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Il tour operator e' responsabile, per inadempimento contrattuale, dei danni patiti da colui che abbia acquistato un pacchetto turistico e sia stato costretto ad abbandonare il residence a causa di varie anomalie nelle unità abitative e delle maleodoranti ed intollerabili immissioni causate da un depuratore a cielo aperto

Sussiste la responsabilità dell'organizzatore di viaggi, ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 1995, relativamente ai danni subiti dall'attore che, avendo acquistato un pacchetto turistico tutto compreso, a causa di varie anomalie nelle unità abitative e delle maleodoranti ed intollerabili immissioni causate da un depuratore a cielo aperto, si sia visto costretto ad abbandonare il residence per spostarsi, a proprie spese, presso un altro residence nelle vicinanze. Orbene, risultando accertato che l'attore abbia acquistato ad un costo "tutto compreso", il pacchetto turistico comprendente la permanenza alberghiera tipo residence ed i servizi aggiuntivi, deve affermarsi la responsabilità dell'organizzatore e del venditore, tenuti al risarcimento del danno se non provano che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Quand'anche il venditore o l'organizzatore del viaggio si avvalgano dell'ausilio di altri prestatori di servizi, sono comunque tenuti al risarcimento del danno sofferto dal consumatore salvo la possibilità di rivalsa nei confronti degli stessi; trattasi di una responsabilità di tipo contrattuale salvo la prova che l'inadempimento non sia a loro imputabile.

Tribunale Nola Sezione 2 Civile, Sentenza del 9 settembre 2010, n. 2001



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

SECONDA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Vincenza Bellini, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3683 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005, vertente

tra

Nu.Gi., elettivamente domiciliato in Palma Campania (NA) alla via (...) presso lo studio dell'avv. Bi.La., rappresentante e difensore giusta procura a margine dell'atto di citazione;

Attore

e

Am., in persona del titolare Am.Fr., domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via (...);

Convenuto contumace

nonché

Im. S.r.l. in persona del l.r.p.t., elett. domic. in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al viale (...)presso lo studio dell'avv. Ge.Ag., unitamente all'Avv. Da.Ma. del foro di Napoli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

Convenuto

e

Lu. S.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla via (...);

Terzo chiamato in causa contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.

In fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva a fondamento delle domande in epigrafe riportate: di aver acquistato presso l'agenzia Am. un pacchetto turistico, come da contratto in atti del 8/6/2004, al costo interamente pagato di Euro 6.500,00, con ulteriore versamento di Euro 665,00 e Euro 676,00 al momento della presa di possesso delle tre unità abitative (145,149 e 151) assegnategli il 14/8/2004 presso il Residence Pi. in loc. Umbra Mare di Vieste (FG); che a causa di varie anomali nelle unità abitative, in particolare quella n. 151, e di maleodoranti ed intollerabili immissioni causate da un depuratore a cielo aperto con motori funzionanti, e dopo aver inutilmente segnalato i predetti inconvenienti, era stato costretto ad abbandonare il predetto residence per spostarsi a proprie spese presso l'hotel residence Ca. di Crotone; che la condotta dei convenuti integrava grave inadempimento e giustificava la risoluzione del contratto con il risarcimento dei danni.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Im. S.r.l. impugnando la domanda, deducendo la sua qualifica di mero organizzatore di viaggio ai sensi del D.Lgs. 111/95 ed eccependo in relazione a tale qualificazione la decadenza dal diritto al risarcimento in quanto esercitato in violazione dell'art. 19 della cit. normativa sui pacchetti di viaggio, o in alternativa di mero intermediario di viaggi ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ratificata con L. 1084 del 27 dicembre 1977. L'imperatore Tr. S.r.l. chiamava in causa la Lu. S.r.l. quale società distributrice del prodotto turistico in questione (soggiorni presso il Residence Pi.) e dunque unico legittimato passivo.

Rimanevano contumaci la Am. e la terza chiamata in causa.

Istruita la causa con documenti ed escussione testi, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20).

In diritto. Al fine di riportare la discussione negli esatti termini giuridici, ritiene il Tribunale che la fattispecie in esame risulti disciplinata sia dal D.Lgs. 111/95, sia in subordine dalla l. 1084/77.

Quanto all'applicabilità del D.Lgs. 111/95, va in primo luogo osservato che esso si applica - in base agli artt. 1 e 2 - ai pacchetti turistici aventi ad oggetto "i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due" degli elementi dalla norma stessi indicati, e cioè trasporto, alloggio o servizi turistici, a nulla rilevando la fatturazione separata, la quale - ex art. 2 comma II - "non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto".

Nella specie, è indubbia l'applicabilità della legge appena richiamata risultando provato che l'attore acquistò, per il tramite della agenzia di viaggi "Am." di San Giuseppe Vesuviano, dalla Im. S.r.l. scegliendolo dal catalogo dalla stessa pubblicizzato un pacchetto di viaggio comprendente la permanenza alberghiera tipo residenze e servizi aggiuntivi (ristorante, strutture sportive e animazione), mentre nessun rapporto l'attore ebbe con il Residence Cl. né con la Lu. (v. conferma di prenotazione della Im. allegata alla produzione attorea e fattura dalla stessa rilasciata per l'importo del viaggio interamente saldato).

L'art. 14 del cit. D.Lgs. dispone testualmente che "In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti". La regola è dunque secondo la quale, quante volte sarebbe configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l'acquirente del pacchetto turistico può senz'altro rivolgersi all'organizzatore, che assume del resto un'obbligazione di risultato (Cass. n. 21343/2004) nell'ambito del rischio d'impresa.

Va soggiunto che, proprio per questo, i casi di esonero della responsabilità dell'organizzatore contemplati dal successivo art. 17, comma 1, non sono riferibili all'organizzatore in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile per l'organizzatore), ma in tanto sono suscettibili di esonerare l'organizzatore del viaggio dalla responsabilità nei confronti del consumatore acquirente in quanto dalla responsabilità sarebbe anzitutto esonerato il prestatore.

Ne deriva che con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex art. 1176 comma 1 c.c., si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, l'organizzatore non fornisca adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.

Quanto all'applicabilità della l. 1084/77, vengono qui in rilievo soprattutto l'art. 13 - a mente del quale "L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente" - e l'art. 15, il quale prevede che "L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di quanti servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio".

Individuate in tal modo le norme di riferimento, ed alla luce degli elementi di prova offerti dall'attore, indubbia risulta l'applicabilità alla convenuta Im. S.r.l., dei rigorosi criteri di responsabilità stabiliti dall'art. 14 D.Lgs. 111/95 (abrogato dall'art. 146 del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, che tuttavia detta all'art. 93 una disciplina identica) applicabile ratione temporis.

L'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha confermato le allegazioni iniziali dell'attore, evidenziando un inadempimento del contratto di viaggio.

Osserva il Tribunale come le condizioni igienico - sanitarie e logistiche della struttura e degli appartamenti assegnati siano obiettivamente ricavabili dalle foto prodotte in atti dalla parte attrice, e non soltanto non contestate dalla parte convenuta ma riconosciute dagli stessi testi escussi. Orbene, le foto allegate in atti, meglio di qualsivoglia descrizione, evidenziano il grave inadempimento della convenuta società organizzatrice del viaggio, risultando la sistemazione fornita incompatibile con le più basilari norme igieniche e di decoro oltreché con condizioni minime di vivibilità, avendo i testi riferito altresì della presenza di una vasca scoperta di raccolta delle acque in prossimità degli appartamenti da cui provenivano le immissioni maleodoranti avvertite durante la prima ed unica notte di permanenza nel residence. Giova evidenziare che tale stato dei luoghi era del tutto imprevedibile dalla pubblicizzazione del villaggio effettuata sul catalogo preso in visione dall'attore presso l'Agenzia Am., si da non potersi ascrivere a quest'ultima alcuna responsabilità in merito al dedotto inadempimento.

Parte convenuta ha sostenuto che l'attore non avrebbe contestato tempestivamente le inadempienze: invero, in atti vi è prova documentale che le rimostranze furono immediatamente effettuate dall'attore (v. segnalazione dell'Am. e del responsabile del Re.).

Ritiene in sostanza il Giudicante che il complesso delle inadempienze accertate costituisca un grave inadempimento all'obbligazione contrattualmente assunta dalla Im. S.r.l. su cui gravava, secondo la disciplina generale di cui all'art. 14 e 17 d.lgs. 111/95, l'onere probatorio della riconducibilità dell'inadempimento ad impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Tale prova liberatoria non è stata fornita.

Accertato l'inadempimento, l'attore ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno patrimoniale, quantificandolo in misura equivalente al costo del viaggio, compresi i servizi aggiuntivi pagati all'atto dell'arrivo nella struttura.

Premesso che sulla base della causa petendi allegata la relativa domanda va qualificata come domanda di restituzione del prezzo del viaggio in quanto basata su una declaratoria di risoluzione del contratto, ritenuta la gravità dell'inadempimento dedotto incidendo i vizi della struttura in modo negativo sulla fruibilità del pacchetto acquistato, l'Im. S.r.l. va condannata al pagamento a tale titolo in favore dell'attore della somma di Euro 7.841,00.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale c.d. da vacanza rovinata.

Appare utile richiamare i principi di recenti affermati in materia dalla Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 26972 del 11/11/2008. In essa si è affermato, per quanto qui di interesse, che il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria e che la risarcibilità del danno non patrimoniale unitariamente inteso, fondandosi sull'art. 2059 c.c., che rimanda ai casi stabiliti dalla legge, ha carattere di tipicità, contrariamente al danno patrimoniale, per cui ne costituisce indispensabile presupposto la lesione di un interesse, non suscettibile di valutazione economica, giuridicamente tutelato (se del caso anche a livello costituzionale).

L'ambito di risarcibilità del danno non patrimoniale non si identifica, quindi nei soli casi determinati dalla legge (articolo 185 c.p.c., articolo 2 l. n. 117/98; articolo 44 comma 7 D.Lgs. 286/98, articolo 2 1 n. 89/2001), ma ricomprende anche ogni lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente riconosciuti (a titolo esemplificativo, lesione del diritto alla salute, danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto per lesione dei diritti inviolabili della famiglia ex articoli 2, 29 e 30 Cost.).

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. consente, quindi, di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.

E tuttavia, occorrono altri due elementi perché queste lesioni siano risarcibili: il danno deve essere "grave" e il pregiudizio deve essere "serio", ossia non deve consistere in meri disagi, fastidi e stress.

Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno - afferma la Corte - attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.

Ciò precisato ritiene il Tribunale che l'attore non abbia offerto la prova della gravità del pregiudizio da lui personalmente patito, viepiù se si considera che l'attore ha abbandonato la struttura dopo un giorno e una notte di permanenza per trasferirsi in altra struttura presso cui risulta aver trascorso un felice periodo di vacanza pari a quello programmato, consistendo al più l'unica notte trascorsa nella struttura di Vieste un disagio come tale non risarcibile.

Va rigettata la domanda di manleva proposta dalla Im. S.r.l. nei confronti della chiamata in causa non essendo provato il concreto atteggiarsi del rapporto tra le due società tale da poter fondare una declaratoria di responsabilità a titolo di garanzia della chiamata nei confronti della chiamante.

Le spese di lite dell'attore seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei parametri contemplati dalla vigente Tariffa, e tenendo altresì conto della necessità di liquidare comunque, anche ex officio, le spese generali di studio che l'art. 14 della suddetta Tariffa quantifica a forfait nella misura del 12,5% (Cassazione civile, sez. III, 18 giugno 2003, n. 9700; Cassazione civile, sez. III, 9 aprile 2003, n. 5581; Cassazione civile, sez. II, 18 marzo 2003, n. 4002; Cassazione civile, sez. III, 3 agosto 2002, n. 11654).

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, sezione seconda Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) dichiara risolto il contratto di viaggio del 8 giugno 2004 e, per l'effetto, condanna l'Im. S.r.l. al pagamento in favore di Nu.Gi. della somma di Euro corrispondere a Mp. - a titolo di risarcimento del danno - la somma di Euro 7.841,00, come da motivazione;

2) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;

3) rigetta la domanda di manleva proposta dalla Im. S.r.l. nei confronti della chiamata in causa;

4) condanna l'Im. S.r.l. al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in Euro 1.050,00 per diritti e Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese, oltre, spese generali, I.V.A. e C.P.A, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Nola il 6 luglio 2010.

Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2010.

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