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Il trasferimento dell'impresa giustifica, in linea di principio, lo scioglimento dei contratti di assicurazione

Il trasferimento dell'impresa giustifica, in linea di principio, lo scioglimento dei contratti di assicurazione anche relativamente ai rischi attinenti all'intera attivita' (non solo a quelli relativi ai singoli beni), se non altro per esigenze di certezza dei rapporti giuridici: ad evitare, cioe', che - verificatosi il danno dopo il trasferimento - l'assicuratore rifiuti l'indennizzo, opponendo l'aggravamento dei rischio, o l'assicurato rifiuti il pagamento dei premi, opponendone la diminuzione o la cessazione. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 8 settembre 2008, n. 22649)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. DI. CE. AN. &. GU. LU. SNC, in persona del socio amministratore e legale rappresentante Ce. An., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAVIO DOMIZIANO 9, presso lo studio dell'avvocato UGO MILANA, difesa dall'avvocato BENNI LUIGI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

TO. AS. SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3456/03 del Tribunale di TORINO, terza sezione civile, emessa il 17/04/03, depositata il 18/04/03, R.G. 321/02;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 24/06/08 dal Consigliere Dott.ssa Raffaella LANZILLO;

lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni SALVI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato manifestamente fondato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 25.10.1995 la s.n.c. A. di. Ce. An. e. Gu. Lu. (d'ora in avanti AL.) ha stipulato due polizze di assicurazione con la s.p.a. To. As. per la durata di dieci anni.

La polizza n. (OMESSO) aveva per oggetto il risarcimento dei danni diretti e materiali derivanti dalla rottura di tutte le lastre di vetro, mezzocristallo e cristallo esistenti nei locali occupati dall'assicurata in (OMESSO), adibiti all'esercizio di un negozio di generi alimentari.

La polizza n. (OMESSO) aveva per oggetto i danni da incendio, da eventi socio politici, da furto, rapina, infedelta' di dipendenti; da guasti accidentali a vetri, cristalli e insegne, oltre che la copertura della responsabilita' civile inerente all'esercizio dell'attivita', sempre con la specificazione dell'ubicazione dell'attivita' stessa nella via (OMESSO).

Il (OMESSO) AL. ha cessato l'attivita' in luogo, restituendo i locali al proprietario e, ai sensi della clausola n. (OMESSO) del contratto di assicurazione, con lettera 30.3.1999, ha comunicato alla To. la cessazione dei rischi assicurati, pagando i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

La To. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per i premi relativi al periodo successivo, venuti a scadere il 25.10.1999, per l'importo di lire 2.876.000, oltre interessi e spese.

AL. ha proposto opposizione e la To. ha eccepito che l'attivita' assicurata non era cessata, ma solo era stata trasferita in (OMESSO), ove l'opponente aveva aperto un altro esercizio commerciale. Il contratto di assicurazione, pertanto, doveva ritenersi ancora in vigore.

Il Giudice di pace di Torino, con sentenza n. 2866 del 2001, ha respinto l'opposizione,

AL. ha proposto appello e il Tribunale di Torino -con sentenza depositata il 18.4.2003 n. 3456 - ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.

Con atto notificato il 12 maggio 2004 A.L. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi di impugnazione.

L'intimata non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il Tribunale di Torino ha ritenuto che le due polizze di assicurazione siano state stipulate a copertura dei rischi derivanti dall'attivita' di impresa complessivamente considerata (in particolare, a copertura del rischio di danni a terzi); non invece a copertura dei rischi inerenti all'immobile nel quale l'azienda veniva esercitata od a singoli beni mobili in essa compresi.

Ha percio' ritenuto che il mero trasferimento altrove dell'attivita' aziendale non costituisce cessazione del rischio assicurato.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell'articolo 1362 c.c., comma 1, articoli 1346, 1882 e 1896 c.c., nonche' omessa o insufficiente motivazione, la ricorrente afferma che l'interpretazione del giudice di appello ha disatteso il testo letterale delle clausole contrattuali. La prima polizza infatti, avente ad oggetto "Vetri e cristalli", dispone testualmente che la To. "assicura il risarcimento dei danni diretti e materiali di rottura, delle lastre oggetto della garanzia, nei limiti della somma assicurata", ubicate nei locali di via (OMESSO), e che "la somma assicurata con la presente polizza rappresenta il valore complessivo di tutte le lastre previste in polizza esistenti nei locali indicati".

La seconda polizza assicura, oltre ai danni da incendio, furto, rapina, ecc. e da responsabilita' civile, "il risarcimento dei danni diretti e materiali alle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro-collocate ed installate nei modi e nei luoghi indicati nella presente polizza, derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi...".

Trattasi di espressioni inequivocabili nel senso che l'assicurazione si riferiva a singoli beni, ubicati in quel particolare luogo.

3.- Con il secondo motivo, deducendo omessa o insufficiente motivazione, la ricorrente rileva che erroneamente la sentenza di appello ha ritenuto che unico rischio assicurato fosse la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'attivita' aziendale. Al contrario, si trattava solo di uno dei rischi assicurati (il quinto della seconda polizza). Il Tribunale ha omesso ogni motivazione sugli altri rischi, attinenti ai singoli beni.

4.- Con il terzo ed il quarto motivo, deducendo ancora violazione dell'articolo 1362 c.c., comma 1, articoli 1363, 1346, 1882, 1896 c.c., nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sull'interpretazione dei contratti assicurativi, con particolare riguardo alla clausola n. 7 delle c.g.a., la ricorrente rileva che l'elemento spaziale del rischio assicurato costituiva parte essenziale dei contratti di assicurazione, essendo stato piu' volte espressamente menzionato nel testo delle clausole contrattuali, mentre il Tribunale ha ritenuto il dato irrilevante, senza alcuna motivazione. Vetri e cristalli sono stati assicurati solo in quanto esistenti in quel particolare luogo e il cambiamento dell'ubicazione dell'azienda comportava il cambiamento dell'oggetto del contratto, anche in relazione agli altri rischi assicurati.

La clausola n. 7 delle c.g.a., infine, dispone la successione nel rapporto assicurativo dell'acquirente delle lastre o dei locali in cui esse sono installate, salvo che questi opponga un rifiuto.

Erroneamente, pertanto, il giudice di appello ha ritenuto che il rischio restasse immutato nonostante il trasferimento dell'azienda, in contrasto con la volonta' delle parti, che era quella di circoscrivere l'efficacia dell'assicurazione a quella particolare ubicazione dell'attivita' di impresa.

5.- I quattro motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perche' connessi, sono manifestamente fondati.

Nell'affermare che le due polizze di assicurazione vanno riferite all'azienda nel suo complesso, e non ai singoli beni, la sentenza impugnata ha effettivamente disatteso, quanto meno in parte, il testo letterale dei contratti di assicurazione (articolo 1362 c.c.) ed il significato che dovrebbe ad esso attribuirsi, tramite l'interpretazione complessiva delle relative clausole (articolo 1363 c.c.), motivando la sua soluzione in termini apodittici e comunque insufficienti a giustificarne il contenuto.

Se alcuni dei rischi assicurati indubbiamente riguardano l'attivita' aziendale (per esempio l'assicurazione contro la responsabilita' civile), altri riguardano singoli beni (vetri e cristalli) e per di piu' beni che esistevano in quella particolare sede, ma non necessariamente e' da ritenere che si trovassero - nella stessa quantita' e nella stessa conformazione - presso la nuova sede.

Inoltre, la sentenza impugnata ha del tutto trascurato di prendere in esame le clausole relative a rischi diversi da quello contro la responsabilita' civile, incorrendo cosi' nella violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c..

In ogni caso, anche per la parte in cui le polizze in particolare la seconda - si riferivano all'attivita' aziendale nel suo complesso, non poteva essere dato per ammesso, a prescindere da ogni elemento di prova, che il trasferimento dell'azienda in altra sede lasciasse immutato il rischio assicurato.

I rischi di arrecare danni a terzi possono essere legati anche al luogo in cui l'impresa viene esercitata: in relazione agli arredi (la presenza di vetrate ne e' un fattore rilevante), alla conformazione dei locali, allo spazio a disposizione, alla luminosita', alle strutture e ai macchinari ivi esistenti, alle modalita' di accesso del pubblico ed alla stessa intensita' di tale accesso, in relazione alle diverse ubicazioni.

L'accessibilita' e le difese dalle intrusioni esterne sono diversi da luogo a luogo (quanto ai rischi di furto e rapina). E cosi' via.

Il giudice di appello ha posto a base della sua decisione la presunzione che il rischio di danni a terzi resti immutato, nonostante lo spostamento della sede dell'impresa, laddove e' da ritenere operante piuttosto la presunzione opposta, cioe' che il rischio cambi (aumenti, diminuisca o cessi del tutto), considerato che nessun luogo e' uguale ad un altro.

E, non essendo noto a priori in che misura il rischio sia suscettibile di cambiare, e' da ritenere che il trasferimento dell'impresa giustifichi, in linea di principio, lo scioglimento dei contratti di assicurazione anche relativamente ai rischi attinenti all'intera attivita' (non solo a quelli relativi ai singoli beni), se non altro per esigenze di certezza dei rapporti giuridici: ad evitare, cioe', che - verificatosi il danno dopo il trasferimento - l'assicuratore rifiuti l'indennizzo, opponendo l'aggravamento dei rischio, o l'assicurato rifiuti il pagamento dei premi, opponendone la diminuzione o la cessazione.

Mutato lo stato dei luoghi, i contratti di assicurazione stipulati con esplicito riferimento ad una data ubicazione dell'attivita' assicurata vanno quanto meno rinegoziati, fermo restando il diritto di ognuna delle parti di recedere, dimostrando il mutamento del rischio assicurato.

La soluzione opposta richiederebbe, quanto meno, ampia e specifica motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe dovuto esporre le ragioni per cui l'ubicazione dell'azienda era da ritenere irrilevante, in ordine a tutti i rischi assicurati (anche a quelli attinenti ai singoli beni), ed ha comunque disatteso le norme sull'interpretazione dei contratti.

6.- Il quinto motivo - con cui la ricorrente lamenta la violazione delle stesse norme di cui ai motivi precedenti e il difetto di motivazione, poiche' il Tribunale avrebbe proceduto all'interpretazione dei contratti di assicurazione senza tener conto del comportamento delle parti, successivo alla stipulazione - non e' fondato, in quanto il comportamento indicato come rilevante e' solo quello dell'assicurata, laddove il comportamento significativo ai sensi dell'articolo 1362 c.c., comma 2, e' quello tenuto da entrambe le parti.

7.- In accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Torino in diversa composizione, affinche' proceda all'interpretazione dei due contratti di assicurazione sulla base dei principi enunciati in precedenza e con congrua e puntuale motivazione.

8. - Il giudice di rinvio decidera' anche in ordine alle spese della presente fase di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie i primi quattro motivi di ricorso. Rigetta il quinto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che decidera' anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

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