la Pa. non era onerata dal sollevare alcuna eccezione in proposito, si osserva che dall'esame diretto degli atti (consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunciato) emerge che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello dalle parti appellate si era dedotto che il terreno oggetto del preliminare di vendita suddetto apparteneva non solo a Gi.Fr. ma anche alla moglie Pa.Ma. Ro. che ne era comproprietaria, e che quindi tale promessa di vendita, per avere piena validita', avrebbe dovuto essere sottoscritta anche da quest'ultima.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano il trasferimento della proprieta' di un immobile oggetto di comunione legale tra coniugi nell'ipotesi in cui soltanto uno di essi abbia sottoscritto l'atto di alienazione del bene, censura la sentenza impugnata per affermato che la sottoscrizione del preliminare "de quo" da parte del solo Gi.Fr. aveva impedito il formarsi della necessaria unica volonta' negoziale in capo ad una delle parti del contratto, data l'unicita' e la inscindibilita' del bene in comunione; la societa' Pr. sostiene che tali principi riguardano la comunione ordinaria, e non si applicano pertanto nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di comunione legale tra coniugi, laddove la diversa natura di tale istituto (trattandosi di una comunione priva di quote), che non ammette partecipazione da parte di terzi, comporta la disponibilita' solidale del diritto sull'intero da parte ciascuno dei coniugi, rimanendo comunque tutelato l'altro coniuge dalla possibilita' di annullamento dell'atto nel termine annuale di cui all'articolo 184 c.c..

La censura e' infondata.

Il giudice di appello ha rilevato che la scrittura privata prodotta dall'appellante aveva ad oggetto l'obbligo di trasferimento della proprieta' di un terreno in comunione tra i coniugi Gi. Fr. e Pa.Ma. Ro. sottoscritto soltanto dal Gi. , cosicche', attesa l'unicita' e l'inscindibilita' del bene in comunione promesso in vendita, la dichiarazione di voler vendere ad opera di una sola parte impediva il formarsi della necessaria unica volonta' negoziale in capo ad una delle parti del preliminare, cui conseguiva l'inutilizzabilita' dell'azione ex articolo 2932 c.c. nei confronti del soggetto rimasto estraneo al preliminare stesso.

Il dispositivo in proposito reso dalla sentenza impugnata e' conforme al diritto, anche se occorre correggere la relativa motivazione ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., u.c..

In effetti la Corte territoriale non ha considerato che nella fattispecie l'immobile oggetto del preliminare suddetto era in comunione legale tra i coniugi, costituente una comunione senza quote, nella quale i coniugi stessi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni di essa, e rispetto alla quale non e' ammessa la partecipazione di estranei; ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non puo' disporre della propria quota, puo' tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarita' del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza (ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato) si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'articolo 184 c.c. nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione (Cass. 14-1-1997 n. 284; Cass. 21-12-2001 n. 16177).

Pertanto alla luce di tali principi si deve ritenere che il preliminare di vendita sottoscritto dal solo Gi. , di per se' efficace nei confronti della comunione legale sussistente con la Pa. , era peraltro soggetto ad azione di annullamento da parte di quest'ultima ai sensi del menzionato articolo 1442 c.c., u.c. (seppure sempre nel rispetto del termine annuale sopra richiamato, vedi in tal senso Cass. 27-10-2003); ebbene tale eccezione risulta ritualmente essere stata sollevata nel secondo grado di giudizio dalla Pa. , come si e' rilevato in occasione dell'esame del primo motivo di ricorso, a seguito della produzione della sopra menzionata scrittura privata da parte dell'attuale ricorrente principale, senza che per altro verso la societa' Pr. abbia eccepito il mancato rispetto del richiamato termine annuale.

Ne consegue pertanto che l'azione ex articolo 2932 c.c. non poteva in ogni caso trovare accoglimento. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che i tre motivi formulati sono privi di qualsiasi indicazione della natura delle censure sollevate - se in particolare attinenti a violazione di legge e/o a vizi di motivazione - e limitati a generici rilievi critici in ordine alla non ritenuta inammissibilita' da parte del giudice di appello delle domande formulate e dei documenti prodotti nel giudizio di secondo grado da parte dell'appellante, senza neppure dedurre se e secondo quali modalita' le appellate avessero sollevato in proposito delle specifiche eccezioni.

Pertanto anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

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