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Il termine di prescrizione del credito relativo al canone di utenza acqua è quinquennale

Il pagamento del canone di utenza dell'acqua non ha natura di adempimento rateale di una somma unitaria ma, ancorché soggetto a variazione in corrispondenza della misura del consumo, è dovuto a scadenze periodiche e il credito corrispondente rientra dunque nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 12 febbraio 2008, n. 3263)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ASSEMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIANI 1, presso lo studio dell'Avvocato DANIELE MANCA BITTI, difeso dall'avvocato DOGLIO Italo, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PU. AN. GI., BI. RI. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 19/04 del Giudice di pace di DECIMOMANNU, emessa il 4/03/04, depositata il 06/04/04, R.G. 44/C/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/10/07 dal Presidente Dott. Paolo VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per la inammissibilita' del ricorso.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

1. - La controversia e' sorta a seguito della notifica di una cartella di pagamento, formata per la riscossione del canone dovuto da Pu.An. Gi. per l'anno 1996 al Comune di Assemini per il servizio idrico integrato, comprensivo della fornitura d'acqua e della quota pertinente al servizio di fognatura e depurazione.

2. - La cartella e' stata notificata il 27.1.2003 e Pu. An. Gi. vi ha proposto opposizione, con ricorso al giudice di pace di Decimomannu, depositato il 19.3.2003, rivolto sia contro il Comune di Assemini sia contro l'esattore, la societa' Bi. Ri. S.p.A..

Ha sostenuto che il diritto era prescritto.

In particolare - secondo quanto si desume dalla narrazione dei fatti contenuta nella sentenza - ha sostenuto che il diritto al pagamento del canone del servizio idrico integrato e' soggetto alla prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 2948 cod. civ., n. 4, e che alla data di notifica della cartella di pagamento il quinquennio era decorso.

Ha anche sostenuto che la cartella di pagamento notificatagli in precedenza, il 6.12.1999, non era valsa ad interrompere la prescrizione a causa della propria nullita', nullita' a sua volta derivata dal fatto che non vi era contenuta l'indicazione, prescritta dalla Legge n. 241 del 1990 articolo 3 comma 4, circa il termine e l'autorita' cui avrebbe potuto essere proposto ricorso.

3. - Il giudice di pace ha dichiarato che il motivo di opposizione era fondato ed ha accolto la domanda.

4. - La sentenza e' stata pubblicata il 6.4.2004.

Il Comune di Assemini ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 18.5.2005.

Gli avvisi di ricevimento sono stati depositati.

Pu.An. Gi. e la societa' Bi. non hanno notificato controricorso.

5. - Il pubblico ministero ha preso conclusioni scritte ed ha chiesto che il ricorso fosse trattato in Camera di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile.

6. - Il Comune di Assemini ha depositato una memoria.

7. - La corte ha disposto il rinvio del ricorso per consentirne la trattazione unitamente ad altri ricorsi analoghi e tutti sono stati chiamati per la discussione in udienza pubblica.

RITENUTO IN DIRITTO

1.1. - Il pubblico ministero, a proposito dell'ammissibilita' del ricorso, ha osservato che la sentenza e' stata pronunciata su una domanda di opposizione all'esecuzione, sicche' nell'impugnarla non sarebbe stato possibile usufruire del prolungamento del termine di decadenza (articolo 327 cod. proc. civ.) connesso alla sospensione feriale dei termini processuali (Legge 7 ottobre 1969, n. 742, articoli 1 e 3).

Il ricorrente non contesta che la domanda avesse tale natura, ma osserva che il giudice di pace, nel darvi ingresso, ha ammesso che fosse introdotta con le forme dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22, e nel deciderla lo ha fatto usufruendo della modalita' della lettura del dispositivo in udienza, prevista dalla stessa Legge n. 689 del 1981 all'articolo 23, comma 7.

Osserva che la domanda e' stata cosi' implicitamente qualificata appunto come domanda di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e per il principio dell'apparenza andava impugnata osservando le regole pertinenti, tra le quali non e' quella per cui i termini non sarebbero sospesi durante il periodo feriale.

La corte considera, pero', che in nessuna parte della sentenza r la domanda e' stata qualificata nei termini indicati da ultimo, e che, da un lato, nella sentenza, il giudice di pace ha descritto la domanda come "apposizione alla cartella esattoriale .... relativa al ruolo.. reso esecutivo .. per il recupero dei tributi del canone acqua, fognatura e depurazione fognaria", dall'altro, con la decisione, ha annullato la cartella esattoriale dopo aver dichiarato prescritto il credito relativo ai canoni richiesti.

La sentenza, dunque, non e' stata solo pronunziata su domanda alla quale pertiene, per la parte accolta, la qualificazione di opposizione all'esecuzione, ma anche su domanda che appare essere stata come tale considerata dal giudice che la sentenza ha pronunciato.

Nella sua impugnazione avrebbero dovuto essere osservate le regole proprie delle opposizioni esecutive (Cass. 7 marzo 2006 n. 4891) e tra queste quella della non operativita' della sospensione feriale dei termini processuali.

Ne' a diversa conclusione dovrebbe valere la giurisprudenza sul principio dell'apparenza (di cui in questo campo e' stata fatta applicazione anche da Sez. Un. 12 marzo 2003 n. 3599).

E' possibile osservare, al riguardo, che essere stata la domanda proposta con ricorso, anziche' con citazione ed essere stata la sentenza pronunciata con lettura del dispositivo in udienza, non sono circostanze sicuramente espressive di una presa di posizione del giudice sulla natura della domanda: non la seconda non sconosciuta al rito ordinario (articolo 281 sexies c.p.c.) non la prima, una volta che le parti della causa si siano costituite.

Tuttavia, appare consono al principio dell'apparenza, che si privilegi ai fini dell'ammissibilita' dell'impugnazione, la concreta scelta compiuta dalla parte, se autorizzata da indici tali da far ritenere non arbitraria la valutazione della stessa parte circa la presenza di una qualificazione della domanda nel senso di richiedere che, per l'impugnazione, siano seguite regole diverse da quelle altrimenti imposte dalla natura della domanda.

1.2. - La ragione appena considerata e' ulteriormente d'ostacolo a che la sentenza la si debba considerare, quanto all'impugnazione, soggetta ad appello, anziche' a ricorso per Cassazione, per avere il giudice di pace conosciuto di causa che andava decisa secondo diritto, come subito si vedra'.

1.3. - Si deve allora passare all'esame dei motivi di ricorso. Questo andra' compiuto tenendo conto che il giudice di pace si e' trovato a decidere secondo diritto.

Ed invero, non importa soffermarsi sul punto dell'entita' della somma domandata, perche' la domanda e' stata proposta con il ricorso depositato il 19.3.2003 - secondo quanto riferito dal Comune di Assemini in questa sede - ed era percio' operante la norma introdotta dal Decreto Legge 6 febbraio 2003, n. 18, come convertito dalla Legge 7 aprile 2003, n. 63.

Invero, secondo la giurisprudenza della corte, le esigenze di trattamento uniforme che hanno consigliato il legislatore ad introdurre la norma, facendo in essa riferimento ai contratti conclusi nei modi previsti dall'articolo 1342 cod. civ., militano per la applicazione della stessa anche al caso dei rapporti di utenza costituiti con il gestore di un pubblico servizio (Cass. 8 maggio 2007 n. 10394).

1.4. - Ancora un rilievo pregiudiziale.

Il secondo motivo del ricorso ha investito il punto della durata della prescrizione applicabile al credito di cui e' stato richiesto il pagamento.

Si tratta della questione che da un punto di vista logico precede l'altra, relativa all'interruzione della prescrizione, che ha costituito l'unico punto deciso in modo espresso dal giudice di pace.

Ne risulta che nessun punto della sentenza e' passato in giudicato.

Cio' consente ed impone di rilevare di ufficio, in applicazione della costante giurisprudenza delle sezioni unite (da S.U. 13 giugno 2002 n. 8444 a S.U. 27 aprile 2006 n. 9605), che il giudice di pace ha deciso su controversia in parte sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario perche' spettante al giudice tributario.

Il riferimento e' alla quota di canone afferente al servizio di smaltimento e depurazione delle acque reflue, che, sino alla data del 3 ottobre 2000 e quindi a data successiva al periodo in discussione, ha avuto natura di tributo.

Per questa parte, al rilievo del difetto di giurisdizione, segue la cassazione della sentenza, dovendo il giudizio proseguire davanti al giudice tributario.

2. - Per il resto, la cassazione della sentenza e' chiesta in base a quattro motivi.

3.1 - Il primo motivo denuncia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (articolo 360 cod. proc. civ., nn. 4 e 5, in relazione all'articolo 617 c.p.c.).

Il giudice di pace - e' questo che si sostiene nel motivo - non ha affatto preso in considerazione l'eccezione di inammissibilita' della opposizione, che era stata prospettata sotto l'aspetto per cui la parte avrebbe dovuto impugnare la cartella esattoriale nei cinque giorni dalla sua notifica.

Il motivo non e' fondato.

L'opposizione aveva investito il diritto a procedere ad esecuzione forzata perche' il credito vantato era prescritto.

Si trattava percio' di un'opposizione all'esecuzione (articolo 615 cod. proc. civ.) e non agli atti esecutivi (articolo 617 c.p.c.).

Il giudice di pace, dunque, in quanto si e' soffermato su quella che era l'effettiva questione sottoposta al suo esame, non aveva necessita' di spiegare perche' l'eccezione opposta dal comune non era fondata e non e' incorso in violazione della pertinente norma sul procedimento (articolo 615 c.p.c.), quando ha esaminato il merito di una domanda, per proporre la quale non andava osservato il termine di decadenza stabilito dall'articolo 617 c.p.c..

3.2. - La cassazione della sentenza - con il secondo motivo - e' chiesta per i vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all'articolo 2948 cod. civ.).

Il motivo riguarda il punto della decisione con cui il giudice di pace ha ritenuto che il diritto fatto valere dal comune si prescriveva in cinque anni.

Il motivo non e' fondato.

Il pagamento del canone di utenza non ha natura di adempimento rateale di una somma unitaria, ma, ancorche' soggetto a variazione in corrispondenza della misura del consumo, e' dovuto a scadenze periodiche ed il credito corrispondente rientra dunque nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 cod. civ., n. 8.

3.3. - Il terzo motivo riguarda un altro punto della medesima questione: in particolare l'idoneita' della notificazione di una precedente cartella esattoriale a valere come atto di interruzione della prescrizione.

Il giudice di pace l'ha negata: come si e' gia' detto, ha considerato che la cartella era illegittima perche' "non conteneva le indicazioni previste dalla Legge n. 241 del 1990 articolo 3 comma 4, dove e' previsto che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere".

3.3.1. - Il comune ricorrente per un verso lamenta che il giudice di pace abbia preso in considerazione l'aspetto della illegittimita' formale di quella precedente cartella, che avrebbe dovuta essere fatta valere tempestivamente nell'ambito del processo ed a suo tempo con opposizione agli atti esecutivi.

Ma si tratta di un assunto che non e' fondato.

Mentre la sentenza afferma che l'utente ha sollevato sin nell'atto iniziale del giudizio la questione dell'inidoneita' della cartella notificata nel 1999 a valere come atto interruttivo della prescrizione, nel ricorso si sostiene che l'abbia fatto solo nel corso del giudizio.

Si aggiunge che la questione non avrebbe percio' dovuto essere presa in considerazione.

Orbene, non spetta a chi eccepisce la prescrizione introdurre nel giudizio, allegando i relativi fatti, che precedenti atti di interruzione sono mancati o erano inefficaci.

Se una tale allegazione e' compiuta da chi fa valere il diritto, l'altra ha l'onere di svolgere le sue difese.

E pero', le argomentazioni giuridiche di chi fa valere il credito, come quelle di chi lo contesta, costituiscono appunto oggetto di sola difesa e non di eccezione in senso proprio, sicche' non matura nel corso del processo alcuna preclusione al loro esame.

Quanto invece al fatto che il vizio formale della cartella non sia stato a suo tempo dedotto con opposizione agli atti e' profilo che qui non ha influenza: non si discute della validita' della cartella esattoriale come atto che avrebbe dovuto precedere un inizio dell'esecuzione forzata poi avvenuto, ma della sua idoneita' a valere come atto che avrebbe interrotto la prescrizione del credito, di cui s'e' in seguito tornati a predisporre l'esecuzione.

Ed allora, ci si puo' e deve soffermare solo su come la questione e' stata decisa e sulle critiche, se pertinenti, mosse al contenuto di merito di tale decisione.

3.3.2. - La critica di questo punto avrebbe dovuto incentrarsi su questi due aspetti: la motivazione con cui nella sentenza e' stato risolto il punto se la cartella esattoriale notificata il 12.10.1999 presentava il vizio formale del quale s'era discusso; essere o no quel vizio, se esistente, idoneo ad impedire che la cartella esattoriale presentasse la rilevanza di un atto, non giudiziale, di costituzione in mora (articolo 2943 cod. civ., comma 4).

Sul primo punto, si osserva, nel motivo, che la motivazione in base alla quale la domanda e' stata accolta non lascia intendere se il giudice di pace ha dato rilievo ad una nullita' della cartella o ad una nullita' della sua notificazione e mostra di ancorare la decisione non ad un accertamento del giudice circa l'esistenza del vizio, ma alle sole argomentazioni svolte sul punto dall'utente.

Il vizio di difetto di motivazione cosi' lamentato pero' non sussiste e d'altro canto il motivo appare connotato da un difetto di specificita'.

Ed invero, il giudice di pace ha detto che la cartella di pagamento mancava delle indicazioni che avrebbero invece dovuto esservi contenute e quindi non v'e' incertezza su cosa egli abbia deciso.

Sul secondo punto si deve osservare che il vizio che si pone a base della richiesta di cassazione della decisione non e' individuato nella violazione di norme di diritto, ma in un vizio afferente all'accertamento dei fatti, qual e' il difetto di motivazione: si sostiene che la sentenza non lascia intendere le ragioni per cui e' stata negata efficacia a quella precedente cartella esattoriale, mentre le ragioni sono state espresse in modo chiaro e si sarebbe trattato di contrastarne l'idoneita' a giustificare la decisione sul piano del diritto.

Una volta che il giudice di pace non aveva negato che la notificazione della cartella esattoriale sia atto idoneo a fungere da intimazione di pagamento del credito iscritto nel ruolo, si sarebbe dovuto sostenere che tale idoneita' non poteva risultare inficiata dalla mancanza del requisito, che la cartella avrebbe dovuto presentare e secondo il giudice non aveva presentato.

Ma nel motivo che si esamina non si coglie l'affermazione di questo distinto vizio di legittimita' della sentenza.

3.4. - Anche l'ultimo motivo, il quarto, manca di fondamento.

Il ricorrente lamenta che il giudice non abbia preso posizione sulla questione se il difetto di redazione della cartella esattoriale del 1999 fosse dipeso da fatto imputabile all'esattore, ma non risulta dalla sentenza ne' e' affermato nel ricorso, che il comune abbia proposto in confronto dell'esattore una domanda, di condanna al risarcimento del danno, sia pure solo di condanna generica.

4. - Per la parte in cui non e' stato dichiarato il difetto di giurisdizione, il ricorso e' rigettato.

5. - Le spese del giudizio di cassazione possono essere dichiarate compensate, come quelle del giudizio di primo grado e cio' in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario quanto alla parte della domanda relativa al canone di smaltimento e depurazione delle acque e cassa per la stessa parte la sentenza impugnata; rigetta per il resto il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio; dispone che sulla parte della domanda che rientra nella giurisdizione del giudice tributario il processo prosegua davanti al giudice competente.

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