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Il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta impedisce il verificarsi a carico dell'acquirente della decadenza di cui all'articolo 1495 comma 2°

Il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta impedisce il verificarsi a carico dell'acquirente della decadenza di cui all'articolo 1495 comma 2°, del Cc per la mancata denuncia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta. (Corte d'Appello Napoli Sezione 3 Civile
Sentenza del 11 aprile 2008, n. 1414)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai magistrati:

dr. Francesco Saverio Azzariti Fumaroli - Presidente -

dr. Mariadaniela Fierro Cristini - Consigliere -

dr. Giancarlo Di Ruggiero - Consigliere rel. -

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5843/2004 R. G., posta in decisione all'udienza collegiale del 22.11.07, avente ad oggetto: Risoluzione contrattuale, e vertente

TRA

Ma.Ma.An. elett.te dom.ta in Ischia (NA) presso lo studio degli avv.ti Gi.Di.Me. e Ma.Gr.Di.Sc., dai quali è rappresentata e difesa

appellante

E

P. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Ischia, presso lo studio dell'avv. St.Pe. dal quale, unitamente all'avv. Ca.Br., è rappresentato e difeso

appellata

NONCHÉ

I. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t, appellata - non cost.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 5/11.11.2001, Ma.Ma.An. esponeva che in data 13.10.1999 aveva acquistato presso la concessionaria s.r.l. I. il veicolo tipo "Ligier Ambra" G.L. per il prezzo di Lire venti milioni; che, dopo pochi giorni, in occasione di una normale pioggia, durante la quale il veicolo era stato lasciato con portiere e finestrini chiusi, si era verificato un allagamento nella parte anteriore destra del veicolo; che recatasi presso l'officina autorizzata I. in data 13.11.99, veniva riscontrata una lesione del pianale che aveva consentito l'abbondante infiltrazione; che, richiesta la riparazione, le veniva prospettata la necessità di trasportare il veicolo in continente presso altra officina; che, dopo vari solleciti e svariati mesi durante i quali l'autovettura era rimasta ferma e inutilizzata, veniva invitata a trasportare l'autovettura presso la I. di Forio, loc. (...), per provvedere alla riparazione, e tanto aveva fatto in data 17.4.00, chiedendo si provvedesse anche alla riparazione degli altri difetti emersi nel frattempo (rottura della guarnizione della testata, delle incrinature delle saldature nella zona di ancoraggio del motore); che, anche dopo la pretesa esecuzione delle riparazioni, il veicolo presentava la lesione del pianale, mai sostituito, nonché le incrinature delle saldature del motore come da perizia allegata; che emergeva la responsabilità del venditore ex art. 1490 c.c. per vizi della cosa venduta, nonché ex art. 1512 c.c. Tanto esposto, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, la s.r.l. I. e la P. S.p.A., per sentir dichiarare il grave inadempimento dei convenuti e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1492 c.c., la risoluzione del contratto, con conseguente condanna delle società convenute alla integrale restituzione, in favore dell'attrice, del prezzo di acquisto, nonché al risarcimento del danno provocato dal mancato utilizzo della vettura, nel tempo trascorso dal suo acquisto, da determinarsi in corso di causa o equitativamente; in subordine, condannare i convenuti alla sostituzione della autovettura acquistata con altra dello stesso tipo ex art. 1512 c.c., nonché al risarcimento dei danni; con vittoria di spese di lite, con attribuzione. Costituitasi, la S.p.A. P. rilevava di aver provveduto alla riparazione del veicolo in base alle norme di garanzia e secondo gli standard qualitativi di produzione; quindi, chiedeva il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.

Non si costituiva la s.r.l. I..

Espletata l'istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 306/04 dell'1.10.04, così provvedeva: "dichiara la contumacia della s.r.l. I.; rigetta le domande di risoluzione per inadempimento ex art. 1492 c.c. e di condanna al risarcimento dei danni proposte da Ma.Ma.An. nei confronti della P. S.p.A. e della s.r.l. I.; rigetta le domande di sostituzione della cosa ex art. 1512 c.c. e di condanna al risarcimento dei danni proposte da Ma.Ma.An. nei confronti della P. S.p.A. e della s.r.l. I.; compensa interamente le spese di lite tra le parti". Avverso tale decisione, con atto del 9.12.04, Ma.Ma.An. ha proposto appello sostenendone l'erroneità in fatto e in diritto: "la sentenza impugnata non fa buon governo dei principi di diritto in materia dei vizi della cosa venduta ed è frutto di evidente travisamento dei dati di fatto emersi dalla istruttoria svolta". In conclusione, ha chiesto la riforma della impugnata sentenza e, quindi, in accoglimento del gravame : "dichiarare il grave inadempimento dei convenuti, e per l'effetto dichiarare ex art. 1492 c.c. la risoluzione del contratto di cui in premessa; in conseguenza di tale declaratoria, condannare i convenuti, in solido o per quanto di ragione, alla integrale restituzione in favore dell'attrice del prezzo sborsato per l'acquisto dell'autovettura, nonché al risarcimento del danno provocato dal mancato utilizzo della vettura nel tempo trascorso dal suo acquisto, che il giudice vorrà determinare anche equitativamente; in subordine, condannare i convenuti a sostituire l'autovettura acquistata con altra dello stesso tipo immune da vizi come previsto dall'art. 1512 c.c., nonché al risarcimento dei danni per i motivi di cui sub b); con vittoria di spese, diritti e onorari di ambo i gradi del giudizio, da assegnarsi ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone".

Ricostituitosi il contraddittorio, la S.p.A. P. ha resistito al gravame e, nel rilevare l'infondatezza delle tesi sostenute dalla Ma., ha concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Non si è costituita la s.r.l. I..

All'udienza collegiale del 22.11.07, la Corte ha assegnato la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (scadenza 10.2.08).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un articolato motivo di censura, l'appellante deduce che "l'auto acquistata dalla signora Ma. non era immune da vizi, ma presentava difetti, quali la lesione del pianale, incrinature delle saldature nella zona di ancoraggio del motore e perdita del liquido di raffreddamento del motore, che certamente rendevano la cosa inidonea all'uso cui era destinata. Gli stessi sono stati riscontrati dall'attrice solo a seguito di verifica effettuata presso l'officina autorizzata I., dove è apparso che l'auto presentava dei difetti, in particolare la lesione del pianale, che avevano causato l'infiltrazione dell'acqua. Solo in quel momento la Ma. ha acquisito l'oggettiva certezza della esistenza e della consistenza dei vizi lamentati, non bastando a tal fine il sospetto della concreta inutilizzabilità del veicolo, oggettivamente ed inequivocabilmente accertata solo presso l'officina concessionaria". In particolare, l'appellante contesta il rigetto della domanda perché il Tribunale ha ritenuto non tempestiva la denunzia dei vizi da parte della medesima, in virtù dell'espressione "pochi giorni dopo l'acquisto" (come riportata nell'atto introduttivo del giudizio). In altri termini, nel rilevare che, pochi giorni dopo l'acquisto (avvenuto il 13.10.99), il veicolo si allagava in occasione di una pioggia e che, in data 13.11.1999, esso veniva portato presso la concessionaria I. ove veniva contestata la lesione riscontrata sul pianale, l'appellante deduce che "l'espressione "pochi giorni dopo l'acquisto" può anche voler significare, come nel caso in esame, che la pioggia si verificò tre o quattro settimane dopo il 13.10.1999, presumendosi che se si allaga un veicolo appena comprato, ed acquistato per utilizzarlo per la circolazione, ove l'utilizzo sia precluso dall'allagamento ci si rechi immediatamente presso il concessionario -venditore".

La censura è fondata.

In punto di fatto, va rilevato che - nella fattispecie - l'auto in questione fu portata presso l'officina I., dove riscontrati i riferiti difetti, fu sottoposta ad interventi di riparazione finalizzati a restituire piena funzionalità a detto veicolo. Tale circostanza è stata confermata dal teste Im.Sa. (responsabile vendite della I.), il quale riferiva di aver apposto soltanto del silicone "...e al momento risolvemmo il problema, ma la cliente pretendeva la sostituzione del pianale, ma ciò non fu possibile, in quanto il pavimento è la culla del veicolo, per cui sarebbe stato necessario sventrare l'auto...Preciso che tale episodio avvenne quando il veicolo era ancora coperto da garanzia". Tale materiale probatorio consente, quindi, di ritenere provato, da un lato, che i vizi erano preesistenti all'acquisto dell'auto da parte dell'appellante e, dall'altro lato, che gli interventi effettuati non furono idonei a garantire al menzionato veicolo il corretto funzionamento. Benvero, anche il teste Io.Sa., rilevava che, a causa dei vizi manifestatisi, detto veicolo non era in grado di circolare e, dunque, non era idoneo all'uso; così, lo stesso confermava la perizia svolta direttamente sull'autovettura de qua : "sull'auto fu apposto i del silicone, ma riscontrai che si trattava di una riparazione molto provvisoria e non idonea a risolvere il problema in maniera definitiva. Successivamente dopo un ulteriore accertamento il veicolo presentava perdita eccessiva del liquido di raffreddamento del motore con conseguente surriscaldamento dello stesso. Difetti che certamente fanno presumere la rottura della guarnizione della testata. A causa di tali difetti, l'auto non poteva circolare. Nella stessa giornata si accertavano nella parte anteriore del telaio del veicolo (tubazione in alluminio che circoscrive l'intera parte strutturale dell'auto, collegato tra essi con saldature), incrinature delle saldature nella zona di ancoraggio del motore che causavano forti vibrazioni sull'intera struttura nella parte anteriore del veicolo. Per ripristinare quei requisiti di affidabilità e sicurezza del mezzo sono necessari i seguenti lavori : 1) sostituzione del telaio nella parte anteriore; 2) sostituzione dell'intero pianale in vetroresina; 3) sostituzione della moquet; 4) smontaggio della testata e sostituzione delle guarnizioni e piallatura del pianale della testata".

Praticamente dello stesso tenore la dichiarazione resa dal teste Ia.Gi. circa l'inutilizzabilità del veicolo da parte dell'acquirente Ma..

In tale contesto, non può condividersi la tesi sostenuta dal Tribunale secondo cui i vizi sarebbero stati riparati dalla I., atteso che l'appellante ha provato (e la società appellata non l'ha efficacemente contestata) la mancata riparazione dell'autovettura, sia in ordine alla crepa determinatasi nel pianale, e sia in ordine ai vizi riscontrati alla testata e al supporto del motore.

Ne consegue la piena responsabilità delle società appellate, in quanto non sono state in grado di garantire il buono e regolare funzionamento del veicolo venduto all'appellante, la quale ha dimostrato di non poter disporre dello stesso.

Orbene, se è vero che, ai sensi dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, è, altresì, vero che le risultanze processuali hanno accertato l'avvenuto riconoscimento da parte del titolare dell'officina dell'I. (concessionaria P.) della sussistenza dei vizi dell'auto de quo, tant'è che lo stesso manifestò espressamente la volontà di provvedere tempestivamente alle relative riparazioni. Sicché, nel caso specifico, il venditore ha riconosciuto quanto denunciato dall'acquirente (appellante) e, pertanto, le deduzioni svolte in merito dalla società appellata risultano del tutto infondate sotto il profilo giuridico, nonché prive di riscontri oggettivi; tra l'altro, secondo il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, allorquando la parte venditrice effettua riparazioni a mezzo di propri tecnici dimostra di aver accettato la denuncia dei vizi da parte dell'acquirente senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di aver ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione (cfr. Cass. 10288/02).

In effetti, contrariamente a quanto dedotto dalla società, "il riconoscimento dei vizi può avvenire anche per facta concludentia quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima, ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, e ciò determina la costituzione di un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 c.c. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione decennale" (Cass. 15758/01).

Giova ribadire, al riguardo, che "il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 c.c. decorre solo dal momento dell'acquisita conoscenza e consistenza dei vizi, a nulla rilevando dubbi o sospetti sulla esistenza del vizio" (Cass. 8183/02). In definitiva, "il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta impedisce il verificarsi a carico dell'acquirente della decadenza di cui all'art. 1495, 2° c., c.c. per la mancata denunzia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta" (cfr. Cass. 5434/96). Di qui, la fondatezza della domanda principale formulata dalla predetta appellante con l'atto introduttivo del giudizio : ove l'alienante si impegna contrattualmente a garantire il buon funzionamento del bene, sussiste inadempimento di non scarsa importanza in ogni caso in cui il relativo funzionamento non raggiunga in concreto il risultato previsto, con conseguente esperibilità dell'azione di risoluzione nonostante la mancata individuazione di vizi tecnici (cfr. Cass. 2661/99).

Alla luce delle surriferite considerazioni, la tesi sostenuta dall'appellante merita di essere accolta poiché "in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento la valutazione, ai sensi e per l'effetto dell'art 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita - in re ipsa - ove l'inadempimento venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto" (cfr. Cass. 15553/02, Cass. 19652/04). Ed, in effetti, in tema di contratto di compravendita, è incontestabile che il mancato funzionamento del veicolo venduto all'appellante per l'accertata preesistenza dei vizi dello stesso bene (a fronte del pagamento del prezzo da parte della predetta acquirente) costituisca un'obbligazione primaria ed essenziale del contratto stesso (cfr. Cass. 14234/04).

In conclusione, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita in oggetto per grave inadempimento delle appellate, va disposta la condanna di entrambe le società (s.r.l. I. e S.p.A. P.), in solido, alla restituzione della somma versata (Euro 10.329,80, pari a venti milioni di vecchie lire), a titolo di prezzo, dalla Ma., oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Quest'ultima ha, poi, diritto al risarcimento del danno conseguente all'inutilizzabilità del veicolo de quo, stante la relativa perdurante inidoneità alla circolazione stradale (almeno dall'inizio dell'anno 2001 ad oggi).

Al riguardo, pur in assenza di adeguata prova documentale da parte della predetta acquirente, questo Collegio, una volta accertato il legittimo diritto della medesima, ritiene di procedere ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 10850/03).

Sicché, accertato il mancato uso del menzionato veicolo, alla Ma. spettano all'attualità complessivi Euro 2.000,00, oltre interessi legali dal gennaio 01 alla data del deposito della sentenza. Infine, l'accoglimento di tale censura e, quindi, l'accoglimento della domanda proposta in via principale assorbe parallelamente anche il motivo relativo al rigetto della richiesta di cui all'art. 1512 c.c. e, di conseguenza, l'esame della domanda azionata in via subordinata dall'appellante.

Per le suesposte considerazioni, l'impugnata sentenza va riformata.

La riforma della sentenza travolge anche il capo relativo alle spese (c.d. effetto espansivo interno), imponendo una nuova regolamentazione.

Considerato l'esito complessivo della lite e, quindi, l'accoglimento della domanda principale della Ma. nei confronti delle società appellate, queste ultime vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado, in virtù del principio della soccombenza, con attribuzione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Ma.Ma.An., con atto del 9.12.04, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 306/04 del 29.09.2004, nei confronti della s.r.l. I., in persona del legale rapp.te p.t., e della S.p.A. P., in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

accoglie l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 13.10.99, condanna la s.r.l. I. e la P. S.p.A., in solido, alla restituzione della somma versata da Ma.Ma.An., oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento, in favore della medesima, della somma di Euro 2.000,00, a titolo di risarcimento danni, nei termini riportati in motivazione; condanna le società appellate, in solido, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pp.tt., al rimborso - in favore dell'appellante - delle spese del doppio grado liquidate, per il I grado, in Euro 150.00 per spese, Euro 500.00 per diritti, Euro 980.00 per onorario e, per il II grado, in Euro 200.00 per spese, Euro 700.00 per diritti, Euro 1.800,00, oltre IVA, CPA, spese generali con attribuzione agli avv.ti Gi.Di.Me. e Ma.Gr.Di.Sc..

Così deciso in Napoli il 27 febbraio 2008.

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.

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