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Il correntista che lamenta l'illegititmo recesso della Banca deve provare la sufficienza della propria garanzia patrimoniale

Il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso ha l'onere di allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti. (Fonte: CED, Cassazione, 2016)

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 agosto 2016, n. 17291



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 26604/2011 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 456/2010 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l'inammissibilita', in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'appello di Lecce, per le questioni qui ancora aperte, ha respinto l'impugnazione proposta dal signor (OMISSIS) correntista affidato del (OMISSIS) SpA, e suo debitore principale, in ordine al recesso, esercitato dalla Banca, dal contratto di affidamento in conto corrente ed alla conseguente richiesta di pagamento del saldo, nei riguardi della sentenza del Tribunale di Brindisi che, decidendo dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposto da costui, unitamente ai suoi fideiussori, aveva accolto l'opposizione, revocato il monitorio ma condannato i debitori al pagamento, in favore della Banca, di una somma di danaro oltre che del 70% delle spese processuali.

2. La Corte territoriale, investita della rivisitazione del primo giudizio, ha - per quello che qui ancora interessa in ordine alla questione della revoca per giusta causa dell'affidamento in conto corrente -, dichiarato legittimo il comportamento della Banca e condannato l'odierno ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Il giudice di appello, infatti, ha respinto l'impugnazione sul punto affermando che il recesso era stato operato per giusta causa e giustificato motivo atteso che, se era vero che il debitore principale non aveva sconfinato dagli affidamenti, era altresi' vero che sia lui che i fideiussori avevano compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio si' da diminuire la garanzia del credito, rendendo oltremodo piu' difficoltoso l'eventuale suo recupero, cosicche' il comportamento della Banca era risultato ne' pretestuoso ne' arbitrario ma tenuto in buona fede, richiedendo il rientro dagli affidamenti entro il termine di 15 giorni.

3.1. Secondo il giudice distrettuale, inoltre, non vi era la prova (e comunque essa non riteneva) che il residuo patrimonio immobiliare dei debitori costituisse garanzia ampia ed idonea per il recupero del credito bancario.

4. Avverso tale decisione il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso errata applicazione degli articoli 1845, 1175 e 1375 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente pone a questa Corte il seguente principio di diritto: "Se sia legittimo il recesso dal contratto di apertura di credito tra l'amministratore e la banca allorche' non ricorra l'insolvenza di quest'ultimo e prima che sia stata verificata l'insolvenza dei suoi garanti. Se qualsiasi atto dispositivo del debitore e dei garanti comportino una diminuzione delle garanzie tale da legittimare il recesso".

2. Con il secondo mezzo errata interpretazione dell'articolo 1936 c.c. e ss., (articolo 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente pone a questa Corte il seguente principio di diritto: "Se sia legittimo il recesso dal contratto di apertura di credito prima di aver richiesto il pagamento ai garanti".

3. Con il terzo (Errata interpretazione degli effetti contrattuali a seguito della morte del fideiussore; Mancata e/o errata e/o parziale applicazione dell'articolo 1943 c.c., comma 2, e articolo 1899 c.c., comma 2, e abuso del diritto) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: "Se, alla morte del fideiussore, sia legittimo il recesso dal contratto di apertura di credito, garantito anche da altra fideiussione, prima di aver richiesto all'amministrato il supplemento di garanzia dell'articolo 1943 c.c., comma 2, e articolo 1844 c.c., comma 2".

4. Con il quarto (vizio di motivazione, abnorme e/o errata e/o parziale interpretazione degli atti acquisiti al processo Errata e/o mancata applicazione dell'articolo 1461 c.c.. Mancata ammissione e/o motivazione del diniego di CTU) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: "Se atti di disposizione patrimoniale da parte del debitore e del garante, costituiscano, sic et simpliciter, giusta causa di recesso dal contratto di apertura di credito in mancanza di prova sull'idoneita' del patrimonio del debitore e del garante, a soddisfare il credito della banca entro i limiti dell'affidamento. Se il giudice del merito per non incorrere nel vizio di omessa pronuncia, non debba motivare in ordine al diniego della richiesta di CTU e/o in ordine agli elementi di fatto su cui (e') fondata la sua decisione".

5. Con il quinto omessa decisione in ordine alla ricorrenza del principio di abuso del diritto il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: "Se ricorra l'abuso del diritto e siano violati i doveri di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto allorquando l'Istituto di credito eserciti il diritto di recesso dal contratto di apertura di credito, prima di aver esperito gli opportuni tentativi per evitare di danneggiare irreparabilmente l'amministrato. Se il giudice di merito debba fondare la sua decisione in materia tenendo presenti quali siano i principi regolatori ed i presupposti dell'abuso del diritto".

6. I motivi primo e quarto, tra di loro strettamente connessi debbono essere trattati congiuntamente ed accolti, risultando fondati.

7. I detti mezzi sollevano, con diversita' di accenti e di argomenti, la questione di quando puo' dirsi che la decisione della Banca di recedere dal rapporto di affidamento in conto corrente, secondo quando afferma la giurisprudenza di questa Corte, possa dirsi del tutto "imprevista o arbitraria".

7.1. Infatti questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 9321 del 2000 e 4538 del 1997) ha enunciato il principio di diritto secondo cui "in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalita' impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalita' commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non puo' pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate".

7.2. I richiamati mezzi di ricorso pongono il problema della dimostrazione della giustificazione posta a base della decisione di recesso dal rapporto di affidamento, da parte dell'istituto di credito, avendo la Corte territoriale (a p. 8 della motivazione) escluso che vi fosse la prova che, a seguito degli atti di disposizione posti in essere dai debitori (principale e fideiussori) e del conseguente indebolimento della garanzia patrimoniale generica, il residuo loro patrimonio immobiliare costituisse idonea garanzia per l'eventuale recupero del credito della Banca ed anzi ritenendo formata la prova contraria.

7.3. Osserva la Corte, dando continuita' all'indirizzo ermeneutico (espresso altresi' dalla sentenza n. 4538 del 1997), secondo cui:il debitore il quale agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito e, in particolare, per far affermare che il recesso non sia stato rispettoso della regola della giusta causa (in quanto prevista dal contratto stipulato dalle parti) ha l'onere di allegare che le giustificazioni date dalla banca non risultano ragionevoli, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale, cosi' come residuata dopo gli atti dispositivi compiuti.

7.4. Al riguardo, si osserva, che la Banca, per esercitare il suo diritto di recesso, ovviamente, non deve accertare (e dimostrare) che sussista un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori (peraltro di difficile affermazione, essendo materia riservata all'Autorita' giudiziaria che, al riguardo, provvede con le forme e le garanzie dell'istruttoria prefallimentare) in quanto, in tal modo si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile.

7.5. Tuttavia, e' altrettanto vero che il giudice deve verificare che le previsioni di esercizio della giusta causa siano tali da risultare "non impreviste o arbitrarie", tenuto conto che, nella specie, il correntista, pacificamente, non aveva mai superato il limite dell'affidamento concesso dall'istituto di credito (come ammette la stessa Corte territoriale), tenendo pertanto un comportamento corretto e rispettoso dell'accordo negoziale.

7.5.1. A tal uopo, infatti, e' vero quanto afferma il ricorrente che non basta un qualsiasi atto di disposizione del proprio patrimonio perche' il creditore bancario possa dirsi, a giusto titolo, allarmato dal comportamento del suo debitore, anche se il carattere non allarmante dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto deve essere dimostrato da parte di quest'ultimo, laddove agisca per far dichiarare come arbitrario l'atto di recesso della banca.

7.5.2. Nella specie, infatti, la Corte territoriale ha motivato il rigetto dell'impugnazione e della domanda del debitore della Banca affermando che non vi era la prova della idoneita' della garanzia residua offerta, a seguito delle cessioni da operate dai debitori, con una ratio decidendi che risulta essere stata efficacemente aggredita dall'odierno ricorrente (e debitore principale) il quale, dopo aver allegato (con la analitica specificazione dei cespiti oggetto del patrimonio, suo e dei fideiussori), la consistenza di tali beni, posti a presidio degli obblighi assunti con la Banca, ha vanamente richiesto - nel caso che del loro valore si dubitasse - una CTU volta all'apprezzamento degli stessi.

7.5.3. Nella specie, nel dubbio sulla valutazione del patrimonio residuo (immobili e terreni in (OMISSIS)), ed in mancanza di ulteriori allegazioni di allarme circa la solvibilita' dei debitori, il giudice di merito avrebbe dovuto quantomeno disporre una CTU estimativa, allo scopo di verificare - sia pure indirettamente - l'affermazione dell'esistenza di indici apprezzabili relativi al comportamento arbitrario del creditore istituzionale.

7.5.4. Orbene, non solo il giudice distrettuale non ha disposto tale CTU ma ha affermato, senza alcuna effettiva motivazione, l'esistenza in atti della prova dell'insufficienza del patrimonio dei debitori, senza specificare le ragioni, con una evidente carenza motivazionale, tale da farla qualificare come vera e propria motivazione apparente.

8. In conclusione, il primo ed il quarto motivo di ricorso devono essere accolti, assorbiti i restanti, con cio' determinandosi la cassazione della sentenza, con rinvio della causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

P.Q.M.

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