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Il tour operator deve salvaguardare l'incolumità del viaggiatore e risponde dei danni subiti dal medesimo nel corso della vacanza

L'assunzione dell'obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l'ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell'incolumita' dei clienti (in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la cui violazione puo' comportare una responsabilita' di natura contrattuale. Ne consegue che deve essere risarcito il viaggiatore che durante una vacanza nello Zanzibar abbia riportato danni per il morso di una scimmietta che era tenuta nell'albergo per far divertire i clienti.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 3 dicembre 2009, n. 25396



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12142-2005 proposto da:

UG. RE. , considerata domiciliata "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFIERI ARTURO, MAGGIORELLI PAOLO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

GE. AS. SPA in persona dei legali rappresentanti Dr. RO. SE. e Dr. GO. MA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato TRICANICO FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

AL. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, considerata domiciliata "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e di fesa dall'Avvocato ARATO MARCO giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1664/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, 3 SEZIONE CIVILE, emessa il 02/04/2004, depositata il 18/10/2004, R.G.N. 987/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2 009 dal Consigliere Dott. AMATUCCI ALFONSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMESSO) Ug.Re. , durante un viaggio organizzato in (OMESSO) dal tour operator Al. s.p.a. che le aveva venduto il pacchetto, riporto' lesioni personali al polpaccio a causa del morso di una piccola scimmia presente nell'albergo dove soggiornava e che il proprietario teneva allo scopo di divertire i turisti.

Nell'(OMESSO) agi' giudizialmente nei confronti di Al. , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (indicati in lire 24.163.000) ai sensi del Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14.

La convenuta resi stette e chiamo' in causa le Assicurazioni Ge. s.p.a., dalla quale chiese di essere garantita e che a sua volta resistette negando la responsabilita' della propria assicurata.

Con sentenza del 20 gennaio 2003 l'adito Tribunale di Cuneo rigetto' la domanda.

La Corte d'appello di Torino ha respinto il gravame della soccombente e la ha condannata alle spese del grado con sentenza n. 1664 dei 2004, avverso la quale la Ug. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, cui le societa' intimate resistono con distinti controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La Corte d'appello ha ritenuto:

a) che la diligenza richiesta a chi abbia organizzato il viaggio e' quella del buon padre di famiglia di cui all'articolo 1176 c.c. e che nella specie il servizio alberghiero in (OMESSO) era stato pienamente rispondente alle aspettative della cliente quanto al vitto ed all'alloggio, sicche' non v'erano spazi per ravvisare un colpa di Al. per non avere adeguatamente scelto l'esecutore ((OMESSO)), alla stregua dei principi enunciati da Cass. n. 9643 del 1996;

b) che, anche configurando la responsabilita' dell'operatore turistico come rischio d'impresa - secondo l'impostazione del Decreto Legislativo n. 111 del 2005, attuativo della direttiva 90/314 CEE -, doveva escludersi che l'evento dannoso si fosse verificato "nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte dall'organizzatore del viaggio", in quanto "riconducibile invece alla condotta personale, quale soggetto privato, del gestore della struttura alberghiera", il cui illecito extracontrattuale per non aver custodito l'animale (articolo 2052 c.c.) era solo a lui riferibile;

c) che, in particolare, il cit. Decreto Legislativo, articolo 14 si riferisce al "mancato o inesatto adempimento e non puo' essere inteso in senso cosi' ampio ed indeterminato da porre a carico dell'organizzatore l'obbligo di controllare qualsiasi comportamento dei loro collaboratori locali o di porre in atto dei dispositivi per preservare l'incolumita' del viaggiatore anche in situazioni del tutto esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio".

2. - Se ne duole la ricorrente Ug. , articolando tre motivi di ricorso, coi quali deduce violazione del Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14 ed insufficienza e contraddittorieta' della motivazione (primo e secondo motivo), nonche' violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 2052 c.c. (terzo motivo).

La critica attiene all'essersi riferita la Corte Territoriale, quanto al primo argomento, all'articolo 15 della Convenzione di Bruxelles, ormai sostituito dal Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14, pacificamente applicabile al caso di specie come gia' ritenuto dal tribunale, sicche' l'organizzatore era tenuto a rispondere direttamente del fatto del prestatore di servizi di cui si' era avvalso (con l'eccezione dei casi previsti dalla legge), salvo il regresso nei suoi confronti; e cio' indipendentemente dalia colpa nell'individuazione di quest'ultimo, alla sola condizione che sia ravvisabile un obbligo risarcitorio a carico del medesimo.

La ricorrente definisce del tutto incomprensibile l'opinione della Corte territoriale che il fatto non fosse avvenuto nel corso delle prestazioni contrattualmente assunte, essendo invece certo che la scimmia era utilizzata, per trattenere i clienti, dall'albergatore prestatore di servizi di cui Al. si era avvalsa, ed essendo indifferente che l'evento dannoso fosse avvenuto all'ingresso dell'albergo o sulla spiaggia di pertinenza. Era del pari indifferente che il fatto fosse riconducibile a responsabilita' extracontrattuale dell'albergatore.

Afferma ancora che la Corte d'appello avrebbe dovuto solo accertare se ricorressero le ipotesi esimenti di cui al Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 17, comma 1, da provarsi dal tour operator, avendo l'attrice pienamente soddisfatto gli oneri probatori a suo carico.

3.- Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che le connota, sono fondate nei sensi di seguito precisati.

Va premesso che la Corte d'appello non ha fatto applicazione dell'articolo 15 della Convenzione di Bruxelles - come erroneamente assume il ricorrente - ma del Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14 (attuazione del la direttiva n. 90/314/CEK concernente i viaggi, le vacante ed i circuiti "tutto compreso", abrogato dall'articolo 146 del codice del consumo di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, che tuttavia detta all'articolo 93 una disciplina identica) applicabile ratione temporis.

Esso recita, al comma 1, che "in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento dei danno, secondo le rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a loro non imputabile"; e, al secondo comma, che "l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

L'articolo 17, comma 1, prevede poi, in riferimento ad ogni tipo di danno, che "l'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilita' ... quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore".

Ne' la lettera ne' la ratio dell'articolo 14, comma 2, - che inequivocamente mira a rendere piu' agevole per il consumatore la tutela dei propri diritti - correlano la responsabilita' dell'organizzatore del pacchetto turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilita' di controllarne in concreto le modalita' operative nell'esecuzione della prestazione, essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe configurabile la responsabilita' contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l'acquirente del pacchetto turistico puo' senz'altro rivolgersi all'organizzatore, che assume del resto un'obbligazione di risultato (Cass., n. 21343/2004) nell'ambito del rischio d'impresa. Va soggiunto che, proprio per questo, i casi di esonero della responsabilita' dell'organizzatore contemplati dal successivo articolo 17, comma 1, non sono riferibili all'organizzatore in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile per l'organizzatore), ma in tanto sono suscettibili di esonerare l'organizzatore del viaggio dalla responsabilita' nei confronti del consumatore acquirente in quanto dalla responsabilita' sarebbe anzitutto esonerato il prestatore.

Il punto, allora, e' solo quello di stabilire se sia configurabile una responsabilita' contrattuale di un albergatore per le lesioni fisiche provocate al cliente da un animale selvatico (nella specie una piccola scimmia) che egli tenga in albergo e nelle aree di pertinenza, lasciandolo libero di circolare al prospettato scopo di divertire i clienti. Ove la risposta fosse positiva, la responsabilita' dell'organizzatore del viaggio verso il consumatore direttamente discenderebbe dal disposto del cit. articolo 14, comma 2, salvo il suo diritto di rivalersi verso il prestatore di servizi.

Dovra' in proposito considerarsi che l'assunzione dell'obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l'ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell'incolumita' dei clienti (in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la cui violazione puo' comportare una responsabilita' di natura contrattuale.

Ne' e' rilevante che la scelta di tenere la scimmia fosse stata fatta dal responsabile dell'albergo come soggetto privato anziche' come gestore (secondo la distinzione effettuata dalla Corte d'appello), volta che gestore egli comunque era e che la scimmia comunque girovagava nella struttura dove al consumatore era prestato il servizio alberghiero, che non puo' ragionevolmente ipotizzarsi essere stato implicitamente dedotto in obbligazione come potenzialmente pericoloso per la non esplicitamente esclusa presenza di animali non domestici.

Ed e' improprio, per le ragioni sopra esposte, il rilievo conferito dalla Corte d'appello alla inconfigurabilita' di un obbligo dell'organizzatore del viaggio di controllare le modalita' dell'esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti dell'attivita' del prestatore di servizi (albergatore) esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio.

4.- La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, perche' decida nel rispetto degli enunciati principi di diritto e liquidi anche le spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

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