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Il mittente che chiede il risarcimento del danno per la perdita di merce, deve solo provare il fatto

Il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore dello stesso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione; spetterà invece al vettore, quale onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva già percepito dal destinatario il prezzo della merce poi andata perduta e che il destinatario non gli ne ha chiesto la restituzione.

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 702



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. RUBINO Lina - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 20432/2015 proposto da:

(OMISSIS) AG, - P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

(OMISSIS) S.P.A., - P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) AG, - P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza n. 163/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

nel 2010 la societa' (OMISSIS) AG (d'ora innanzi, per brevita', "la (OMISSIS)") convenne dinanzi al Tribunale di Milano la societa' (OMISSIS) S.p.A. (d'ora innanzi, per brevita', "la (OMISSIS)"), esponendo che:

- aveva stipulato un contratto di assicurazione contro.i rischi del trasporto a favore della societa' (OMISSIS) S.r.l.;

- nel 2008 la (OMISSIS) aveva stipulato un contratto di trasporto con la societa' (OMISSIS), avente ad oggetto merci varie per un valore complessivo di 284.149,61 Euro;

- la (OMISSIS), a sua volta, aveva affidato l'esecuzione del trasporto al subvettore (OMISSIS) S.a.S.;

- durante il trasporto, il carico venne trafugato;

- in esecuzione del contratto di assicurazione, la (OMISSIS) aveva versato alla (OMISSIS) l'indennizzo contrattualmente pattuito, surrogandosi nei diritti di questa verso il vettore;

la societa' attrice chiese pertanto la condanna della convenuta alla rifusione di quanto pagato alla (OMISSIS);

con sentenza 8 gennaio 2014 n. 163 il Tribunale di Milano rigetto' la domanda, ritenendola non provata;

osservo' il Tribunale, in particolare, non esservi prova che il mittente del contratto di trasporto ( (OMISSIS)), in conseguenza della sottrazione del carico, avesse indennizzato i destinatari della merce, subendo cosi' una perdita patrimoniale ed acquistando il diritto di credito nei confronti del vettore, successivamente trasferito all'assicuratore per effetto di surrogazione;

soggiunse altresi' il Tribunale che la prova testimoniale, articolata al riguardo dalla societa' attrice, era inammissibile perche' avente ad oggetto il pagamento;

la sentenza venne appellata dalla parte soccombente;

la Corte d'appello di Milano, con ordinanza 22 maggio 2015 n. 2087, pronunciata ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., dichiaro' inammissibile l'appello;

la sentenza di primo grado e' stata conseguentemente impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., con ricorso fondato su un solo motivo;

la (OMISSIS) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, al quale a sua volta la societa' ricorrente ha resistito con controricorso;

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso, la (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3; lamenta la violazione degli articoli 1685, 1689 e 1696 c.c.;

osserva la ricorrente che il Tribunale, per accogliere la domanda di surrogazione formulata dall'assicuratore del mittente, ha preteso la prova che quest'ultimo avesse effettivamente indennizzato i destinatari della merce andata perduta, pagando loro il controvalore di essa; osserva tuttavia la societa' ricorrente che il mittente, per ottenere dal vettore il risarcimento del danno causato dalla perdita della merce trasportata, non deve affatto dare questa prova; deduce che i diritti nascenti dal contratto di trasporto spettano al mittente, a nulla rilevando che questi abbia o non abbia indennizzato il destinatario per il mancato arrivo della merce;

il motivo e' fondato;

l'assicuratore che, pagato l'indennizzo, dichiari di volersi surrogare all'assicurato (ovvero, volendo, scelga di farsi cedere da questi i suoi diritti di credito verso il terzo responsabile del danno), subentra nella medesima posizione dell'assicurato verso la persona che, con la propria condotta, ha determinato l'avveramento del rischio, assicurato; la (OMISSIS), pertanto, nel caso di specie ha assunto verso la (OMISSIS) (vettore) la medesima posizione che, nei confronti di questa, aveva la (OMISSIS) (mittente);

sicche', essendo incontroverso che la merce fosse stata rubata (il reo fu condannato in sede penale), il danno patito dal mittente era pari al valore della merce sottratta, e tale valore il Tribunale aveva il compito di accertare, senza indagare se il mittente avesse o meno indennizzato il destinatario;

un'indagine su quest'ultima circostanza sarebbe stata necessaria solo se il vettore convenuto avesse eccepito che il mittente aveva ricevuto ugualmente il prezzo della merce del destinatario, e che quest'ultimo non ne avesse poi chiesto la restituzione;

il ricorso incidentale. deve quindi essere accolto, in base al seguente principio di diritto:

il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indenniato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a desti nazione, spettera' invece al vettore, quale onerato della prova del fritto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva gia' percepito dal destinatario il prezzo della merce poi andata perduta, e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione;

col primo motivo del proprio ricorso incidentale la (OMISSIS), pur non inquadrando formalmente la propria censura in alcuno dei vizi di cui all'articolo 360 c.p.c., nella sostanza lamenta che erroneamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di titolarita' del credito risarcitorio in capo alla (OMISSIS);

il motivo e' inammissibile, come puntualmente eccepito dalla difesa della (OMISSIS);

il Tribunale, infatti, affrontando espressamente la suddetta questione, ritenne che la sottrazione del carico avesse fatto sorgere in capo al mittente il diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore, e che tale diritto fosse stato trasferito per effetto di surrogazione alla (OMISSIS); sarebbe stato, pertanto, onere della (OMISSIS), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, dedurre di avere espressamente riproposto tale questione in appello, indicando in quali termini;

col secondo motivo di ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la sua eccezione di prescrizione; deduce che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla (OMISSIS), in quanto provenienti da soggetto non titolare di alcun credito nei confronti del vettore, non potevano produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione;

il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso incidentale;

le spese del presente giudizio di legittimita' saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita';

(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

(-) da' atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.

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