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Il termine per l’esercizio dell’azione di revocazione della donazione decorre dalla piena e sicura consapevolezza, da parte del donante, degli atti che la legittimano

Con sentenza n. 1090 del 18 gennaio 2007, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di azione di revocazione della donazione, identificando nel momento della piena e sicura consapevolezza, da parte del donante, degli atti che legittimano l’azione, il dies a quo della decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione medesima.
Secondo la S.C, infatti, Ai fini della decorrenza dei termini per la proponibilità dell’azione revocatoria per ingratitudine, è la piena e sicura consapevolezza, da parte del donante, che il donatario abbia compiuto uno degli atti che legittimano l’esercizio del relativo diritto.
La Cassazione ha così, nella fattispecie, confermato la la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto decaduto il donante dall’azione, per avere lo stesso, sugli stessi fatti, già intentato un’azione poi estinta, atteso che da tale circostanza si ricavava che egli aveva avuto la certezza di detto comportamento in tempi tali da compiere il termine di decadenza.

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