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Il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio di riferimento vale in relazione all'arbitrato rituale ma non può essere invocato in relazione all'arbitrato irritale

Il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio di riferimento vale in relazione all'arbitrato rituale ma non può essere invocato in relazione all'arbitrato irritale. Questo ultimo, infatti, integra la volontà delle parti, dando vita a un negozio di secondo grado, il quale trae la sua ragione d'essere dal negozio nel quale la clausola è inserita e non può sopravvivere alle cause di nullità che facciano venir meno la fonte stessa del potere degli arbitri.(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 9 aprile 2008, n. 9230)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere

Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BE. CR., elettivamente domiciliata in ROMA VIA M. ADELAIDE 8, presso l'Avvocato MINUTILLO TURTUR ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINETTI GIUSEPPE, giusta procura a margine della memoria;

- ricorrente -

contro

CE. ED., PI. S.S.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 26458/03 proposto da:

PI. S.S., in persona del socio amministratore pro tempore, CE. ED., in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 35, presso l'Avvocato MAZZONI CLAUDIO, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. LEONARDO DE LUCA di TORINO - Rep. n. 5538 del 09.05.07;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

BE. CR.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 795/03 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 19/06/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2008 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 20.21 novembre 1997 Be. Cr. convenne dinanzi al tribunale di Torino la societa' semplice Pi. - costituita il (OMESSO) con parita' di quote con il marito Ce. Ed., della stessa amministratore - nonche' quest'ultimo in proprio e, premesso che la societa' aveva acquistato un immobile in (OMESSO), quale seconda casa dei soci, da loro poi goduto senza che mai in quell'immobile fosse stata svolta l'attivita' della societa', anche dopo la separazione personale sopravvenuta, i quali tra il dicembre 1996 e il gennaio 1997 avevano proposto ricorso per la separazione giudiziale con addebito; che il Ce. aveva nel luglio 1997 chiesto ad essa attrice il pagamento della meta' della somma impiegata nell'acquisto del bene, pari ad euro 141.512,59, sulla quale era stata avviata una procedura arbitrale (conclusa si poi con lodo del 9 aprile 1998, di condanna della esponente a pagare la somma di lire 274.871.700 oltre accessori); dedusse che la societa' Pi. era una comunione di godimento, cioe' una mera immobiliare di comodo, diretta ad assicurare ai soci il mero godimento dei beni, senza l'esercizio di alcuna attivita' economica, con conseguente nullita' o inesistenza del contratto di societa' per assenza dello scopo di lucro, ovvero per carenza o illiceita' della causa e dell'oggetto.

Per l'effetto chiedeva, previa declaratoria in tal senso, che si accertasse che nulla era dovuto al Ce., essendo stata la quota della meta' oggetto di donazione indiretta a suo favore.

I convenuti eccepirono la improponibilita' della domanda in relazione alla clausola arbitrale; comunque resistettero alla pretesa sostenendo la legittimita' dell'atto costitutivo della societa'; in via riconvenzionale e in subordine negarono la sussistenza della donazione indiretta e chiesero la condanna dell'attrice al rimborso in favore del Ce. della somma di lire 274.871.700, come stabilito dal lodo arbitrale.

Il tribunale rigetto' la domanda di nullita' od inesistenza dell'atto costitutivo di societa' e dichiaro' improponibile, per la presenza della clausola di arbitrato irrituale, le domande di accertamento della comproprieta' dell'immobile e della donazione indiretta.

Be. Cr. impugno' la decisione e appello incidentale proposero gli appellati.

La corte di appello di Torino con sentenza 19 giugno 2003 ha respinto l'appello principale e accolto l'incidentale, limitatamente al punto relativo al regolamento delle spese processuali, che il primo giudice aveva compensato.

Preso atto che il capo della sentenza relativo alla qualificazione dell'arbitrato come irrituale non era stato impugnato, la corte di merito, a fronte della doglianza dell'appellante principale che aveva criticato la decisione del primo giudice, per aver ritenuto valido il contratto societario e conseguentemente valida la clausola compromissoria, ha premesso che il principio di autonomia della clausola rispetto al negozio di riferimento opera nell'arbitrato rituale e non anche in duello irrituale, il quale trae la sua ragion d'essere dal negozio in cui quella clausola e' inserita e non puo' sopravvivere - a differenza di quello rituale, alla luce della fondamentale dicotomia negozio - giudizio -alle cause di nullita' che facciano venir meno la fonte del potere degli arbitri.

Ha quindi rilevato - in riferimento alla tesi dell'appellante che la societa' fosse di comodo, costituita per eludere l'applicazione di norme imperative e fosse dunque nullo l'atto relativo per mancanza o illiceita' dell'oggetto ex articoli 2247 2248 c.c., non potendo il solo scopo di godimento dei beni essere oggetto di contratto sociale ne' essendo consentita la stipula di negozi elusivi del precetto dell'articolo 2740 c.c., in quanto volto a creare patrimoni separati al di fuori delle ipotesi tipiche di legge - che gli atti elusivi della responsabilita' patrimoniale non incidono sulla validita' del negozio ma solo sulla sua efficacia relativa a norma dell'articolo 2901 c.c..

Ha poi considerato che in punto di fatto le risultanze processuali non sostenessero quella tesi, sia perche' l'atto costitutivo prevedeva attivita' sul piano mobiliare e immobiliare, di acquisto e di vendita di beni e non solo di fruizione degli stessi, e tali attivita' non sono precluse alle societa' semplici, dal momento che la prevista vendita di titoli, mentre da luogo all'esercizio in comune di un'attivita' economica allo scopo di dividere gli utili, non e' idonea a qualificare la societa' come commerciale, non comportando attivita' intermediaria nella circolazione dei beni prevista dall'articolo 2195 c.c..

Ha ancora aggiunto che quand'anche si fosse ritenuto che l'atto costitutivo della societa' avesse avuto ad oggetto l'attivita' commerciale, la conseguenza non sarebbe stata la nullita' ma il suo assoggettamento al regime delle societa' irregolari; ed ha giudicato irrilevante la circostanza che dopo l'acquisto dell'immobile dedotto in giudizio non vi siano stati altri acquisti, a causa del deterioramento dei rapporti tra i coniugi, essa attenendo al momento funzionale e non a quello genetico del contratto.

Del pari ha escluso la ipotesi della illiceita' dell'oggetto e della causa, riconoscendo l'ordinamento positivo validita' anche alle societa' di mero godimento, a norma degli Decreto Legge 30 ottobre 1993, n. 331, articolo 61, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427; Decreto Legislativo n. 313 del 1997, articolo 1 comma 2; Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 29 ed ha concluso per la validita' della clausola compromissoria per arbitrato irrituale, una volta accertata quella del negozio principale. Ha poi rilevato che la questione della donazione indiretta non era stata dedotta in appello in via autonoma, ma in quanto connessa a quella dell'assetto societario.

Propone ricorso per cassazione con tre motivi Be. Cr., resistono con controricorso la societa' Pi. e Ce. Ed., che propongono ricorso incidentale con un motivo.

Entrambi hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo Be. Cr. denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2247, 2248, 1362 ss. c.c. e articolo 1418 c.c. nonche' vizio di motivazione sul punto della nullita' della societa' Pi..

Premesso che il contratto di societa', come ogni contratto, puo' essere inficiato da cause di nullita', che qualunque interessato puo' far valere, e che il discrimine tra la mera comunione e la societa' sta nell'esercizio in quest'ultima dell'attivita' di impresa, al punto che non e' concepibile una societa' di mero godimento, rileva la ricorrente che dall'atto costitutivo della Pi. emergeva la mancanza della causa tipica del contratto sociale, essendo espressamente previsto che essa non dovesse svolgere attivita' commerciale e imprenditoriale, ma solo "acquistare, gestire, amministrare ed alienare beni mobili ed immobili", con esclusione dunque di qualunque attivita' intermediaria nella circolazione dei beni o ausiliaria di essa, incompatibili con la societa' semplice; sicche' oggetto di quella societa' era solo quello di rendersi intestatari di beni, a nulla rilevando la onerosita' del contratto.

Osserva che se la ricerca della comune volonta' delle parti costituisce accertamento di fatto, non lo e' l'inquadramento di essa nello schema legale corrispondente, laddove ad essere applicate sono norme giuridiche, il cui riscontro e' consentito al giudice di legittimita'; e in forza di tale principio rileva che, come la onerosita' non e' incompatibile con la comunione di beni, cosi' non lo e' la intenzione delle parti di acquistare e vendere beni immobili o valori del mercato mobiliare (peraltro solo dichiarata nel contratto ma non eseguita), giacche' a discriminare la societa' di comodo - che in realta' e' mera comunione - da quella che adotta la causa tipica societaria e' la imprenditorialita' della gestione, che comporta una attivita' produttiva, crea-trice di ricchezza, finalizzata alla formazione di beni o servizi per lo scambio con beni o servizi prodotti da altri.

Addebita alla corte di appello di avere con una interpretazione letterale, senza valutare le clausole una a mezzo dell'altra, concluso che le attivita' considerate potevano concretare una causa societaria, omettendo di verificare se i soci avessero inteso svolgerle con il requisito della imprenditorialita'.

Le addebita ancora di non avere esaminato una parte significativa dell'articolo 3 dell'atto costitutivo, che stabiliva che la societa' potesse concedere gli immobili di proprieta' in uso gratuito ai soci, i quali avrebbero dovuto solo rimborsare le spese e gli interessi su eventuali mutui fondiari; volonta' questa di segno contrario allo scopo e alla causa sociale; e di aver ritenuto irrilevante la previsione dello stesso articolo di escludere qualunque attivita' commerciale ed imprenditoriale, giacche', una volta che le attivita' dichiarate rientrino nelle categorie considerate dall'articolo 2195 c.c. si pone la questione del tipo di societa' ma non della nullita'.

Obietta la ricorrente che cio' e' vero solo se la societa' sia genuinamente tale e cioe' sia svolta attivita' imprenditoriale, mentre nella specie risultava espressa una volonta' contraria, come aveva rivelato anche il comportamento successivo delle parti; e alla luce di tali elementi considera che in alternativa alla violazione dell'articolo 2247 c.c., commessa dalla corte di merito per aver ritenuto sufficiente la dichiarata intenzione di porre in essere atti giuridici imputabili all'ente, anche senza la volonta' di porli in essere secondo "imprenditorialita'", vi sarebbero stati il vizio di ermeneutica contrattuale e quello di motivazione sul punto decisivo della controversia.

Nega, ancora, - in contrasto con (pianto ritenuto dalla sentenza impugnata - che il mero incasso di dividendi, di cedole, di interessi dei titoli rappresenti sempre e comunque attivita' societaria e non anche di mero godimento, al pari del compimento di operazioni speculative.

Con riguardo poi all'affermazione circa la irrilevanza, ai fini della dedotta nullita' del contratto sociale, del mancato acquisto di beni, dopo il primo dedotto in giudizio, richiama un precedente di questa Corte di segno contrario a tale tesi, nel senso cioe' che la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento e' quella in cui la struttura organizzativa sia finalizzata in concreto ad una funzione che non rientri in quella imprenditoriale, essendo rilevante la effettiva attivita' piuttosto che la prospettazione dell'esercizio di attivita' imprenditoriale indicata simulatamente nell'atto costitutivo come scopo sociale. Critica pertanto la conclusione dei giudici di merito che ha trasferito sul piano funzionale - irrilevante - la incidenza dei comportamenti delle parti, successivi alla insorgenza del contratto sociale, giacche', se alla qualificazione della situazione giuridica deve pervenirsi attraverso un'opera interpretativa del contratto, l'errore della corte territoriale consisterebbe nell'avere ignorato il canone di ermeneutica del comportamento successivo dei contraenti, svalutando i canoni interpretativi subordinati, a fronte di una pretesa chiarezza del contratto, tramite una sua interpretazione atomistica, ancor piu' se fondata su un assunto apodittico, quale e' quello giustificativo della mancata attivita' sociale con il progressivo deterioramento dei rapporti tra coniugi, desunto dalla sola circostanza che essi avevano presentato ricorsi per separazione personale tra il 1996 e il 1997, a distanza di due anni dalla costituzione della societa'.

Con il secondo mezzo si denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 1322, 1343, 1344, 1346, 1417, 1418 e 2332 c.c.; Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 61 convertito da Legge n. 423 del 1993; Decreto Legislativo n. 313 del 1997, articolo 1, comma 11; Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 29 e vizio di motivazione. Rileva la ricorrente che siffatte norme speciali, alcune di carattere fiscale, non contengono precetti fondamentali contrastanti con le norme codicistiche, al punto da escludere la illiceita' dell'oggetto o della causa nelle societa' di mero godimento.

Deduce che nella conclusionale di appello aveva denunziato la nullita' del contratto di societa' per mancanza di oggetto, non potendo il godimento di beni essere oggetto di contratto sociale; ovvero di causa, perche' duella dichiarata e' contraria a norme imperative e all'ordine pubblico; ma rileva che analogo risultato e' conseguibile ove si ricostruisca la fattispecie in termini di negozio indiretto, di una societa' che dichiara uno scopo che poi non persegue, in tal caso configurandosi la ipotesi di nullita' considerata dall'articolo 1344 c.c., di contratto in frode alla legge.

E aggiunge che dovendosi procedere al corretto accertamento della realta' giuridica, l'accertamento della illiceita' del contratto avrebbe anche permesso ("nella non creduta ipotesi dovesse ricostruirsi la fattispecie in termini di simulazione") alle parti di fornire la prova della simulazione anche a mezzo di presunzioni, quali la unicita' dell'affare, la costituzione della societa' solo pochi giorni prima dell'acquisto del bene, l'utilizzo come seconda casa dei soci.

Con il terzo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione dell'articolo 1966 c.c. e vizio di motivazione, in relazione a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata in merito alla clausola di arbitrato irrituale, giudicata valida come riflesso della validita' del contratto.

Deduce la ricorrente di aver prospettato anche un diverso motivo e cioe' che il profilo di validita' del contratto di societa' e' sottratto la clausola di arbitrato per essere sempre demandato all'autorita' giudiziaria ordinaria.

Con il ricorso incidentale la societa' Pi. e Ce. Ed. denunziano la violazione e falsa applicazione degli articoli 806 e 808 c.p.c., comma 3, in relazione a quanto dedotto in primo grado, eccependo la improponibilita' delle domande per la presenza della clausola compromissoria.

Assumono che anche la questione prodromica, relativa alla nullita' o inesistenza della societa', fosse devoluta alla cognizione dell'arbitro, per l'ampiezza di quella clausola, e rilevano che con l'appello incidentale era stata riproposta la questione che il tribunale aveva mancato di affrontare, essendosi limitato a ritenere esistente e valida la societa' semplice e per l'effetto anche la clausola arbitrale, e avevano insistito per la sua autonomia e per la portata estensiva.

La corte di appello, aggiungono i ricorrenti incidentali, ha giudicato assorbito l'appello incidentale condizionato, che invece non lo era, per il loro interesse a che fosse accertata l'autonomia della clausola e fossero portate alla cognizione esclusiva dell'arbitro entrambe le domande, di accertamento della nullita' dell'atto costitutivo della societa' e di comproprieta' dell'immobile per l'asserita donazione indiretta.

Cio' posto, deducono che l'articolo 808 c.p.c., il quale stabilisce che la validita' della clausola deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce, non ha ragione di essere limitato all'arbitrato rituale, avendo la clausola compromissoria in un caso e nell'altro carattere negoziale ed essendo in entrambi autonoma.

Dei ricorsi va preliminarmente disposta la riunione ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Preliminarmente va esaminato il ricorso incidentale, in quanto propone una questione pregiudiziale di merito.

Si dolgono i ricorrenti del fatto che la corte territoriale non abbia considerato - nel dichiarare assorbito il loro appello incidentale, perche' ritenuto condizionato - che la impugnazione della sentenza di primo grado era stata formulata in termini diversi da quelli poi ritenuti dal giudice di appello, in quanto era stata anzitutto intesa a far dichiarare autonoma - contrariamente a quanto deciso dal primo giudice - la clausola arbitrale, rispetto al contratto costitutivo della societa', nel quale era stata inserita, e conseguentemente estesa all'intero contenuto negoziale; e poi, in subordine, per l'ipotesi dell'accoglimento dell'appello principale, fosse dichiarata tenuta e condannata la Be. a rimborsare alla societa' Pi. ovvero al Ce. la somma di euro 141.933,56, come gia' stabilito dall'arbitro.

La censura non puo' essere accolta.

Corrisponde in effetti a verita', alla stregua di quanto riportato dalla stessa sentenza impugnata, nella sua epigrafe, che l'appello incidentale fu proposto per conseguire la pronuncia di segno contrario a quella di primo grado, in ordine al rapporto che la clausola compromissoria aveva con il contratto cui accedeva, oltre che in via subordinata rispetto all'appello principale, perche' "solo ove fosse superata la eccezione di improponibilita' e dichiarata la nullita' della societa' "fosse condannata la appellante a rimborsare alla societa' e al marito la somma predetta.

La doglianza va tuttavia respinta in quanto la corte territoriale, dopo aver preso atto che la qualificazione dell'arbitrato come irrituale era rimasta incontestata, per non essere stato impugnato il punto della decisione che l'aveva riguardata, ha in realta' discusso e deciso che il principio di autonomia della clausola compromissoria, rispetto al negozio di riferimento -giusta quanto disposto dall'articolo 808 c.p.c., comma 3 - opera nel arbitrato rituale e non in quello irrituale, il quale integra la volonta' delle parti, dando vita ad un negozio di secondo grado, che trae la sua ragion d'essere dal negozio nel quale la clausola e' inserita e non puo' sopravvivere alle cause di nullita' che facciano venir meno la fonte stessa del potere degli arbitri (Cass. n. 8222/2000; 6757/1993; 4279/1981).

Erronea e' pertanto la affermazione dei ricorrenti incidentali, secondo cui il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine al reclamato accertamento dell'autonomia, il contrario risultando da quanto prima riportato e che si legge a f. 11 ss. della decisione impugnata.

In tal modo, una volta rigettato l'appello principale, la corte di merito ha anche respinto l'incidentale, che aveva contestato il principio che l'arbitrato irrituale si giova quanto il rituale della regola di diritto fissata nell'articolo 808 c.p.c., comma 3; ed ha dichiarato assorbito l'incidentale, in quanto condizionato, con riguardo al pagamento della somma di euro 141.933,56 preteso dal Ce.; a nulla rilevando che della reiezione del primo profilo dell'incidentale non sia fatta menzione nel dispositivo, tanto ampiamente deducendosi dalla motivazione con cui la corte territoriale ha affrontato e negativamente deciso la questione dell'autonomia della clausola compromissoria.

Ne' la decisione a riguardo merita la censura proposta, poiche' dalle ragioni prima esposte, che la giurisprudenza di questa corte ha posto a fondamento del proprio orientamento, non ha il collegio motivo di discostarsi, in quanto non e' la natura negoziale della clausola compromissoria che e' in discussione, bensi' quella dell'effetto perseguito, di ottenere in un caso una decisione (arbitrato rituale) e nell'altro la integrazione della volonta' delle parti, per il regolamento negoziale della controversia, in esecuzione del mandato ricevuto, che realizza un negozio di secondo grado.

Infondato e' anche il ricorso principale.

Il primo motivo e' articolato su tre punti, sui quali si sono incentrate le censure alla sentenza impugnata: la mancanza della causa tipica del contratto sociale, in relazione alla espressa esclusione che la societa' potesse svolgere attivita' commerciale e imprenditoriale; la interpretazione letterale ed atomistica del contratto e non complessiva di tutte le clausole; il mancato apprezzamento del comportamento successivo delle parti, giudicato dalla corte di merito irrilevante.

Nessuna delle doglianze puo' pero' trovare accoglimento, avendo la sentenza dato risposta adeguata e conforme a diritto, in termini di motivazione, ai rilievi proposti in grado di appello, allorche' ha preso in esame tutti gli elementi considerati dall'atto costitutivo, utili a definire l'oggetto sociale e, dunque, tutti gli atti specificamente previsti, dall'acquisto, alla gestione, alla conduzione, alla amministrazione, all'alienazione di immobili e mobili (in particolare valori del mercato mobiliare pubblici e privati, italiani ed esteri) - con l'eventuale assegnazione dei beni sociali ai soci - alle partecipazioni in altre societa' di qualsiasi tipo, aventi oggetto analogo o complementare al proprio; al rilascio di fideiussioni, avalli ed altre garanzie, reali e non, nell'interesse e a favore di terzi.

Ha poi considerato la previsione dei conferimenti per il perseguimento dello scopo sociale e l'attribuzione delle quote e il "riparto nelle gravezze" ed ha rimarcato quanto la intenzione delle parti di acquistare e vendere e non solo di fruire di beni immobili, nonche' di valori del mercato mobiliare, rivelasse la finalita' tipica della societa', di produrre e dividere utili (articolo 2247 c.c.) al di la' della natura commerciale o meno, che la sentenza ha negato, non ravvisando in quegli atti una funzione di intermediazione nella circolazione dei beni prevista dall'articolo 2195 c.c.; salvo comunque ad osservare che, quand'anche commerciale fosse stata, sarebbe pur sempre rimasta nel novero degli enti collettivi societari, qualificandosi come societa' irregolare, e non mera comunione di godimento.

Non ha trascurato la corte territoriale l'elemento evidenziato dalla ricorrente, relativo alla possibilita' per la societa' di "concedere gli immobili di proprieta' sociale in uso gratuito ai soci i quali, in tal caso, dovranno unicamente provvedere pro quota al rimborso delle spese e degli interessi su eventuali mutui fondiari ed ipotecari".

Di esso ha espressamente tenuto conto in due passaggi della decisione, quando ha rilevato che l'intenzione delle parti era anche di acquistare e vendere "non solo di fruire" (f. 13 della sentenza) e, ancor di piu', quando ha osservato che gli utili configurabili nel caso di specie non consistono "nel mero previsto godimento collettivo da parte dei soci degli immobili eventualmente acquistati" (f. 14), sicche' ingiustificato e' l'addebito che il giudice di appello abbia del tutto ignorato tale previsione dell'articolo 3 dell'atto costitutivo, attribuendo tuttavia maggior rilievo alle specifiche operazioni di natura economica, se non commerciale, peraltro a vasto raggio, sino a comprendere partecipazioni societarie e concessione di garanzie di varia natura.

Ne' rileva che sia mancata la considerazione della esclusione del carattere imprenditoriale, poiche' la va-lutazione compiuta dai giudici di merito e' stata sostanziata dal riferimento alle specifiche attivita' menzionate nell'oggetto sociale, piuttosto che dalle qualificazioni giuridiche, quali la commercialita' e la imprenditorialita', l'una e l'altra rimesse alla interpretazione del giudice di merito, che le ha apprezzate in modo da non rendere incompatibili le attivita' programmate con lo strumento giuridico della societa' semplice, non essendo altrimenti comprensibile l'adozione del modello societario, con la previsione dei conferimenti e della divisione di utili, di una serie attivita' di natura economica diretta ad incrementare ricchezza, se poi si fosse voluto negare tutto cio', attraverso l'uso di una aggettivazione di segno contrario.

E in linea con tale conclusione e' la stessa critica che la ricorrente muove alla sentenza impugnata, richiamando la decisione di questa corte dell'1 dicembre 1987 n. 8939 e con essa sostenendo (f. 27 ricorso) che l'attivita' diversa da quella imprenditoriale, enunciata nell'atto costitutivo, consistente nel godimento di immobili da parte dei soci o mediante concessione a terzi di locazione o affitto, non realizza la funzione imprenditoriale ma quella di comunione di godimento. Assunto che conferma la irrilevanza delle qualificazioni, in positivo o in negativo, contenute nell'atto formale, che perdono rilievo a fronte di circostanze di fatto, affidate pur sempre alla valutazione del giudice di merito.

Ne' giova invocare il comportamento successivo delle parti, che si era esaurito nell'unico atto di acquisto di un immobile, posto a fondamento della denunzia di violazione dell'articolo 1362 cpv. c.p.c., dal momento che di esso la corte territoriale ha tenuto conto - senza attribuirgli il valore conforme alle aspettative della denunziante e di tanto fornendo adeguata motivazione - allorche' ha osservato che due anni dopo la costituzione della societa' i coniugi, soci della Pi., si erano separati, cosi' rivelando, attraverso la insorgenza della crisi di coppia a breve distanza dalla nascita della societa', le ragioni della mancanza di attivita' sociale.

Valutazione di fatto anch'essa, insindacabile in questa sede.

Il secondo mezzo e' a sua volta articolato su tre punti: la irrilevanza di normative speciali che a giudizio della corte territoriale comproverebbero la accettazione da parte dell'ordinamento delle societa' di nero godimento; la natura del negozio posto in essere, che lo rende nullo ai sensi dell'articolo 1344 c.c. perche' in frode alla legge; la natura simulatoria della fattispecie.

Nessuno di essi assume rilevanza ai fini della decisione, giacche' le censure mosse alla sentenza impugnata - secondo cui tali normative, per la loro peculiarita', non stravolgono i principi codicistici - e le configurazioni del contratto di societa', di cui si tratta, nei termini di negozio indiretto o simulato, non vanno oltre le mere prospettazioni dogmatiche, del tutto inconferenti nella specie, in cui la valutazione e' stata richiesta e compiuta con riguardo alle indicazioni dell'oggetto sociale, che hanno resistito alla critica volta a negarne la liceita', in relazione al contratto di societa', essendosi in esse rinvenuti gli elementi che lo costituiscono, in cui la condotta successiva, che avrebbe potuto giovare, ove fosse consistita in elementi utili ad una diversa rappresentazione giuridica di quel contratto, ha subito il ridimensionamento interpretativo, conforme a legge, come si e' visto, della corte di merito.

Peraltro la ricorrente ha in piu' passi della impugnazione (ff. 29, 30, 34, 35) essa stessa precisato che "la questione non si pone tanto in termini di nullita' dell'apparente contratto di societa', quanto di qualificazione della situazione giuridica in essere, dovendosi rendere manifesta l'effettiva realta' giuridica esistente tra le parti, con la conseguente individuazione della normativa che la regola", aggiungendo "in definitiva quindi la corte di appello avrebbe semplicemente dovuto svolgere un'opera di inquadramento e qualificazione alla quale sono peraltro estranee le norme in materia" e poi ribadendo che "neppure a rigore si ricadrebbe in una fattispecie simulatoria, ma solo di necessario corretto accertamento della realta' giuridica in essere (societa' o comunione) "; e proprio in relazione a siffatta causa petendi il compito dei giudici di merito e' risultato esaurito, nel momento in cui l'analisi delle espressioni contrattuali e la svalutazione della condotta successiva, l'una e l'altra compiute nel rispetto delle regole di interpretazione del contratto e adeguatamente motivate, hanno respinto la tesi della mancanza o illiceita' della causa o dell'oggetto.

Il terzo motivo e' inammissibile.

La corte di appello ha ritenuto che la validita' della clausola di arbitrato irrituale fosse condizionata dalla validita' del contratto cui ineriva, che poi e' passata ad esaminare, giudicandola positivamente, sicche' non ha la Be. ragione, difettando di interesse a riguardo, di dolersi della mancata valutazione del motivo ulteriore di appello, che aveva fatto leva sulla natura indisponibile del diritto alla qualificazione del contratto, che aveva precedenza sulla questione se l'arbitrato fosse o meno irrituale e se si applicasse o meno l'articolo 808 c.p.c., comma 3.

Le spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese processuali.

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