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Il mandato a riscuotere un credito può essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata

Il mandato a riscuotere un credito non é soggetto a particolari forme e, pertanto, può essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata; tuttavia, la preposizione, da parte del creditore, di altro soggetto incaricato di riscuotere, in sua vece, il credito deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 2 Civile con Sentenza del 13 novembre 2009, n. 24128.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 13 novembre 2009, n. 24128



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ME. EL. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato MORELLI ANTONINO;

- ricorrente -

contro

CA. SA. , MA. MA. TE. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato BATTISTA DOMENICO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIMICELA EDOARDO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 637/2004 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24/09/2009 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29.9.93 Ca.Sa. e MA. Ma. Te. citarono al giudizio del Tribunale di Catania Me. El. , esponendo: che con contratto del 20.6.89 il Ca. aveva ceduto alla convenuta, dietro corrispettivo di lire 35.000.000 da pagarsi in rate mensili di lire 400.000, un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con tal Dr. ; che il cedente aveva delegato per la riscossione del prezzo la propria madre, la suddetta Ma. M. T. ; che il Me. E. , dopo aver pagato le mensilita' da ottobre 1989 a maggio 1990, per complessive lire 3.200.000, aveva cessato i versamenti nonostante i ripetuti solleciti della Ma. M. T. .

Su tali premessegli attori chiesero che la convenuta venisse dichiarata decaduta dal beneficio del termine relativamente alla rateizzazione del prezzo dovuto e condannato al pagamento, in favore della Ma. M. T. , della residua somma di lire 31.800.000, comunque delle rate scadute alla data della sentenza,con gli interessi legali.

Costituitasi la Me. E. , chiese il rigetto della domanda, eccependo di non aver potuto eseguire i pagamenti in questione per la sopravvenuta irreperibilita' del Ca. , a mani del quale gli stessi avrebbero dovuto essere eseguiti come da contratto, e di non aver aderito alle richieste della Ma. M. T. , per non aver la medesima adeguatamente giustificato (essendo il documento da quella esibito privo di data e sottoscrizioni certe) l'assunta qualita' di delegata.

Con sentenza del 24.5 - 22.6.00 l'adito Tribunale rigetto' la domanda, compensando le spese, rilevando che il Ca. non aveva proposto alcuna richiesta nei confronti della Me. E. , mentre la Ma. M. T. , producendo la mera fotocopia dell'assunta delega, peraltro priva di data, non aveva provato la propria legittimazione attiva.

Proposto appello dal Ca. e dalla Ma. M. T. , resistito dalla Me. E. con gravame incidentale in ordine alle spese, la Corte di Catania, con sentenza del 12.12.03-6-7-04, in riforma di quella appellata, condannava Me.El. al pagamento in favore di Ma.Te. , quale delegata di Ca. Sa. , della somma di lire 31.800.000, con gli interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei, oltre al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.

A tale decisione la corte etnea perveniva, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, osservando:

a) che il Ca. , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, aveva formulato una domanda nei confronti della Me. E. , chiedendone la condanna al pagamento delle somme ancora dovute, al riguardo indicando la propria madre, Ma. M. T. , quale delegata alla relativa riscossione;

b) che quest'ultima, in tale qualita', ben avrebbe potuto richiedere tali pagamenti, "avendo ampiamente giustificato i suoi poteri attraverso la produzione della delega scritta";

c) tale documento era idoneo a giustificare detti poteri perche', sebbene prodotto in fotocopia, non era stato mai oggetto di contestazione in ordine alla conformita' all'originale ed alla autenticita' della sottoscrizione, mentre la mancanza di data era irrilevante, tenuto conto del contenuto richiamo alla cessione del contratto preliminare;

d) comunque la comune azione giudiziaria avrebbe costituito idonea ratifica da parte del Ca. , ove necessaria, dell'operato materno. Avverso la suddetta sentenza la Me. E. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito il Ca. e la Ma. M. T. con controricorso. E'stata infine depositata una memoria illustrativa del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c. per omessa ed inadeguata valutazione delle risultanze processuali su punti decisivi.

Le censure attengono, anzitutto, alla posizione della Ma. M. T. , di cui si sostiene il difetto di legittimazione, per ritenuta inidoneita' della delega, che, costituita da un "foglietto" privo di data e genericamente menzionante la sola riscossione delle somme "ad ogni scadenza", non sarebbe stata idonea a giustificare, a termini degli articoli 1703 e 1708 c.c. alcun potere sostanziale e, soprattutto processuale (in mancanza di ogni requisito formale di autenticita'), della suddetta a rappresentare il figlio, resosi irreperibile all'estero, per problemi giudiziari, fino al suo successivo arresto.

Fondatamente, pertanto la Me. E. avrebbe dubitato della sussistenza dei poteri di riscossione della stessa, ed invalidamente la causa sarebbe stata intrapresa dall'attrice e dallo stesso Ca. , considerato che, come rilevato dal giudice di primo grado, la procura notarile da quest'ultimo rilasciata all'avv. La Micela, tre anni prima dell'instaurazione del giudizio, non contemplava alcun incarico a promuovere liti,ma solo quello di amministrare alcune societa'.

L'invalidita' di tale costituzione avrebbe comportato, di conseguenza, la non configurabilita' della ratifica, sanante l'eventuale carenza di poteri della Ma. M. T. , che la Corte d'Appello ha ravvisato nella comune azione giudiziaria spiegata dalle controparti.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 344 c.p.c., per non avere la corte di merito considerato che il Ca. , non costituitosi validamente in primo grado, non avrebbe potuto farlo in secondo, essendo l'intervento in appello consentito solo ai terzi.

Peraltro i giudici di merito, emettendo la statuizione di condanna al pagamento a favore della sola Ma. M. T. all'evidente scopo di convalidare quel "foglietto", avrebbero implicitamente e contraddittoriamente disconosciuto detto intervento.

Ancora, la Corte territoriale, non avrebbe tenuto conto di "tre quietanze rilasciate dal personale della Casa Circondariale di (OMESSO), dove il Ca. si trovava albergato, dopo il suo rientro in Italia comprovanti l'avvenuto versamento nell'anno 2000 di lire 650.000, ad opera del padre della convenuta Me. E. , circostanza che evidenzierebbe l'assenza del suddetto all'epoca dell'iniziativa giudiziaria assunta dalla madre.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c., per omessa ed inadeguata valutazione delle risultanze processuali, non avendo i giudici di appello considerato che prima di rendersi irreperibile, il Ca. era solito recarsi presso l'opificio del padre della Me. E. , allo scopo di riscuotere personalmente ed in moneta contante, come specificamente previsto nell'atto di cessione, i ratei del prezzo, che lo stesso era stato, successivamente e vanamente, ricercato nel suo domicilio dalla Me. E. , che la produzione del "foglietto di delega" avrebbe costituito conferma di tale prolungata assenza, peraltro ammessa dalla stessa controparte in atti difensivi e che, pertanto, giustificato sarebbe stato il rifiuto della odierna ricorrente, di aderire alle richieste di pagamento avanzate dalla Ma. M. T. .

Con il quarto motivo, infine, si censura, per violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., il regolamento delle spese del giudizio, che avrebbero dovuto essere poste a carico della Ma. M. T. e del Ca. , avendo la prima agito senza titolo ed essendo il secondo intervenuto invalidamente in grado di appello.

La commistione ed interdipendenza delle censure contenute nei primi tre motivi di ricorso ne rendono opportuno l'esame congiunto.

Per quanto riguarda, anzitutto, la posizione processuale del Ca. , deve rilevarsi la regolarita' della costituzione del medesimo, fin dal primo grado, a mezzo dell'avvocato Edoardo Lamicela, sulla base della "procura alle liti" conferita con atto pubblico per notar G. Lombardo in Catania, di cui e' copia in atti, il cui esame e' consentito a questa Corte, in ragione della natura processuale della relativa censura.

Contrariamente, infatti, a quanto si sostiene nel primo motivo di ricorso, detto mandato non risulta rilasciato al fine di consentire l'amministrazione di alcune societa', di cui il Ca. era all'epoca legale rappresentante, contenendo invece un'ampia procura alle liti, con la quale il suddetto affidava all'avvocato Lamicela l'incarico di rappresentare; e difendere "detti soggetti mandanti o alcuno di essi, sia disgiuntamente che congiuntamente", vale a dire sia "esso Ca. Sa. ..." (precedentemente nominato sub a con l'espressa precisazione che il medesimo interveniva "in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante" delle societa' poi elencate), sia le quattro societa' dal medesimo rappresentate, "negli atti di ogni procedimento e lite che essi hanno gia' intentato o intenteranno presso qualunque autorita' giudiziaria...".

L'evidenziata inequivoca provenienza di tale procura e la portata omnicomprensiva, riferita anche alle liti future, della stessa - che non risulta, ne' viene dedotto, essere stata revocata prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado - comporta che legittimamente, ai sensi dell'articolo 83 c.p.c., comma 2, questo fu promosso dall'avvocato Lamicela anche per conto del Ca. , oltre che della Ma. M. T. (a sua volta conferente una procura speciale a margine della citazione, ai sensi del comma 3 del citato articolo).

La reiezione dell'esaminato profilo di censura, contenuta nel primo motivo comporta, di conseguenza, quella del secondo motivo di ricorso, considerato che il Ca. , regolarmente costituito in primo grado, aveva legittimazione ed interesse ad impugnare, con l'atto di appello, la sentenza che l'aveva visto soccombente, ed a partecipare al giudizio di secondo grado. Altrettanto infondati sono i profili di censura relativi alla posizione processuale della Ma. M. T. . Quest'ultima,assumendosi mandataria alla riscossione del credito del Ca. , era legittimata e portatrice di diretto interesse a far accertare detta qualita', al fine di ottenere una pronunzia in ordine alla sussistenza dei poteri conferitile dal figlio. Ne consegue l'inconferenza del richiamo, contenuto nel primo mezzo d'impugnazione, all'articolo 1708 c.c., comma 2, che si assume violato nella parte in cui richiederebbe l'espressa menzione nel mandato della facolta' di promuovere giudizi per conto del mandante, in considerazione della natura di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di siffatte iniziative, posto che la Ma. M. T. ebbe ad agire,peraltro congiuntamente al Ca. , in proprio e non quale assunta procuratrice speciale del medesimo, al fine sopra indicato di far accertare la sussistenza del rapporto di mandato ed i relativi poteri di riscossione del credito per conto del suddetto mandante.

Fondati, nei termini di seguito precisati, sono invece i rimanenti profili di censura, dovendosi escludere, sulla scorta della ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza di merito e di elementi di fatto risultati pacifici tra le parti, la configurabilita' dell'inadempimento colpevole della debitrice Me. E. nel periodo compreso tra l'allontanamento del Ca. e la proposizione del giudizio di primo grado.

Pur convenendosi con l'affermazione della corte di merito secondo la quale il conferimento di un mandato a riscuotere un credito non e' soggetto particolari forme e, pertanto, ben avrebbe potuto essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, deve tuttavia osservarsi che la preposizione, da parte del creditore, di un altro soggetto, incaricato di riscuotere in propria vece, il credito, per poter spiegare effetti nei confronti del debitore, deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza di quest'ultimo.

Siffatto principio si desume dalla giurisprudenza di questa Corte, che con pronunce sia pur non recenti (n. 568/83, n. 735/67), ma non superate da successive di segno contrario, ha avuto modo di affermare che "la figura dell'adiectus solutionis causa - che e' il soggetto indicato dal creditore,a chi sia obbligato nei suoi confronti, come la persona incaricata di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto di esso creditore - non solo presuppone la costituzione del vincolo obbligatorio, ma implica che su di esso si sia innestato un rapporto trilaterale, in virtu' del quale il creditore abbia indicato al debitore la persona legittimata a ricevere l'adempimento, in sua vece...".

Nel caso di specie non risulta,ne' e' stato dedotto, che il Ca. , prima o all'atto di allontanarsi dalla zona di sua abituale residenza, nella quale aveva riscosso alcune rate del credito, avesse in alcun modo comunicato alla debitrice di aver preposto la propria madre alla riscossione di quelle rimanenti, cosi' modificando unilateralmente quella precisa clausola contenuta nel titolo negoziale (la scrittura privata di cessione del contratto preliminare in data (OMESSO)), secondo la quale i pagamenti in danaro avrebbero dovuto essere eseguiti soltanto a mani proprie del creditore. In siffatto contesto non illegittimo deve ritenersi il rifiuto di pagamento opposto dalla Me. E. alla Ma. M. T. , considerato che la scrittura da quest'ultima esibita per avallare la richiesta non risultava diretta anche alla debitrice, ma solo all'assunta preposta alla riscossione e, per di piu', non era caratterizzata, per la mancata indicazione della data e del luogo di sottoscrizione, da connotati di sicura obiettiva attendibilita' quanto all'effettiva provenienza dal creditore, gia' da tempo assente. Non ingiustificati, secondo una necessaria valutazione ex ante di tale comportamento, erano dunque da ritenersi i dubbi esternati dalla debitrice, la quale, nell'ipotesi, non improbabile in quel contesto, di un'iniziativa assunta dalla Ma. M. T. , sia pur nel ritenuto interesse del figlio assente, ma senza la preventiva autorizzazione del medesimo, si sarebbe trovata esposta, nel caso di mancata successiva ratifica da parte del dominus, alle conseguenze di un incauto pagamento, inefficace, agli effetti dell'articolo 1188 c.c., nei confronti del creditore, rimanendo pertanto obbligata verso quello (v. Cass. 17742/05, 2732/02, 2093/97). La circostanza che il Ca. abbia successivamente riconosciuto come propria detta scrittura, agendo in giudizio unitamente alla Ma. M. T. , perche' il credito sia da quest'ultima riscosso per proprio conto, se puo' valere a conferire fondamento, quanto meno in via di ratifica, all'operato materno, non e' tuttavia sufficiente ad attribuire alla Me. E. la responsabilita' del precedente mancato adempimento, non potendo il comportamento di quest'ultima essere valutato con giudizio ex postilla, stregua di atti sopravvenuti, ma dovendo tenersi conto delle particolari circostanze nelle quali l'obbligazione non fu adempiuta, ostando al richiesto pagamento, difforme dalle modalita' prescritte nel titolo costitutivo dell'obbligazione e la cui richiesta non era stata preceduta da alcuna comunicazione da parte del creditore, ragioni di ordinaria prudenza. Le suesposte considerazioni comportano l'accoglimento parziale del ricorso, dovendosi escludere che la Me. E. , prima della richiesta inequivocamente proveniente dal Ca. solo con l'atto di citazione, sia incorsa nell'inadempimento colpevole della propria obbligazione. La protrazione del mancato pagamento anche a seguito dell'atto di citazione non trova, invece, alcuna giustificazione, non avendo piu' la suddetta debitrice ragione di opporsi all'adempimento con le modalita' ex adverso richieste. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che, non necessitando la causa di altri accertamenti di fatto, va disposta senza rinvio, con diretta pronunzia nel merito da parte di questa Corte ai sensi dell'articolo 384 c.p., comma 1, u.p. condannandosi la convenuta al pagamento della somma capitale, di euro 16423,33 (corrispondenti alle originarie lire 31.800.000), confermandosi la dichiarazione di decadenza ex articolo 1186 c.c. dal beneficio del termine della rateizzazione, non oggetto di alcuna specifica censura atta a giustificare la persistente inadempienza, nonche' degli interessi moratori al tasso legale, a partire dalla data della domanda giudiziale.

Ritenuto assorbito il quarto motivo di ricorso, relativo al regolamento delle spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell'esito finale e complessivo della lite, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di tutti i gradi del processo.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione alle censura accolte, e, pronunziando nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, condanna Me. El. al pagamento in favore di Ca. Sa. e, per esso, a mani di Ma. Ma. Te. , della somma di euro 16423,33, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale. Compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del processo.
 

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