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Il credito ceduto deve essere individuato con riferimento al suo titolo

Un credito non può essere individuato, né la sua cessione fatta oggetto di notifica o di accettazione senza riferimento al suo titolo. Deve escludersi che la diligenza, che la legge impone al debitore solo nell'adempimento della prestazione, possa essere estesa sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere. Nella logica degli interessi contrapposti, che governa i rapporti obbligatori, la diligenza del preteso debitore, che neghi di essere tale, non può spingersi infatti sino al punto di farsi carico delle ragioni insoddisfatte (derivanti dal rapporto di cessione) del suo creditore, che si supponga ignaro del fondamento delle sue stesse pretese.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EC. S.R.L., in persona degli Amministratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato GUIDO ORLANDO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato PAOLO MARSON, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. S.P.A., gia' BA. DI. RO. S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato JANARI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHEQE TOMATIS, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 793/02 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 09/08/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2007 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato GUIDO ORLANDO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l'Avvocato LUIGI JANARI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' Ec. s.r.l. si oppose al decreto del Presidente del Tribunale di Savona, notificatole ad istanza della Ba. di. Ro. il 26 settembre 1997, con il quale le s'ingiungeva il pagamento della somma di lire 130.000.000, oltre agli accessori, per un credito documentato da una fattura emessa in data 28 gennaio 1997 dalla Cooperativa Sa. s.r.l.; credito del quale la banca si dichiarava cessionaria. La societa' opponente allego' che il credito ceduto, oggetto del procedimento monitorio, costituiva il corrispettivo di prestazioni che non erano mai state eseguite dalla cooperativa; che a fronte della sua contestazione, la fattura, emessa per crediti futuri, era stata stornata con l'emissione da parte della cooperativa, il 20 febbraio 1997, di nota di credito di corrispondente importo; e che il credito, quand'anche esistente, sarebbe spettato in ogni caso alla massa dei creditori della cooperativa, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa.

La creditrice contesto' la fondatezza dell'eccezione dell'opponente, sostenendo che la prova del credito discendeva dall'avvenuta accettazione da parte dell'Ec. della cessione del credito, e che la cessione medesima si era perfezionata anteriormente all'apertura della procedura concorsuale.

il Tribunale di Savona, premesso che l'accettazione della cessione di credito aveva efficacia di ricognizione del debito, che dopo di essa il debitore ceduto aveva tenuto un comportamento tale da indurre il cessionario a confidare nella bonta' ed esistenza del credito, e che le limitazioni del potere del legale rappresentante di Ec. non erano opponibili al terzo ex articolo 2384 c.c. respinse l'opposizione.

Contro questa sentenza, l' Ec. s.r.l. propose appello, riproponendo le difese del primo grado.

Con sentenza 9 agosto 2002, la Corte d'appello di Genova respinse l'appello. La corte riconobbe che l'accettazione della cessione fatta dalla societa' appellante non aveva il valore di ricognizione del debito, e prese in esame la difesa dell'appellante, secondo la quale, a fronte della sua contestazione, la controparte era onerata della prova della sussistenza e bonta' del credito azionato.

A questo riguardo la corte, esaminando la tesi difensiva della societa' opponente, secondo cui il decreto era stato emesso per un credito futuro, che sarebbe maturato solo dopo l'esecuzione, da parte della societa' appaltatrice, dell'opera convenuta, considero' che:

- in occasione della sua accettazione della cessione del credito alla banca, la debitrice non ne aveva dichiarato la natura speciale (futura), e la circostanza non risultava neppure dalla fattura emessa dalla societa' appaltatrice (l'emissione di fatture per prestazioni non eseguite, peraltro, era contraria alla prassi commerciale);

- l'accettazione della cessione senza menzione del fatto che le controprestazioni non erano state eseguite, avrebbe comportato, per la debitrice, tenuta a adottare un comportamento negoziale improntato a correttezza a buona fede, l'obbligo di specificare, dopo l'espletamento degli accertamenti del caso, la speciale natura del credito, potendo fondatamente sostenersi che il suo dovere di diligenza si specificava nell'obbligo d'informazione sulle circostanze rilevanti nell'ottica di garantire il soddisfacimento del diritto della controparte;

- nonostante cio', dopo lo storno della fattura, realizzata mediante emissione in data 20 febbraio 1997 da parte della Cooperativa di una nota di credito d'importo corrispondente alla fattura medesima, l'appellante (che non aveva documentato la registrazione della nota nella contabilita') non ne aveva dato notizia quando, successivamente, la banca (nelle date 8 aprile e 20 maggio 1997) aveva sollecitato il pagamento, limitandosi ad affermare che il credito ceduto non era venuto ad esistenza;

- la prova testimoniale fornita dall'opponente, con l'escussione di una teste addetta a mansioni contabili e amministrative, era generica, avendo la teste saputo del credito in questione solo a seguito della ricezione della gia' ricordata nota di credito, e de relato;

- l'opponente non aveva fornito la dimostrazione dell'inesistenza del credito ceduto, alla quale era tenuta in considerazione delle risultanze di causa, dalle quali si ricavava un principio di prova della sussistenza della pretesa azionata, con la conseguenza che il credito medesimo doveva presumersi esistente e relativo a prestazioni eseguite.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 28 gennaio 2003, l' Ec. s.r.l. ricorre con atto notificato il 29 marzo 2003, affidato a tre mezzi d'impugnazione internamente articolati.

La Ca. s.p.a., gia' Ba. di. Ro. s.p.a., resiste con controricorso notificato in data 7 maggio 2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, vertente sull'accertamento del credito della Cooperativa Sa. s.c.r.l. verso l' Ec. s.r.l., ceduto alla Ba. di. Ro. s.p.a, e' articolato in tre censure. Con la prima, allegandosi la violazione degli articoli 2697 e 1264 c.c. si lamenta che sia stato posto a carico del debitore ceduto l'onere di provare, in contraddittorio con il cessionario, l'esistenza del credito, e cio' in conseguenza di un supposto principio di prova fornito dal cessionario. Con una seconda censura, allegandosi la violazione degli articoli 1987 e 1988 c.c. si lamenta che, pur dopo aver riconosciuto che la dichiarazione dell'esponente, di accettazione della cessione del credito, non poteva aveva il valore di una ricognizione di debito, la corte aveva attribuito il valore di promessa di pagamento ad elementi estrinseci alla predetta dichiarazione, o a meri comportamenti, anche di terzi, e si era basata su supposti fatti notori, senza neppure esprimere alcuna valutazione circa il carattere negoziale e volontaristico di quegli elementi.

Con una terza censura si denunciano violazioni di specifiche norme di diritto sostanziale e connessi difetti di illogicita' di motivazione in ordine agli elementi valorizzati per attribuire ad essi il valore di una promessa di pagamento. La ricorrente sottopone analiticamente a critica quegli elementi sul piano logico giuridico, e nega potessero costituire prova del credito oggetto della lite, perche' non riguardavano il titolo dell'obbligazione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- gli elementi utilizzati dal giudice di merito non avevano diretta relazione con l'esistenza del credito e con l'esecuzione delle prestazioni, sicche' non potevano logicamente fornire la prova richiesta;

- l'affermazione che la mancata enunciazione, da parte del debitore ceduto, dei limiti e condizioni di esigibilita' del credito e' elemento indiziario dell'esistenza incondizionata di esso comporta l'assurda conseguenza, che il silenzio in questione avrebbe un effetto maggiore di quello che la stessa corte aveva negato potersi riconoscere alla dichiarazione espressa di accettazione prevista dall'articolo 1264 c.c.;

- per invocare l'obbligo di esecuzione secondo buona fede e correttezza del rapporto debitorio occorre preliminarmente provare l'esistenza dell'obbligazione in ipotesi non correttamente adempiuta;

- l'accettazione della cessione del credito - che la ricorrente riporta tra virgolette, nelle parti a suo avviso pertinenti - era del tutto priva di espressioni contenenti un riconoscimento dell'esistenza attuale del credito oggetto della cessione;

- la nota di credito della cooperativa, a storno integrale della fattura, era stata ricevuta in data ben anteriore a quella della richiesta di pagamento della fattura da parte della banca, e tale richiesta era stata immediatamente contestata.

2. Le censure, cosi' sintetizzate, sono fondate nella parte in cui deducono vizi di motivazione nell'esposizione delle ragioni per le quali il credito ceduto dovrebbe presumersi esistente e relativo a prestazioni realmente eseguite. Occorre premettere che, secondo la tesi sostenuta nei gradi di merito dalla societa' opponente al decreto ingiuntivo, il suo debito nei confronti della cooperativa cedente aveva titolo in un contratto di appalto, e le prestazioni della cooperativa medesima, delle quali il credito ceduto doveva costituire il corrispettivo, non erano mai state eseguite. Avendo la banca eccepito che la cessione del credito era stata accettata dalla debitrice ceduta, la corte di merito ha fatto discendere dalla circostanza che la societa' debitrice, accettando la cessione, non aveva dichiarato la speciale natura del credito, un successivo obbligo di informazione, a carico del medesimo soggetto, delle vicende del rapporto, e in particolare dello storno della fattura emessa dalla cooperativa appalta-trice; e ha ritenuto, sulla base della violazione del predetto obbligo di informazione, raggiunta la prova presuntiva dell'esistenza ed esigibilita' del credito controverso (dovendosi attribuire ad improprieta' di linguaggio l'affermazione censurata, contenuta in sentenza, dell'esistenza di un principio di prova della sussistenza del credito azionato), vale a dire, dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni a carico della cooperativa. In sintesi, il silenzio serbato dalla debitrice sulla qualita' (futura) del credito aveva fatto sorgere un obbligo d'informazione a suo carico, ma il successivo inadempimento di esso faceva presumere l'inesistenza della qualita' medesima, e con cio' l'infondatezza della tesi difensiva, salvo una prova contraria, che non era stata fornita, e che era a carico della stessa debitrice.

Al riguardo si deve premettere che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, che e' giudizio a cognizione piena, il creditore puo' dare la prova del diritto contestato con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni semplici. Non si puo' neppure escludere la legittimita' di presunzioni indirette, aventi ad oggetto non gia' il fatto generatore del credito, bensi' una ricognizione del debito, vale a dire una dichiarazione negoziale, fatta dalla parte debitrice, della volonta' di riconoscere l'esistenza del debito nei confronti del promissario. Il principio generale della liberta' di forma consente inoltre che tale dichiarazione sia fatta tacitamente, sempre che i fatti concludenti abbiano il necessario requisito dell'univocita'. Nella fattispecie in esame, l'esistenza di una dichiarazione di volonta' di riconoscere tacitamente il proprio debito dovrebbe essere argomentata dall'omissione di comportamenti dovuti, considerata qui peraltro non gia' come fonte di obbligazioni risarcitorie, ma come tacita manifestazione della volonta' di obbligarsi. La corte del merito ha infatti desunto da due omissioni (precisamente: silenzio sulla natura del credito ceduto; inadempimento del successivo obbligo d'informazione), la prova che la societa' opponente aveva riconosciuto il proprio debito. Trattandosi di presunzioni fondate su comportamenti omissivi, tuttavia, il dovere di motivazione della decisione implica necessariamente la puntuale indicazione degli elementi positivi, che a quei comportamenti attribuiscono un significato non equivoco di manifestazione della volonta' ricognitiva del debito. Nella fattispecie, al contrario, questi elementi, anche laddove sono enunciati, lo sono sulla base di premesse illogiche o giuridicamente errate. In ordine all'insufficienza ed illogicita' di tali argomenti si deve osservare guanto segue.

Per quanto attiene al comportamento tenuto in occasione dell'accettazione della cessione di credito, si fa riferimento esclusivamente alla natura speciale del credito: questa avrebbe di per se comportato la necessita' dei chiarimenti omessi. Secondo le allegazioni della debitrice - recepite nella sentenza impugnata e sostanzialmente pacifiche - il credito ceduto nasceva da un contratto a prestazioni corrispettive (appalto). Ora, poiche' un credito (diritto eterodeterminato, e per questa ragione identificabile solo attraverso il titolo che ne costituisce la fonte) non puo' essere individuato, ne' la sua cessione: fatta oggetto di notifica o di accettazione senza riferimento al suo titolo, non si comprende - in mancanza di indicazioni al riguardo nell'impugnata sentenza - per quale ragione il debitore dovesse supporre ignota al creditore cessionario la natura del diritto da lui acquistato, indissociabile dal fatto generatore del credito indicato nel contratto, a sua volta richiamato nella dichiarazione di accettazione della cessione. Non puo' pertanto logicamente ipotizzarsi un silenzio significativo in ordine alla natura del credito, se non si dubita che il credito fosse perfettamente identificato con il riferimento al contratto dal quale esso nasceva, e che lo subordinava al verificarsi dei presupposti di fatto pattuiti dalle parti. Il debitore, avendo "preso nota" che la cooperativa aveva ceduto il suo credito, con la precisazione che tale presa di conoscenza "vale come accettazione della cessione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1264 e 1265 c.c." (il testo dell'accettazione, per questa parte, e' riportato ne, ricorso), non aveva apparentemente ragione di preoccuparsi di far conoscere al suo nuovo creditore - la cui posizione non era giuridicamente diversa da quella del creditore cedente - il contenuto e le condizioni di esigibilita' del credito trasferito. L'unico elemento indicato dalla corte genovese, per attribuire significato al silenzio della societa' debitrice, doveva darsi - nella ricostruzione dei fatti accolta in sentenza - per gia' conosciuto dal cessionario.

Si deve aggiungere che l'avvenuta stipulazione del contratto di appalto non basta, da sola, a giustificare sul piano logico la presunzione che le prestazioni dell'appaltatore fossero state eseguite prima della cessione di credito. Nella sentenza (che non riporta il contenuto della dichiarazione di accettazione della cessione, negando ad esso - per questa parte correttamente - valore di riconoscimento di debito) non sono tuttavia indicate le ragioni per le quali in quella occasione la debitrice avrebbe dovuto far presente che l'opera o il servizio, previsti nel contratto, non erano ancora stati eseguiti: una excusatio questa, dal giudice di merito supposta necessaria, che sarebbe stata non patita., se non per particolari circostanze che imponessero o anche solo rendessero opportune quelle precisazioni, e che la motivazione censurata non menziona (non si afferma, in particolare, che vi fossero gia' state, a quel tempo, richieste di pagamento, o che la cessionaria avesse gia' notificato la cessione di credito in termini che ne supponessero inequivocabilmente l'immediata esigibilita', o, quanto meno, ne riportassero l'esatta quantificazione, con o anche senza riferimento preciso a fatture gia' emesse).

Secondo la corte territoriale, inoltre, il successivo comportamento della debitrice ceduta - che aveva opposto alle richieste di pagamento un generico diniego di esistenza del credito, ma non aveva informato la banca del richiesto ed ottenuto storno della fattura, illegittimamente emessa dalla cooperativa appaltatrice - avrebbe integrato l'inadempimento di un dovere di diligenza della debitrice ceduta, che includerebbe l'obbligo d'informazione sulle circostanze rilevanti, nell'ottica di garantire il soddisfacimento del diritto della controparte.

Questo comportamento e' stato giudicato sintomatico dell'inverosimiglianza della tesi difensiva, e dunque - pur trattandosi di comportamento tenuto nel corso del rapporto - e' stato apprezzato sul piano processuale dell'onere della prova: cosi deve ritenersi, non potendosi attribuire ad esso - per evidenti ragioni logiche - il significato di una tacita dichiarazione ricognitiva dell'esistenza del debito (il dovere d'informazione inadempiuto, ricostruito dal giudice di merito, ha a suo presupposto, nonche' a suo contenuto, l'inesistenza del debito, e cio' esclude ogni riconoscimento). L'esistenza della supposta ricognizione resta cosi interamente affidata al silenzio serbato in occasione dell'accettazione della cessione, punto gia' esaminato.

Il successivo comportamento della debitrice ceduta deve essere peraltro apprezzato nel contesto di un rapporto contrattuale sinallagmatico d'appalto, che proseguiva tra creditrice cedente e debitrice ceduta (cfr. Cass. 10 gennaio 1966 n. 184), e nel quale la seconda aveva riconosciuto, stornando la fattura, l'inesistenza del credito. Dall'impugnata sentenza risulta soltanto che la fattura, per la quale fu richiesto il decreto ingiuntivo, era stata emessa dalla cooperativa nella stessa data in cui la committente accettava la cessione di credito. Da essa non si ricava invece in quale data la banca ne avrebbe chiesto per la prima volta il pagamento, ma soltanto che essa lo aveva sollecitato in date successive a quelle nella quale la stessa fattura era stata stornata con l'emissione di una nota di credito. Ora, nel rapporto con la cessionaria, la quale come avente causa del credito faceva valere esclusivamente diritti spettanti alla cedente, l'affermazione dell'inesistenza del credito da parte della debitrice ceduta valeva ad esplicitare il rifiuto di pagamento, mentre la sua genericita' non precludeva alla banca la facolta' di procurarsi dalla sua dante causa tutte le informazioni, sull'esistenza ed esigibilita' del credito contestato, che sino a quel momento la cedente non le avesse fornito.

L'assunto che correttezza e buona fede comportassero a carico della debitrice ceduta (terza, in posizione puramente passiva rispetto al negozio di cessione) un obbligo d'informazione del cessionario, per consentirgli di cautelare la sua situazione, nell'ottica di garantire il soddisfacimento delle sue pretese, resta immotivato. Posto che, nel rapporto contrattuale con la societa' appaltatrice, le ragioni della societa' committente erano state chiarite, e che tra debitrice ceduta e creditrice cessionaria non v'era rapporto contrattuale (l'accettazione della cessione da parte del debitore, infatti, e' dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale), l'ipotizzato dovere di diligenza al quale si fa generico riferimento, ma del quale non si indica il fondamento normativo, non potrebbe discendere dall'articolo 1176 c.c.. Questa norma non e' invocabile per identificare il contenuto di un'obbligazione (in questo caso: l'informazione sulle ragioni della contestazione del credito), determinato invece dalla fonte che lo costituisce (Cass. 13 febbraio 1998 n. 1560). Deve pertanto escludersi che la diligenza, che la legge impone al debitore solo nell'adempimento della prestazione (qui: pagamento del corrispettivo dell'appalto), possa essere estesa sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere. Nella logica degli interessi contrapposti, che governa i rapporti obbligatori, la diligenza del preteso debitore, che neghi di essere tale, non puo' spingersi infatti sino al punto di farsi carico delle ragioni insoddisfatte (derivanti dal rapporto di cessione) del suo creditore, che si supponga ignaro del fondamento delle sue stesse pretese. L'ipotizzato dovere d'informazione, da parte del debitore, resta dunque sfornito di precisi riferimenti giuridici.

La sentenza, che fonda il ribaltamento dell'onere della prova su questo punto decisivo, costituito dall'omissione di comportamenti dovuti da parte della societa' debitrice, e' pertanto affetta dal vizio denunciato sotto la rubrica dell'articolo 360 c.p.c., camma 1, n. 5.

3. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1655 ss. c.c. e L.F., articolo 201. Premesso che nell'appalto vale il principio della postnumerazione, per cui l'obbligasione del committente di pagare il prezzo dell'opera o del servizio sorge solo quando e' intervenuta l'accettazione dell'opera o del servizio appaltati, si deduce che la cessione del credito futuro dell'opera o servizio non. ancora eseguiti, perfezionata prima della data della dichiarazione di fallimento, non e' opponibile alla massa dei creditori se l'accettazione non sia a quel tempo ancora intervenuta; e che la prova della maturazione del credito in data anteriore al fallimento, come in genere del rapporto fondamentale e della legittimazione, e' a carico del cessionario.

Il motivo e' infondato. La debitrice ceduta, infatti, non e' legittimata a far valere le ragioni del fallimento, mentre compete esclusivamente agli organi di quella procedura l'esperimento dell'eventuale revocatoria della cessione di credito.

4. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ex articolo 112 c.p.c., l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullita' della cessione di credito sollevata dalla societa' ricorrente al capo 7 dell'atto di appello.

Il motivo, nella parte in cui sfugge alla censura d'inammissibilita' per la sua insufficienza, e' infondato. Ne' dal ricorso, infatti, ne' dalla sentenza e' possibile desumere il contenuto della doglianza sulla quale la corte di merito non si sarebbe pronunciata. Nella sentenza, tuttavia, si tocca la questione dei vizi dell'atto di cessione, che sarebbero stati dedotti dall'appellante, e la si respinge con l'affermazione che il debitore ceduto non sarebbe legittimato a far valere questi vizi. Questa affermazione, dunque doveva essere censurata: su di essa, tuttavia, la societa' ricorrente non formula alcun rilievo critico.

5. in conclusione, la sentenza deve essere cassata in accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di ricorso, e la causa deve essere rinviata alla medesima corte d'appello, in altra composizione. Questa procedera' ad un nuovo giudizio, nel quale accertera', anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimita', se la banca creditrice abbia fornito, anche a mezzo di presunzioni, la prova dell'esecuzione, da parte della creditrice cedente, delle prestazioni previste nel contratto quale fatto generatore del credito controverso, dandone congrua motivazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo e il terzo motivo; accoglie per quanto di ragione il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Genova.

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