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Il silenzio se accompagnato a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare, costituisce manifestazione negoziale tacita

In materia contrattuale, il silenzio, che, di per sé, non costituisce manifestazione negoziale, può acquistare il significato di un fatto concludente o di manifestazione negoziale tacita (Cass. 3957/83), tale da integrare consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale ed assume tale portata laddove si accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare, specie quando il silenzio stesso venga serbato a fronte di una dichiarazione di altri, comportante, per chi tace, un obbligo. E' quanto pronunciato dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, con sentenza del 4 dicembre 2007, n. 25290.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VELLA Antonio - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IN. CE., in persona del Titolare pro tempore Sig. TE. Q. FR., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CIPOLLINE, difeso dall'avvocato IARIA MICHELE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MA. DITTA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 154/03 del Tribunale di PALMI, depositata il 04/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;

udito l'Avvocato Carmelo SCALFARI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Michele IARIA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18.4.2001 il Giudice di Pace di Palmi rigetto' l'opposizione proposta dalla S.a.s. Ma. avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice ad istanza della Ditta In. Ce. per il pagamento della somma di lire 2.216.600 quale prezzo di una fornitura di videogiochi.

L'appello proposto dalla soccombente s.a.s. Ma. e' stato accolto dal Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, con sentenza del 4.3.2003, nella quale il giudice di secondo grado ha ritenuto fondato l'assunto difensivo dell'appellante di non aver mai concluso un contratto di acquisto della merce, inviatale in un pacco privo di qualsiasi nota di accompagnamento, fattura o altro scritto che potesse integrare una proposta contrattuale.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto non esservi la prova che la fattura emessa fosse stata ricevuta dalla Ma. ne' poteva trarsi alcuna conclusione pregiudizievole alla stessa dal silenzio, protrattosi per circa tra mesi dopo la consegna, in assenza di ogni elemento in grado di conferire ad esso un significato negoziale. La Ditta Ma. aveva contestato la mancata conclusione del contratto e messo a disposizione la merce subito dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento e nessun altro elemento acquisito agli atti poteva ritenersi espressione di accettazione. Peraltro l'accettazione di un'eventuale proposta, ove pure sussistente, non risultava pervenuta a conoscenza del proponente.

Avverso detta sentenza, notificata il 9.7.2003, la Ditta In. Ce. ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi. L'intimata s.a.s. Ma. non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo, secondo, terzo e quarto motivo - che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e funzionale -la ricorrente deduce, sotto vari profili, la violazione degli articoli 1362 (1326), 1366, 1517 e 2697 c.c. con riferimento "al momento genetico dell'accordo", al "momento esecutivo", alla "rilevanza del silenzio" ed, infine, all'"onere di attivazione dell'acquirente". La ricorrente sostiene, in sintesi, che "il documento fiscale accompagnatorio" della merce era stato emesso nello stesso giorno delle consegne avendo la Ma. comunicato alla mittente i propri dati fiscali; che dalla condotta delle parti, che avevano intrattenuto precedenti rapporti commerciali, doveva essere desunto il momento genetico dell'accordo"; che la consegna della merce, l'apertura del pacco che la conteneva, il silenzio serbato dalla Ma. per oltre tre mesi, le modalita' delle altre consegne, la conoscenza, da parte del titolare della Ma., del numero telefonico della In. Ce., il recapito della merce a mezzo di un "corriere occasionale amico di entrambe le parti", il mancato rifiuto immediato della merce stessa, erano indicativi di un pregresso accordo. Quanto alla mancata indicazione del corrispettivo, esso poteva desumersi "in un modo o nell'altro dai fatti oggettivi della vicenda processuale". La Ma., peraltro, rimasta silente per lungo tempo, non aveva dato dimostrazione di una volonta' contraria all'accettazione.

1.a. I motivi sono, nel loro complesso, inammissibili, atteso che, con essi, si pretende dalla ricorrente la completa rivisitazione dei fatti (alcuni dei quali totalmente nuovi e non accertati, o accertati in modo contrario rispetto alla prospettazione del ricorrente, quali la presenza della fattura nel pacco della merce, le altre due consegne, i pregressi rapporti commerciali, le modalita' di recapito della merce, le presunte telefonate intercorse) al fine di dimostrare la tesi del perfezionamento del contratto opposta a quella cui e' pervenuto il giudice di merito a seguito dell'esame dettagliato degli elementi certi acquisiti in causa (la mera consegna della merce, non sicuramente accompagnata da documento indicante il corrispettivo).

1.b. La proposta contrattuale consiste in una manifestazione univoca denotante l'impegno del proponente, e non una sua mera disponibilita' o un auspicio (Cass. 6922/82), ed e' integrata dalla volonta' del dichiarante di dirigere verso l'oblato l'espressione di un intento idoneo ad essere assunto come contratto (Cass. 7094/01; Cass. 6741/87). La proposta, inoltre, per poter assolvere la sua stessa funzione, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che mira a concludere e deve avere il carattere della completezza con riguardo, almeno, a tali elementi, tra i quali, nella compravendita, si annovera certamente il prezzo.

1.c. L'accettazione, poi, che e' atto di natura ricettizia, deve consistere nella totale ed incondizionata adesione alla proposta da parte dell'oblato, che esprime una volonta' conforme alla proposta, cosi' che il contratto puo' ritenersi concluso soltanto se si realizza la piena congruenza, anche nelle clausole accessorie, tra proposta ed accettazione (Cass. 2472/99; Cass. 4274/94; Cass. 77/93; Cass. 1072/85; Cass. 5261/81).

1.d. In materia contrattuale, il silenzio, che, di per se, non costituisce manifestazione negoziale, puo' acquistare il significato di un fatto concludente o di manifestazione negoziale tacita (Cass. 3957/83), tale da integrare consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale ed assume tale portata laddove si accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare, specie quando il silenzio stesso venga serbato a fronte di una dichiarazione di altri, comportante, per chi tace, un obbligo.

1.e. La valutazione dei fatti di causa, al fine di accertate la sussistenza della proposta e dell'accettazione di essa nonche' il valore contrattuale del silenzio serbato da una parte e' devoluta al giudice di merito e non e' censurabile in sede di legittimita' ove sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Nella specie, il giudice di merito ha svolto le sue valutazioni attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati ed attraverso chiaro percorso motivazionale che, partendo da un adeguato esame dei fatti accertati e senza incorrere in contraddizioni logiche, perviene alle decisive conclusioni della mancanza di una proposta - non integrata dal mero invio della merce senza una documentazione contenente il prezzo - dell'assenza di una valida accettazione, in mancanza di elementi, oggettivi e soggettivi, che consentano di valorizzare il silenzio.

2. Col quinto motivo si denunzia violazione dell'articolo 1355 c.c.. Il motivo e' inammissibile perche' generico e privo di qualsiasi riferimento ai fatti di causa ed alle argomentazioni della sentenza impugnata.

3. Nel sesto motivo, la ricorrente, denunziando violazione dell'articolo 2697 c.c., comma 2, rileva che la ditta convenuta aveva l'onere di dimostrare la tempestivita' della "disdetta del negozio". Vengono, nel motivo, riproposti, in buona parte, alcuni degli elementi di fatto gia' enunciati nei precedenti motivi, al fine di sostenere che un contratto era stato concluso e che, dopo la consegna, la controparte non aveva dimostrato di aver tempestivamente "disdetto il negozio". L'infondatezza del motivo e' evidente, atteso che la logica che lo sorregge presuppone la premessa che un contratto fosse stato concluso, cosa che il giudice di appello ha, come si e' detto, motivatamente escluso.

4. Col settimo motivo si denunzia violazione dell'articolo 1327 c.c.. Viene descritta una prassi - asseritamente in uso e semplificata - di conclusione dei contratti da parte della ricorrente. Secondo tale prassi "si passa alla, fase esecutiva ancorche' pervenga l'accettazione" e colui che riceve la merce puo' respingerla o restituirla "con lo stesso mezzo entro il tempo che il c.c. prevede".

Il motivo, prima che infondato, poiche' non supera le obiezioni con cui il giudice di merito ha respinto la tesi della conclusione del contratto, e' inammissibile perche' si fonda su un argomento difensivo nuovo e coinvolge questioni di fatto, asseritamene collocabili nelle ipotesi normative regolate dall'articolo 1327 c.c. mai prospettate in sede di merito.

4. Col l'ottavo mezzo, denunziando vizio di motivazione, la ricorrente, nella prima parte della censura e nell'intento di dimostrare la conclusione del contratto, ripropone (sotto il profilo dalla mancata attivazione da parte della Ma. nel disdire la volonta') le stesse questioni di fatto gia' oggetto del sesto motivo. Nella seconda parte lamenta che il giudice di appello non ha provveduto sull'azione di indebito arricchimento.

Il motivo e' inammissibile, poiche', nella prima parte, richiede il riesame dei fatti gia' compiutamente valutati dal giudice di merito, e, quanto al secondo rilievo, non precisa in quali atti ed in quali termini l'azione di indebito arricchimento sia stata proposta.

5. Col nono mezzo, denunziando la violazione dell'articolo 92 c.p.c., la ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto compensare le spese valutando il complesso delle circostanze di causa. Il motivo e' infondato, essendo palese l'insussistenza della dedotta violazione dell'articolo 92 c.p.c., atteso che il giudice di appello, nel governo delle spese, si e' attenuto al principio fondamentale della soccombenza.

6. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attivita' difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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