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Il mediatore non deve menzionare nella proposta gli oneri gravanti sull'immobile
Pubblicata il 12/03/2015
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 dicembre 2014, n. 25800
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Presidente
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere
Dott. ABETE Luigi - Consigliere
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6674-2009 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
Soc. (OMISSIS) S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 780/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e di depositare un avviso di ricevimento della notifica del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso o, in subordine, per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 39777/2002 il Tribunale di Roma respinse l'opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo n. 12126/1996 emesso nei suoi confronti dal Pretore di Roma, avente per oggetto il pagamento alla s.r.l. (OMISSIS) di lire 5.700.000, oltre agli accessori, come provvigione per l'opera di mediazione svolta in relazione a un affare immobiliare.
Impugnata dalla soccombente, la decisione e' stata confermata dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza n. 780/2008 ha rigettato il gravame.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. La s.r.l. (OMISSIS) non ha svolto attivita' difensive nel giudizio di legittimita'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso (OMISSIS), denunciando rispettivamente la "violazione dell'articolo 1337 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3" e la "violazione dell'articolo 1755 c.c., comma 1, articoli 1759, 1175 e 1176 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3", rivolge alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura: avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto sussistente il diritto alla provvigione reclamato dalla s.r.l. (OMISSIS), pur se questa era a conoscenza degli oneri gravanti sull'appartamento offerto in vendita e non li aveva menzionati nel modulo di proposta di acquisto fatto sottoscrivere all'interessata.
La doglianza va disattesa.
E' vero che la giurisprudenza di questa Corte (oltre a Cass. 24 ottobre 2003 n. 16009, richiamata dalla ricorrente, v. Cass. 22 luglio 2004, 15 marzo 2006 n. 5777, 14 luglio 2009 n. 16382, 16 luglio 2010 n. 16623, 8 maggio 2012 n. 6926) e' orientata nel senso che "il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si dipana in ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico-giuridica (come l'accertamento della liberta' dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cd. visure catastali ed ipotecarie) al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, e' purtuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza". Ma appunto l'avvenuta puntuale ottemperanza a tale obbligo da parte della s.r.l. (OMISSIS) e' stata motivatamente ritenuta dalla Corte d'appello alla stregua delle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che (OMISSIS) era stata esaurientemente messa al corrente della condizione giuridica in cui versava l'appartamento che intendeva acquistare. Questo accertamento non ha formato oggetto di specifiche doglianze: cio' che soltanto la ricorrente lamenta e' che i pesi e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile non erano stati indicati nella proposta da lei sottoscritta. La circostanza e' pero' ininfluente, una volta verificato che l'esistenza di quegli oneri era stata resa nota all'interessata: cio' che rileva e' che l'informazione le era stata fornita, anche se verbalmente, consentendo la valutazione della convenienza dell'affare, sicche' non occorreva che fosse ripetuta anche per iscritto. D'altra parte, la ricorrente stessa deduce che nel documento di cui si' tratta la liberta' del bene da pesi e vincoli era riferita al momento del futuro trasferimento: non era quindi esclusa, ma anzi implicitamente presupposta, la loro esistenza attuale.
Nel contesto del secondo motivo di ricorso (OMISSIS) deduce anche che l'affare in questione, malgrado l'avvenuta accettazione del venditore, non si era concluso e quindi non era sorto il diritto della s.r.l. (OMISSIS) a percepire la provvigione da essa pretesa.
Neppure questa censura puo' essere accolta.
La questione non e' stata affrontata e decisa nella sentenza impugnata, ne' la ricorrente deduce che fosse stata prospettata e dibattuta nel giudizio a quo, sicche' non puo' avere ingresso in questa sede.
Il ricorso viene pertanto rigettato.
Non vi e' da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l'intimata non ha svolto attivita' difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.