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Il termine di prescrizione della azione di risoluzione del contratto di vendita in caso di vizi è interrotto esclusivamente dalla proposizione della domanda giudiziale e non dalla messa in mora

La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall'articolo 1492 del Cc al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione. Egli infatti non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell'eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto. E' quanto ha precisato la Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, con sentenza del 27 settembre 2007, n. 20332 che ha conseguentemente affermato che la prescrizione dell'azione, fissata in un anno dall'articolo 1495, comma 3, del Cc, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora.

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