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Il contratto può essere sottoscritto anche con una sigla

La produzione in giudizio, di una scrittura privata ad opera della parte, indicata nel corpo dalla scrittura, che non l'aveva sottoscritta (ma lo stesso puo' essere detto per il caso in cui i segni grafici della sottoscrizione non sono leggibili) costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale (o rende decifrabili i segni grafici che compongono la sottoscrizione illeggibile) e, pertanto, perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purche' la controparte del giudizio sia la stessa che aveva gia' sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato e l'atto sia stato prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti (Cass. n. 13103 del 23/12/1995 e Cass. n 11409 del 16/05/2006).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 novembre 2015, n. 23669



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 6267/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 139/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell'Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente che ha chiesto di riportarsi agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), con atto di citazione del 2 aprile 2004, conveniva davanti al Tribunale di Sondrio, (OMISSIS) ed premesso che in data 25 febbraio 2003 le parti stipulavano un contratto preliminare di compravendita di un immobile siti in Comune di (OMISSIS), che in data 4 maggio 2003 la stessa attrice era stata immessa nel possesso dell'immobile ed aveva provveduto alle volture delle utenze domestiche e del pagamento delle quote condominali, che la sig.ra (OMISSIS), promittente venditrice, nonostante piu' volte sollecitata non provvedeva a convocare la promissaria acquirente presso il notaio per la stipula del definitivo. La promissaria acquirente aveva inviato una formale convocazione senza esito positivo. L'attrice aveva gia' versato la somma di euro 35.164,57 ed in giudizio offriva formalmente di pagare il saldo del prezzo pattuito; chiedeva che venisse pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 2932 c.c., che tenesse luogo al contratto definitivo non concluso.

Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo la carenza di legittimazione attivo dell'attrice stante non riferibilita' della sottoscrizione del documento indicato quale contratto preliminare alla persona dell'attrice, quale promissaria acquirente.

Il Tribunale di Sondrio con sentenza n. 372 del 2005 accoglieva la domanda dell'attrice e trasferiva la proprieta' dell'unita' immobiliare di cui si dice subordinando l'efficacia del predetto trasferimento al pagamento della somma di euro 3.569,60 quale residuo prezzo.

Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendo che venisse dichiarato nullo il contratto preliminare di vendita di cui si dice perche' la sottoscrizione apposta in calce a tale contratto non corrispondeva quella della sig.ra (OMISSIS) e, dunque, la riforma della sentenza di primo grado.

Resisteva l'appellata, la quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 139 del 2010 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese giudiziali del grado. Secondo la Corte di Milano la decifrabilita' della sottoscrizione non sarebbe requisito di validita' dell'atto ove l'autore sia identificabile nelle sue generalita' dal contesto dell'atto medesimo e la mancanza di leggibilita' non impedisca di riferire la sottoscrizione a quel soggetto. Qualora le indicazioni prece denti la sottoscrizione consentono - come nel caso in esame - di individuare al provenienza dell'atto la sigla deve considerarsi equipollente alla firma per esteso.

La cassazione di questa sentenza e' stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso. In prossimita' dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che il ricorso in esame non e' soggetto alla normativa di cui all'articolo 366 bis c.p.c., relativa al c.d. "quesito di diritto". Tale norma e' stata introdotta dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 6, ed e' stata abrogata ad opera della Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera d). Sicche', in virtu' del comma secondo del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 27, l'articolo 366 bis, e' applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 40/2006, cioe' dal 2 marzo 2006, ed in virtu' della disciplina transitoria dell'articolo 58, comma quinto, fino alla sua abrogazione cioe', fino al 4 luglio 2009.

1.- Con il primo motivo del ricorso (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1350 c.c., e dell'articolo 2702 c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo la ricorrente, avrebbe sbagliato la Corte di appello di Milano nell'affermare che la decifrabilita' della sottoscrizione non sarebbe requisito di validita' dell'atto ove l'autore sia identificabile nelle sue generalita' dal contesto dell'atto medesimo e la mancanza di leggibilita' non impedisca di riferire la sottoscrizione a quel soggetto, perche' ai sensi dell'articolo 2702 c.c., la sottoscrizione sarebbe un requisito essenziale per fare acquistare al documento l'efficacia probatoria.

Piuttosto, andrebbe ritenuto che la scrittura privata sia da ritenere sottoscritta nella sola ipotesi in cui il segno grafico riporti l'indicazione del nome e cognome e, pertanto, una scrittura privata, in difetto della sottoscrizione apposta, secondo i criteri dinanzi indicati, deve ritenersi sfornita dalla medesima. La produzione in giudizio del contratto preliminare da parte della sig.ra (OMISSIS) non potrebbe avere efficacia probatoria perche' la sig.ra (OMISSIS) aveva revocato il suo consenso con raccomandata dell'8 marzo 2004.

1.1.- Il motivo e' in parte infondato ed in parte inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza.

Come e' stato gia' affermato da questa Corte, in piu' occasioni: la produzione in giudizio, di una scrittura privata ad opera della parte, indicata nel corpo dalla scrittura, che non l'aveva sottoscritta (ma lo stesso puo' essere detto per il caso in cui i segni grafici della sottoscrizione non sono leggibili) costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale (o rende decifrabili i segni grafici che compongono la sottoscrizione illeggibile) e, pertanto, perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purche' la controparte del giudizio sia la stessa che aveva gia' sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato e l'atto sia stato prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti (Cass. n. 13103 del 23/12/1995 e Cass. n 11409 del 16/05/2006).

Alla luce di questi principi, correttamente, e con motivazione adeguata e sufficiente, la Corte di Milano ha ritenuto che la produzione del contratto da parte della (OMISSIS) e il riconoscimento da parte di (OMISSIS) della propria sottoscrizione comportava che la scrittura privata facesse piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte dei sottoscrittori senza che ne potesse essere accertata la veridicita' della sottoscrizione attraverso strumenti probatori quali la perizia grafologica. D'altra parte, non vi e' dubbio che la produzione della scrittura in giudizio e la corrispondenza tra la persona che ha prodotto la scrittura e la persona indicata nel corpo della scrittura, siano elementi sufficienti a rendere decifrabile i segni grafici che compongono una sottoscrizione illeggibile. E, per la stessa ragione, correttamente, la Corte di appello di Milano ha ritenuto che, accertata la riferibilita' della firma al contraente sottoscrittore (OMISSIS), sarebbe stato incongruo e non pertinente parlare di riconoscimento, perche' il riconoscimento concerne, piuttosto, la propria sottoscrizione in un documento prodotto da controparte, mentre, nel caso di specie era la stessa (OMISSIS) che produceva il documento e, l'odierna appellante, parte contro la quale la scrittura era stata prodotta, non era abilitata da nessuna norma o principio a mettere in dubbio la firma di controparte.

1.1.a).- La censura e' inammissibile nella parte in cui viene richiamata una raccomandata dell'8 marzo 2004, con la quale la (OMISSIS) avrebbe revocato il proprio consenso ancor prima della produzione della scrittura privata nel giudizio da parte della (OMISSIS), perche' non e' stato riprodotto, ne' richiamato, l'esatto contenuto di tale documento ne' e' stato specificato se tale documento (e/o raccomandata) sia stato fatto valere nel giudizio di appello, e/o l'eccezione sia stata riproposta in appello, posto che risulta dal contesto della sentenza impugnata che il Tribunale aveva gia' ritenuto ininfluente ai fini della efficacia del contratto preliminare, la revoca del consenso di cui alla lettera della (OMISSIS) dell'8 marzo 2004 e l'attuale ricorrente non ha specificato se tale decisione sia stata censurata in appello. Come e' stato affermato da questa stessa Corte in altra occasione (Cass. n. 18506 del 25/08/2006), che qui si intende ribadire: qualora il ricorrente, in sede di legittimita', denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisivita', ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito.

2- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 214, 215, 221 c.p.c. e ss., e articolo 355 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo la ricorrente avrebbe sbagliato la Corte di Milano nel ritenere inammissibile la richiesta di querela di falso proposta dalla sig.ra (OMISSIS), per difetto di interesse, perche' non avrebbe tenuto conto che la contestazione della autenticita' della sottoscrizione della parte che produce la scrittura privata puo' avvenire solo mediante al proposizione di querela di falso che trova il solo limite della carenza dell'interesse ad agire. Ora, la signora (OMISSIS), accertato che nel corso del giudizio (OMISSIS) aveva espressamente riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta al preliminare azionato, non poteva fare altro che proporre querela di falso al fine di accertare la non riferibilita' della sottoscrizione apposta alla scrittura privata azionata al suo autore apparente e di conseguenza far dichiarare la nullita' del preliminare azionato. Piuttosto, sarebbe, secondo al ricorrente, principio affermato da questa Corte che sarebbe legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi.

2.1.- Anche questo motivo e' infondato.

Va qui osservato che la querela di falso puo' riguardare sia un falso materiale e sia un falso ideologico, con la specificazione che la falsita' materiale puo' investire il profilo estrinseco del documento (si parla di c.d. falsita' materiale), ovvero nella sua "genuinita'", manifestandosi sia nelle forme della contraffazione (ad es. la formazione del documento da parte di chi non ne e' l'autore apparente) che dell'alterazione (ad es. la modifica del documento originale). Si parla di falsita' ideologica, quando invece la falsita' concerne la verita' del documento, ossia l'enunciazione falsa del suo contenuto, la quale puo' formare oggetto di querela di falso, limitatamente per cio' che concerne l'estrinseco del documento, come nel caso dell'atto pubblico del notaio che falsamente attesta la veridicita' di una dichiarazione compiuta innanzi a lui (cfr. Cass. n. 2857/1979; Cass. n.47/1988). Ora, nel caso in esame, la querela di falso di cui la (OMISSIS) ne chiedeva l'ammissibilita' non integrava gli estremi di nessuna delle due ipotesi di falsita', ne' del falso materiale e neppure del falso ideologico perche', come ha avuto modo di chiarire la Corte di appello, l'appellante non contestava la falsita' materiale del contenuto del documento, cioe', in altri termini, che le dichiarazioni contenute in quel documento fossero riconducibili alla persona che aveva sottoscritto, ne' contestava la propria sottoscrizione (cosa che avrebbe potuto fare perche' la parte contro cui e' prodotta una scrittura privata puo' optare tra la facolta' di disconoscerla e la possibilita' di proporre querela di falso). Piuttosto, nel caso in esame, la (OMISSIS) contestava la genuinita', della sottoscrizione altrui, o, in altri termini, che i segni grafici che componevano la - sottoscrizione della controparte fossero imputabili alla persona indicata nel corpo della scrittura privata rispondente alla persona della (OMISSIS).

Eppero', come e' stato chiarito dalla stessa Corte distrettuale, nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte seppure non leggibile e, comunque, nel caso di specie, la produzione della scrittura di cui si dice nel giudizio da parte della persona indicata nel corpo della scrittura e la cui sottoscrizione era illeggibile, aveva perfezionato, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contratto in essa contenuto.

Pertanto, la sig.ra (OMISSIS), come ha chiarito la stessa Corte di Milano, comunque, non aveva interesse alla proposizione della querela di falso sia perche' non vi era norma che l'abilitasse e sia perche' risultava acclarato che, comunque, i segni grafici della sottoscrizione illeggibile appartenevano alla (OMISSIS).

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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