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Il venditore di vetri "antisfondamento" è tenuto a risarcire i danni subiti dal gestore del bar in conseguenza del furto

In tema di vendita, e' configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata e' completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando e' assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. Pertanto, il venditore di vetri "antisfondamento" è tenuto a risarcire i danni subiti dal gestore del bar in conseguenza del furto.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 novembre 2010, n. 23825



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18714-2006 proposto da:

IN. SU. TR. S.R.L. (OMESSO), in persona del legale rappresentante Mu.No. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTI HELMUTH, EGGER HANNS giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

GA. DI. S.N.C. (OMESSO);

- intimati -

avverso la sentenza n. 100/2005 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 06/04/2005, depositata il 27/04/2005 R.G.N. 145/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l'Avvocato PACIFICI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI VINCENZO che ha concluso con il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 6-27 aprile 2005 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della decisione 27 aprile - 5 maggio 2004 del locale Tribunale, accertato che la s.n.c. In. non aveva adempiuto alla obbligazione di fornire alla s.n.c. Ga. vetri antisfondamento, condannava la In. (ora In. Su. Tr. s.r.l.) a risarcire i danni subiti dalla Ga. , in conseguenza dell'inadempimento e del furto avvenuto in data (OMESSO).

La Ga. aveva richiesto la condanna di In. all'esatto adempimento, ovvero al pagamento di tutti i danni subiti, indicati in lire 23.000.000 (comprensivi dei danni conseguenti al furto subito).

I giudici di appello, dopo aver rilevato che, nonostante l'inadempimento di In. , Ga. aveva potuto trattenere tutto il materiale fornito ed installato, liquidavano i danni in via equitativa in euro 10.000,00 alla data della pronuncia, comprensivi di rivalutazione ed interessi.

Avverso tale decisione In. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.

Ga. non ha svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa' ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2722 c.c. ove la Corte d'appello ha ritenuto ammettere e prendere in considerazione le testimonianze assunte, nonostante siano dirette alla prova di fatti contrari all'offerta del (OMESSO), controfirmata dalla committente.

Le testimonianze raccolte si ponevano in contrasto con il contenuto dell'ordine controfirmato da entrambe le parti, dal quale risultava che Ga. aveva ordinato vetrate di sicurezza (isolanti "plus") anziche' vetrate antisfondamento.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, ove la sentenza di secondo grado ritiene che la dizione "plus" non poteva far capire ad un profano che non si trattava di vetri antisfondamento, qualificando - senza alcuna motivazione - il titolare della ditta Ga. come profano.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1427 e 1453 c.c., ove la mancanza della qualita' "antisfondamento" sia stata considerata quale inadempimento e non quale errore essenziale della ditta Ga. .

Trattandosi di una falsa rappresentazione dell'oggetto del contratto, al piu' la Ga. avrebbe potuto chiedere l'annullamento del contratto per errore essenziale, ai sensi dell'articolo 1427 c.c., e non certamente - come invece aveva fatto - l'accertamento di un inadempimento da parte di In. .

Con il quarto motivo la societa' ricorrente denuncia erronea, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ove la sentenza ritiene che tutte le testimonianze confermerebbero che il titolare della Ga. aveva ordinato vetrate di sicurezza, ma accerta sic et sempliciter l'inadempimento della convenuta In. .

Osserva il Collegio:

i quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, la Corte territoriale ha esaminato le risultanze processuali, concludendo che la Ga. aveva effettivamente richiesto alla societa' fornitrice la installazione di vetri antisfondamento, da utilizzare per le vetrate del bar.

I giudici di appello hanno sottolineato che il titolare della Ga. , come era risultato dalla prova per testi, aveva specificamente ordinato alla In. (ora In. Su. Tr. s.r.l.) la installazione di vetrate, le quali dovevano avere particolari caratteristiche di protezione dai furti per l'esercizio pubblico gestito da Ga. (bar).

Un teste aveva confermato - hanno precisato i giudici di appello - che il titolare di In. , il quale fungeva anche da montatore, aveva assicurato il titolare del bar che i vetri installati erano vetri di sicurezza antisfondamento.

I vetri forniti, pur essendo di sicurezza, non erano antisfondamento. Donde l'inadempimento di In. , da considerare rilevante, ai sensi dell'articolo 1453, 1455 e 1497 c.c..

Si richiama il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale:

"In tema di vendita, e' configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata e' completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando e' assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto"(Cass. 11 novembre 2008 n. 26953).

Tanto premesso, la Corte territoriale ha rilevato che la sigla "vetro isolante 5-14-4 PLUS" utilizzata dal titolare della ditta In. nel modulo di ordinazione delle vetrate, non poteva certo far comprendere al titolare della Ga. , profano in materia, che non si trattava di vetri antisfondamento.

Si tratta di apprezzamento di merito, congruamente motivato, che sfugge pertanto a qualsiasi censura in sede di legittimita'.

Costituisce, invece, questione del nuova, non sollevata nei giudizi di merito, l'osservazione secondo la quale - al piu' - Ga. avrebbe potuto invocare la esistenza di un errore essenziale (articoli 1428 e 1429 c.c.) per avere ordinato (ed ottenuto) merce diversa da quella voluta.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo la societa' intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.
 

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