Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

Il professionista che non sia iscritto regolarmente nell'apposito albo previsto dalla legge non può pretendere alcun compenso per l'attività svolta

Per il disposto dell'art. 2231 cod. civ., l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dando luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente (art. 1418 c. 1, cod. civ.), priva il contratto di qualsiasi effetto. Pertanto, nel caso di esercizio della professione forense in difetto dell'iscrizione all'albo professionale al momento in cui il contratto di patrocinio è stato stipulato e sono state poste in essere le relative attività (nella specie: studio della pratica e predisposizione di minute dell'atto di citazione nonché di altri atti difensivi), il professionista non ha diritto al compenso. E' quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, con sentenza del 19 febbraio 2007, n. 3740.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco PONTORIERI - Presidente

Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Relatore

Dott. Massimo ODDO - Consigliere

Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere

Dott. Giancarlo TRECAPELLI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Sk. S.r.l., in persona dell'Amm.re e leg. rapp.te Ce.Bo., elettivamente domiciliato in Ro. Via Fr.Ru. n. (...), presso lo studio dell'avvocato Lu.Vi.Or., difeso dall'avvocato Pi.To., giusta delega in atti;

ricorrente

contro

Le.St., elettivamente domiciliato in Ro. via Ma.Cr. n. (...), presso lo studio dell'avvocato Lu.Go., che lo difende, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 179/02 del Tribunale di Rimini, depositata il 16/02/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/06 dal Consigliere Dott. Rosario De Julio;

udito l'Avvocato Ru.Gi. con delega depositata in udienza dell'avv. To.Pi., difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Go.Lu. difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.7.1997 l'avv. St.Le. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Rimini la società Sk. S.r.l. (già Sk. S.a.s. di C.Bo. & C.), chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di £ 4.005.540 o di altra ritenuta equa, a titolo di compenso per l'opera professionale da lui prestata in relazione alla lite giudiziaria intrapresa dalla medesima società Sk. nei confronti della società Du.Pa. S.p.a. avanti al Tribunale di Como in opposizione a decreto ingiuntivo; esponeva l'attore che fra le parti era stato concordemente pattuito che l'attore, all'epoca solo praticante procuratore legale, avrebbe comunque studiato la causa e redatto tutti gli atti relativi nell'interesse della società opponente, mentre il legale rappresentante della società avrebbe dovuto conferire il mandato ad litem un avvocato abilitato del foro di Co..

Si costituiva alla prima udienza la società Sk. S.r.l., assumendo di nulla dovere per l'attività giudiziale svolta dal dott. Le. nell'ambito della causa intrapresa avanti al Tribunale di Como, per il periodo intercorrente dall'aprile del 1989 (periodo di notifica della citazione) al 20 novembre 1990 (data di iscrizione dell'avv. Le. all'albo dei procuratori legali) e ciò sulla base del disposto dell' art. 2231 c.c. che nega al professionista, che non sia iscritto all'apposito albo, azione per il pagamento della retribuzione; precisava inoltre la società convenuta di avere comunque provveduto al pagamento del compenso spettante all'attore mediante versamento, tramite assegni bancari, della somma complessiva di £ 2. 960,000, somma da imputarsi all'attività professionale svolta dal dott. Le. nel periodo successivo alla sua iscrizione all'albo dei procuratori legali. In via subordinata la società convenuta avanzava domanda di annullamento del contratto di prestazione d'opera professionale concluso fra le parti, essendo il rappresentante legale della società incorso in un errore essenziale sulla qualifica professionale della controparte, all'epoca solo dottore in legge, iscritto all'albo dei praticanti procuratori, abilitato esclusivamente al patrocinio innanzi al Giudice conciliatore ed al Pretore; infine la società convenuta proponeva domanda riconvenzionale di accertamento dell'esatta imputazione delle somme già versate dalla Sk. alla controparte con eventuale condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Svolto l'interrogatorio libero del legale rappresentante della società convenuta, Ce.Bo., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'avv. Le. ed escussione dei testi avv. Ma.Br., del foro di Co., Gi.Bo. ed El.Re..

Il Giudice di Pace di Rimini con sentenza del 28.10.1999 accoglieva parzialmente sia la domanda attorea, sia quella riconvenzionale di controparte: qualificati, infatti, inesistenti, ai sensi dell'art. 2231 c.c. gli atti compiuti dal dott. Le. nel periodo anteriore alla sua iscrizione all'albo dei procuratori legali, condannava l'attore alla restituzione di quanto indebitamente percepito, valutato nella somma complessiva di £ 1.160,000 e, nello stesso tempo, condannava la società Sk. S.r.l. a corrispondere la somma di £ 1.160.000 quale compenso per l'attività residua svolta dal dott. Le. dopo la data del 20.11.1990, con compensazione tra le parti delle reciproche obbligazioni, aventi medesimo importo, nonché compensazione delle spese legali.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Avv. Le. con atto di citazione notificato il 13.10.2000, col quale lamentava l'erronea interpretazione effettuata dal Giudice di primo grado dell' art. 2231 c.c., da cui era derivata una errata applicazione nei suoi confronti della sanzione civile ivi prevista. Ribadiva infatti l'appellante di non avere mai assunto la rappresentanza legale della società Sk. in giudizio e, pertanto, di non avere mai violato gli obblighi imposti dalla legge professionale forense, ma di essersi limitato allo studio delle questioni controverse ed alla redazione delle minute degli atti di causa, attività per la quale non è necessaria l'iscrizione ad alcun albo ed in forza della quale trovava giustificazione l'obbligo alla corresponsione di un adeguato compenso, come pattuito.

Costituitasi la società Sk. S.r.l. mediante deposito di comparsa in cancelleria, resisteva alle pretese di controparte in base ad argomentazioni già esposte in primo grado e proponeva appello incidentale al fine di ottenere la restituzione delle somme ritenute indebitamente versate.

Con sentenza in data 16.2.2002 il Giudice Unico del Tribunale di Rimini riformava l'impugnata sentenza e condannava la società Sk. S.r.l., già Sk. S.a.s. di C.Bo. & C., al pagamento a favore dell'avv. St.Le. della somma di £ 2.015.000, pari ad Euro 1.040,66; rigettava la domanda riconvenzionale proposta con l'appello incidentale, dalla Sk. S.r.l..

Avverso tale sentenza la Sk. S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso l'avv. St.Le..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 c.p.c., 2231, 1418 e 1193 c.c., art. 1 R.D.L. n. 1578/1933 convertito in L. n. 36/1946, art. 348 c.p., nonché dei principi afferenti la riserva esclusiva dell'attività difensiva giudiziale a favore degli avvocati, in riferimento all'art. 3 60 nn. 3 e 5 c.p.c. nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, perché il rapporto professionale intercorso tra la società Sk. e l'avv. Le. è nato e si è sviluppato in palese ed inequivocabile violazione di tutte le norme che regolano la professione forense,

Deduce la ricorrente che erroneamente il Tribunale ritiene che in tutti i casi di mancata iscrizione nell'albo professionale l'esercente l'attività forense abbia in ogni caso diritto al rimborso delle spese e ad un adeguato compenso; e, distinguendo tra attività giudiziale e stragiudiziale, considera solo la prima riservata agli iscritti all'albo.

Si duole la ricorrente che il Tribunale, pur avendo escluso che l'attività svolta dal Le. a favore della Sk. "non può essere considerata attività stragiudiziale in senso stretto" tuttavia. le modalità con cui il dott. Le. svolse tale attività giudiziale non furono mai tali da ledere l'interesse pubblico tutelato dalle norme sopra citate, e cioè l'interesse dello Stato a che specifiche prestazioni professionali vengano rese esclusivamente da soggetti adeguatamente qualificati (cfr. sent. a pag. 6).

Deduce ancora la ricorrente che le attività consistenti nel decidere di apporre un decreto ingiuntivo, l'individuare le ragioni da porsi a base di una opposizione, il redigere l'atto di citazione (le attività per cui il Le. chiede il pagamento) sono l'essenza dell'attività difensiva civile in quanto attività svolta anche alla collaborazione con il Giudice nel processo, e come tali sono riservate agli iscritti negli albi forensi; che, se si ritenesse altrimenti, e cioè la redazione di un atto di citazione non sia attività difensiva, non si capirebbe quali possano essere le attività riservate agli avvocati, se non, forse, la redazione dei verbali di udienza.

Il motivo è fondato e va accolto.

È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n. 5566/2001 e n. 8286/1999 che ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 13 giugno 1942 n. 1794, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari.

Rientra, ad esempio, fra le prestazioni giudiziali l'attività svolta dal difensore di una parte in giudizio per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione davanti al Giudice, ma mediante negozio extraprocessuale, quale che sia la sua rilevanza economica (cfr. in senso conforme Cass. Sez. II, 3.7.1991 n. 7275 e n. 2471 del 18.3.1999).

Alla stregua di detti principi deve pertanto ritenersi che tutta l'attività professionale io svolta da Le.St. prima del 20 novembre 1990 - data della sua iscrizione all'albo dei procuratori legali, - quando egli non era abilitato al tirocinio davanti ai Tribunali, perché non ancora procuratore legale, a favore della società Sk. sia affetta da insanabile nullità sin dalla sua genesi e che nessuna somma Le. poteva pretendere con riferimento alle attività professionali da lui svolte e per le quali ha chiesto il compenso nel presente giudizio.

Detta nullità discende dall'applicazione dell'art. 1418, 1° comma, c.c., che disciplina i casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una previsione espressa di nullità. Pertanto è affetto di nullità assoluta ed insanabile il contratto di patrocinio stipulato in contrasto con l' art. 2231 c.c., da una persona non iscritta nell'albo forense, e quindi abusivamente, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto contrario all'ordinamento professionale (cfr., in senso conforme, Cass. sent. n. 3272/2001).

Accoglie il ricorso, la sentenza impugnata il deve essere cassata; e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Le.St..

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito rigetta la domanda, compensando le spese dell'intero giudizio,

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3749 UTENTI